Valore in dogana e prezzo di prima vendita: commento ad alcune sentenze della Cassazione

Riceviamo dal dott. Francesco Gattola, e volentieri pubblichiamo,  alcune interessanti considerazioni su alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione del 2013 sulla regola del prezzo di prima vendita relativa al valore in dogana.

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Un importante strumento utilizzabile anche dalle società infra-gruppo per le loro transazioni commerciali è la  dichiarazione come valore in dogana del prezzo di prima vendita allorquando le merci siano scambiate nell’ambito della stessa filiera commerciale  ed il mediatore sia in effetti un intermediario od agente “in loco” (mandatario) e non piuttosto un mediatore od agente in proprio (in tal caso il valore della sua prestazione di servizio andrebbe ad aggiungersi al valore della transazione effettuata tra le due società infra-gruppo).

Le regole della prima e dell’ultima vendita si inseriscono tra le norme delle disposizioni di applicazione del codice doganale riguardanti il momento di determinazione del valore in dogana allorquando una merce sia assoggettata a vendite a catena prima della sua importazione definitiva.

Le vendite a catena sono quelle transazioni commerciali effettuate nell’ambito della c.d. “international supply chain”, la catena di approvvigionamento internazionale consistente in due o più vendite della stessa merce concluse ai fini dell’esportazione verso un determinato territorio doganale. Continua a leggere Valore in dogana e prezzo di prima vendita: commento ad alcune sentenze della Cassazione

PROCEDURE DI DOMICILIAZIONE E (NUOVA) RAPPRESENTANZA IN DOGANA

Riceviamo dal dott. Massimo Negri, storico collaboratore di questo sito, delle interessanti considerazioni sulle novità in materia di rappresentanza in dogana e delle relative implicazioni in materia di procedure semplificate di domiciliazione.  

          Con la Circolare N° 1/D del 19 gennaio 2015 l’Agenzia delle Dogane, a seguito di parere espresso – a seguito di un reclamo presentato da un’associazione di categoria – dai Servizi della Commissione Europea, ha ridisegnato (modificando le disposizioni diramate con la Circolare n° 27/D/2005 e con la Circolare n° 9/D/2011) l’istituto della rappresentanza in dogana quando esercitata nell’ambito delle procedure semplificate di domiciliazione. Continua a leggere PROCEDURE DI DOMICILIAZIONE E (NUOVA) RAPPRESENTANZA IN DOGANA

Bitcoin: moneta virtuale, problemi reali!

L’articolo del dott. Francesco Gattola, che pubblichiamo nella sezione approfondimenti, propone una questione attualissima, sconosciuta ai più, ma che merita di essere affrontata in considerazione delle molteplici problematiche che solleva.

Il progetto Bitcoin, considerato all’inizio poco più che un divertimento di qualche geniale esperto in informatica, è diventato in poco tempo la piattaforma per eccellenza della moneta virtuale bitcoin; quest’ultima è ormai diventata un vero e proprio strumento di pagamento, e a causa della sua difficile tracciabilità, sta richiamando l’attenzione delle principali autorità pubbliche di controllo, inclusa quella doganale.

Il rischio, insito in questa tipologia di pagamento, per la sua attitudine a garantire l’anonimato sia dell’operazione sia di chi la  effettua, è che possa diventare strumento per la commissione di illeciti legati , ad esempio, al traffico di droga, al traffico di armi, al riciclaggio e alle frodi fiscali e doganali in generale.

L’articolo in questione, nell’illustrare sinteticamente gli scopi, le funzioni e i rischi legati all’utilizzo di una simile moneta,  non ha la pretesa di analizzare  in modo esaustivo  la problematica,  ma piuttosto di apportare un primo contributo finalizzato a stimolare una più approfondita discussione.

Fili d’acciaio originari dell’India: viene riconosciuto l’applicazione di un dazio antidumping del 5% a nuova società esportatrice

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/49 della Commissione, del 14 gennaio 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India, nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India

Il presente regolamento comporta l’attribuzione del codice addizionale TARIC B781 alla società Superon Schweisstechnik India Ltd., che sarà aggiunta all’elenco dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 (dazio antidumping 5%). Per motivi di integrazione tecnica nella TARIC (Tariffa integrata dell’Unione europea) lo stesso codice dovrebbe essere applicato al dazio compensativo in vigore per la società istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio. In pratica per la società in questione il codice addizionale da usare relativamente al dazio compensativo non è B999, bensì B781.

Trofei di caccia di esemplari a rischio d’estinzione: controlli più severi all’importazione.

Regolamento (UE) 2015/56 della Commissione, del 15 gennaio 2015, che modifica, per quanto riguarda il commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, il regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio.

Si instaura un controllo più rigoroso delle importazioni nell’Unione dei trofei di caccia degli esemplari di alcune specie o popolazioni che figurano nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 (specie il cui commercio è regolamentato per evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza), per le quali si teme che il commercio possa non essere sostenibile oppure vi sono indizi dell’esistenza di un commercio illegale significativo. D’altro canto, si adottano disposizioni destinate a semplificare la circolazione transfrontaliera di strumenti musicali a fini non commerciali e si modificano alcuni degli allegati del regolamento 865/2006.

