LETTERA D’INTENTO: dal 2015 la trasmissione telematica sarà a cura dell’esportatore abituale

Lo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali contiene importanti innovazioni sull’acquisto di beni e servizi in regime di non imponibilità IVA. Infatti,  l’articolo 20 del decreto, nell’abolire l’obbligo di comunicazione, da parte del fornitore,  dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute dall’esportatore abituale, impone a quest’ultimo, e prima che l’operazione sia stata posta in essere, di trasmettere direttamente all’Agenzia delle Entrate, sempre per via telematica, i dati relativi alla dichiarazione d’intento. L’Agenzia delle Entrate rilascia apposita ricevuta telematica e, quest’ultima unitamente alla dichiarazione, dovrà essere consegnata al fornitore di beni o al prestatore di servizi, oppure presentata in Dogana. In realtà, la presentazione in Dogana  dovrebbe essere limitata nel tempo. La norma impone all’agenzia delle Entrate di consentire all’agenzia delle Dogane di accedere alla banca dati relativa alle dichiarazioni d’intento al fine di “dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione”.  Si dovrà, probabilmente, indicare nella dichiarazione doganale il numero della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al fine di consentire alle dogane di effettuare i necessari riscontri per il tramite della banca dati delle dichiarazioni d’intento.

Il fornitore di beni o prestatore di servizi deve riepilogare nella propria dichiarazione annuale IVA (a partire dalla dichiarazione 2016)  i dati delle operazioni effettuate in regime di non imponibilità nei confronti dei singoli esportatori abituali. Inoltre, questi operatori devono far molta attenzione a non emettere fattura non imponibile prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e riscontrato telematicamente la sua presentazione all’Agenzia dell’Entrate. Il decreto, infatti, nel riscrivere completamente l’articolo 4-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, stabilisce che “il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate ”   è sanzionato ai sensi dell’articolo 3 del decreto 471/97 con una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta.

Ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 20 dello schema di decreto, tali innovazioni si applicano alle dichiarazioni d’intento relative a operazioni senza applicazione d’imposta da effettuarsi a decorrere dal 1° gennaio 2015. Se ci si attiene a una interpretazione letterale della norma dovrebbero rientrarvi anche le dichiarazioni d’intento rilasciate a fine 2014 ma relative a operazioni che si effettueranno nell’anno nuovo. Lo stesso comma stabilisce che le modalità applicative, incluse quelle tecniche, dovranno essere chiarite, entro 90 giorni, con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate. Vi terremo, come sempre, informati di eventuali novità significative.

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