Obbligazione doganale e Rappresentanza diretta

Un nostro lettore ha chiesto dei chiarimenti in merito alla rappresentanza diretta in dogana, rappresentando la seguente situazione. “In caso di importazioni, avendo ricevuto regolare mandato e documentazione di rito in originale,nel corso delle operazioni di sdoganamento, la dogana ritiene di rettificare il valore in dogana della merce, prima che la merce lasci gli spazi doganali vengono corrisposti i maggiori diritti. Successivamente la dogana emette verbale per le sanzioni art.303, la ditta non paga.  La dogana può rivelarsi sul doganalista? Il quale non ha nessuna possibilità di sapere se il valore di una merce è congruo, non partecipa agli acquisti delle merci,non è un organo di polizia che può indagare.”. 

Si premette che sulla base degli elementi forniti, la questione non può che essere affrontata in via generale; e vedremo che quand’anche la questione sia chiara da un punto di vista generale, una risposta precisa può essere fornita solo da una conoscenza più approfondita in concreto dei fatti.

L’articolo 201.3, del codice doganale comunitario (CDC), relativo all’obbligazione doganale, stabilisce: “Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana”. Parimenti l’articolo 4. 18 del CDC definisce il dichiarante in Dogana come “la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome della quale è fatta una dichiarazione in dogana”. Il combinato disposto dei due articoli sopra citati comporta che lo spedizioniere in rappresentanza diretta, compilando la dichiarazione in nome e per conto di un terzo, non assume le vesti di dichiarante e, pertanto, non è responsabile dell’obbligazione doganale relativa all’operazione di cui trattasi.

Tale principio è stato confermato dalla giurisprudenza in varie occasioni. Si veda da ultimo la sentenza n. 79/17/12 del 24/02/2012 della sezione n. 17 della Commissione Tributaria regionale di Napoli. Nondimeno, si deve osservare che l’articolo 5 CDC, proprio relativo alla rappresentanza in dogana, stabilisce, al punto 4, che “Il rappresentante deve dichiarare di agire in nome della persona rappresentata, precisare se si tratta di rappresentanza diretta o indiretta e disporre del potere di rappresentanza. La persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto“. La Corte di Giustizia Europea nella causa C-153/10, al punto 31, ha stabilito che “… l’art. 5, n. 4, secondo comma, del CDC precisa che la persona che non dichiara di agire a nome e per conto di un’altra persona o quella che non è titolare del potere di rappresentanza è considerata agire in proprio nome e per proprio conto. Ne consegue che la rappresentanza deve essere espressa e non può essere presunta“. Viene, dunque, qui in rilievo il mandato di rappresentanza, la sua forma e l’eventuale situazione in cui il rappresentante ecceda il mandato conferitogli dal rappresentato. Inoltre, il doganalista, in quanto professionista, deve sempre agire con diligenza qualificata nel corso dello svolgimento della sua attività professionale e assumere e vagliare tutte le informazioni necessarie a chiarire eventuali dubbi o manifeste incongruenze; se del caso anche chiedendo informazioni al proprio mandatario. Anche al fine di evitare che possa venire chiamato a rispondere ex art.201, par. 3,CDC, per aver presentato una dichiarazione in dogana in base a dati inesatti,della cui erroneità egli avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza. E anche qui è rilevante il concetto di diligenza professionale. Si veda, per esempio, quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C-64/89 proprio in tema di riconoscibilità dell’errore ex. art. 201, par. 3 CDC e con riferimento diligenza dell’operatore economico, che si ritiene trovi applicazione anche al doganalista quale operatore economico qualificato. La Corte ha infatti, con riferimento alla diligenza dell’operatore, affermato, e proprio con riferimento a una questione di valore in dogana, che l’operatore economico che “nutra dubbi circa l’esattezza del calcolo del valore in dogana delle merci,” deve “informarsi e chiedere tutti i chiarimenti possibili per verificare se i suoi dubbi siano o no giustificati“. Quindi, in particolare, non si chiede allo spedizioniere doganale di snaturare il suo ruolo o di accedere direttamente a informazioni non in suo possesso, o ancora diventare “organo di polizia” per indagare, ma semplicemente, qualora nutre dubbi, per esempio sul valore di una merce, ma il discorso è valido per qualsiasi elemento relativo all’accertamento doganale, di “informarsi e chiedere tutti i chiarimenti possibili per verificare se i suoi dubbi siano o no giustificati“.  Se, per esempio, esaminati in modo diligente i documenti forniti dal rappresentato, si ritenga che i valori in dogana siano manifestatamene ridicoli, una richiesta al mandatario, possibilmente scritta, di confermare che i valori dichiarati siano attendibili e veritieri, sarebbe sufficiente, a nostro parere, a dimostrare la diligenza dello spedizioniere e ad escludere in via definitiva la sua responsabilità (salvo ovviamente casi di connivenza a fini patologici, che qui non prendiamo in considerazione).

Le considerazioni fin qui svolte, da verificare concretamente caso per caso,  ci inducono a concludere che lo spedizioniere doganale, in rappresentanza diretta, che abbia ricevuto un regolare mandato, non abbia ecceduto lo stesso e abbia operato con la dovuta diligenza,  non risponde dell’obbligazione doganale, che rimane, per contro,  in capo alla persona che gli ha conferito il mandato di rappresentanza.

Si spera che gli elementi forniti al nostro lettore lo aiutino, una volta tenuto conto dell’insieme dei fatti a sua conoscenza, a dirimere i suoi dubbi.  

Un commento su "Obbligazione doganale e Rappresentanza diretta."

  1. Salve
    Il suo sito e le sue notizie sono molto interessanti.
    Vorrei però sollevarle un problema:
    La maggior parte dei colleghi, tra cui io, non hanno il collegamento ad internet abilitato sulla propria postazione di lavoro.
    Mentre l’indirizzo mail con le quali ci siamo iscritti alla sua “newsletter” è quello del lavoro (come da lei consigliato in una sua precedente mail)
    Quindi sono a chiederle: non potrebbe inviarci la mail con l’articolo completo? Così da poterlo leggere anche senza dover andare sul sito?
    Grazie
    Luca D’Ambrosi

    • Salve Luca, grazie per il quesito ma purtroppo la devo informare che quanto richiesto non è possibile. Non forniamo risposte, ne veicoliamo contenuti via e-mail. Tutto avviene in modo trasparente e pubblico attraverso il sito. La e-mail ha solo una funzione di notifica, di rinvio al sito per la lettura dei contenuti. Allo stesso modo, l’eventuali richieste di chiarimento o contributi che riceviamo via mail o trovano pubblica considerazione sul sito o non ne trovano affatto (se, per esempio, un soggetto richiede un’opinione via e-mail, magari perché non sa come farlo direttamente sul sito, riceverà risposta solo se acconsente a rendere pubblica la sua richiesta e pubblica sarà anche la nostra risposta). Ovviamente, le iscrizioni possono essere fatte con gli indirizzi e-mail che sono al lettore più funzionali e convenienti; e nulla vieta che ci si possa iscrivere con indirizzi e-mail differenti in modo da ricevere la notifica a indirizzi diversi.
      Mi dispiace non poterla aiutare ma il sito è stato costruito secondo tale filosofia. Nella speranza che riesca a trovare comunque un soluzione per seguirci, la saluto cordialmente e le auguro buon lavoro.

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