Richiesta di esaminare la merce dopo l’esitazione della dichiarazione di esportazione

Un nostro lettore ci chiede:

Ho presentato una dichiarazione di esportazione definitiva, bolletta EX telematizzata con  F.E.  e ricevuto codice di svincolo; contenitore è pronto per l’imbarco ma il vettore marittimo, sulla base di paventati dubbi sulla natura della merce dichiarata dal caricatore, chiede di aprire il contenitore e di verificare la merce stessa. Mi sembra che la Dogana può rifiutare a norma dell’articolo 272 del CDU di concedere la verifica a richiesta di parte, per le operazioni concluse a canale verde (C.A. – controllo automatizzato). Lo confermate?

Non riteniamo, nel caso prospettato dal lettore, trovi applicazione l’articolo 272 del CDU. Tale articolo è relativo alla modifica e annullamento (il codice parla di invalidamento) della dichiarazione sommaria d’uscita (che probabilmente nel caso del lettore assume la forma della dichiarazione di esportazione) e stabilisce un principio generale che riguarda tutti i tipi di dichiarazione: una dichiarazione non può essere modificata o annullata, salvo casi specificamente previsti dal legislatore, dopo che le autorità hanno concesso lo svincolo delle merci, o al verificarsi di determinati altri presupposti (si veda anche: l’art. 129 CDU – invalidamento della dichiarazione sommaria di entrata, l’art. 146 CDU – invalidamento della dichiarazione di custodia temporanea, l’art. 174 CDU – invalidamento della dichiarazione in dogana, art. 275 CD – invalidamento notifica di riesportazione).

Si è, piuttosto, dell’opinione che non essendo ancora le merci, nel caso prospettato, uscite dal territorio doganale dell’Unione, esse  si trovino sotto vigilanza doganale, ai sensi degli articoli 158, p. 3) e 267, p. 1)  CDU (invero, trattandosi di merci pronte per l’imbarco, esse si trovano ancora negli spazi doganali). Trovandosi sotto vigilanza doganale, le Autorità doganali hanno facoltà di adottare qualsiasi provvedimento atto garantire l’osservanza della normativa doganale (art. 5, p. 27) CDU). Inoltre, devono valutare accuratamente eventuali nuove informazioni fornite dagli operatori economici coinvolti in una specifica operazione al fine di mitigare qualsiasi rischio doganale, inclusi quelli attinenti alla sicurezza.

Nel caso in esame, il vettore sospetta che la merce dichiarata non sia quella effettivamente stivata nel contenitore e chiede alla dogana di verificarla, la dogana non può esimersi dal valutare l’informazione fornita e nel caso la ritenga attendibile non solo ha la facoltà ma l’obbligo di autorizzare l’apertura del contenitore e la verifica del suo contenuto, ed eventualmente adottare tutti i provvedimenti necessari nel caso di discrepanza tra quanto dichiarato e quanto accertato.

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