Depositi Iva: la mancata introduzione è contrabbando

L’agenzia delle dogane, con circolare n. 23/D del 27 luglio 2007,  interviene per chiarire il sistema sanzionatorio applicabile al caso in cui i beni immessi in libera pratica senza pagamento dell’IVA, perchè destinati ad essere introdotti in un deposito IVA, ai sensi della lettera b) comma 4 dell’art. 50 bis, non siano effettivamente introdotti, anche nell’ipotesi che siano stati posti in essere gli adempimenti previsti dal comma 6 dell’art. 50-bis del D.L. 331/93, per attestare l’estrazione dei beni dal deposito. La sanzione amministrativa applicabile è quella di cui all’art. 13, comma 2, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 per l’omesso pagamento all’importazione. Verrà data, inoltre, comunicazione all’Autorità giudiziaria, ai sensi degli art. 331 e 347 c.p.p., ipotizzando il reato di contrabbando aggravato ai sensi dell’art. 295, comma 2, lettera c), del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43. >>>

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