 

Provviste di bordo

Un nostro lettore ci ha scritto chiedendoci se, una nave (di qualsiasi bandiera) in sosta presso un porto o un cantiere che non svolga attività operativa (imbarco/sbarco merce) abbia diritto a imbarcare provviste di bordo  necessarie all’equipaggio, in esenzione Iva, secondo quanto previsto dall’art.253-254 del T.U.L.D. con emissione di bolletta di esportazione. Il nostro lettore ha tra l’altro anche chiesto se le stesse provviste possono essere imbarcate con una diversa procedura e, se sì, a quali condizioni.

L’articolo 252 del TULD prevede che “ Agli effetti doganali costituiscono provviste di bordo delle navi e degli aeromobili i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo…” e in particolare, alla lettera a) individua quella specifica tipologia di provviste, tra cui annoverare anche i generi alimentari, atta ad assicurare “ il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone  componenti l’equipaggio e dei passeggeri…….” .

All’articolo 254 si dispone che:  “i generi costituenti provviste di bordo imbarcati o trasbordate sulle navi in partenza dai porti dello stato si considerano usciti …..in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzate”. Il sopra citato articolo individua pertanto nell’elemento della partenza  (navi in partenza dai porti dello Stato”) il requisito essenziale che attribuisce ai destinatari  il diritto all’esenzione dal pagamento dei diritti doganali per le provviste di bordo. Continua a leggere Provviste di bordo

Regolamenti di classificazione relativi alle seguenti merci: server multimediali, cartucce videogiochi, SUV e “T” d’acciaio

Con i Regolamenti di esecuzione n. 20, 21, 22, 23 del 5 gennaio 2015, la Commissione europea ha provveduto alla classificazione di alcune merci della nomenclatura combinata. Le merci descritte nella colonna 1) devono essere classificate alla voce doganale nella colonna 2). Nella colonna 3) è data la motivazione per cui si ritiene che tali merci debbano essere classificate nella voce doganale proposta.  Con riferimento alle cartucce per videogiochi e ai “T” d’acciaio è anche fornita, a titolo di esempio, un’immagine del prodotto.  I pareri di classifica riguardano i prodotti di cui alle voci doganali: 8525 60 00, 9504 50 00, 8703 32 90 7307 93 19. 

Fili di acciaio originari dell’India: apertura inchiesta su misure antidumping

Avviso di apertura di un’inchiesta relativa all’assorbimento per quanto riguarda le importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India.

L’articolo 12 del regolamento del Consiglio 1225/2009, regolamento base in materia di antidumping, stabilisce che  “se l’industria comunitaria o un’altra parte interessata presenta, normalmente entro due anni dall’entrata in vigore delle misure, informazioni sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell’inchiesta originale e prima o dopo l’istituzione delle misure, i prezzi all’esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto impor­tato nella Comunità, l’inchiesta può essere riaperta, previa consul­tazione, per esaminare se la misura abbia inciso sui prezzi suddetti”. Insomma, qualora via siano ragionevoli motivi per ritenere che le misure antidumping predisposte non abbiano sortito l’effetto sperato, la Commissione può aprire un’inchiesta allo scopo di appurare la fondatezza dei motivi addotti e di stabilire le eventuali misure da intraprendente al fine rimediare alla situazione. L’iniziativa può essere intrapresa da un rappresentante dell’industria comunitaria, da altra parte interessata, da uno stato membro o dalla stessa Commissione. Continua a leggere Fili di acciaio originari dell’India: apertura inchiesta su misure antidumping

Conferma delle misure antidumping su alcuni accessori per tubi di ferro/acciaio originari della Corea e della Malaysia

Regolamento di esecuzione (UE) N. 1283/2014 della Commissione del 2 dicembre 2014 che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia.

Le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica di Corea e della Malaysia inizialmente istituite dal regolamento (CE) n. 1514/2002 del Consiglio e successivamente confermate dal regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio, e modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 363/2010 del Consiglio, sono confermate a seguito di un procedimento di revisione della Commissione.

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Container: nuove condizioni per l’ammissione temporanea in totale esenzione dei dazi doganali

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1272/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la marcatura dei contenitori, ai fini della loro importazione temporanea.

Al fine di recepire le modifiche apportate alla convenzione di Istanbul sull’ammissione temporanea, modifiche adottate il 25 marzo 2013 ed entrate in vigore il 4 novembre 2014, il regolamento in esame modifica l’articolo 557 delle DAC che stabilisce le modalità di marcatura dei contenitori al fine di essere esonerati completamente dal pagamento di dazi all’importazione. In particolare, le modalità di marcatura vengono resi uniformi tramite il ricorso allo standard internazionale ISO 6346. A far data dalla data di entrare in vigore del regolamento, 30/11/2014, i container verranno ammessi in esenzione totale dei dazi doganali solo se rispetteranno le condizioni di cui al nuovo articolo 557 delle DAC, così come modificato dal presente regolamento.