Commercio illecito dei rifiuti: un’emergenza globale

Pubblichiamo un’interessante presentazione sul commercio illegale dei rifiuti  che il dott. Luigi Garruto ha presentato al convegno organizzato a Livorno dall’ “International Propeller Club”. Le note vicende italiane relative all’avvelenamento di interi territori in spregio non solo alle norme giuridiche ma persino al buon senso, hanno purtroppo portato alla ribalta tali tematiche. Il dott. Garruto affronta l’argomento con la consueta professionalità e passione che lo contraddistinguono, delineando il cambio di strategia delle associazioni criminali, e fornendo informazioni sulla normativa di riferimento.

Buona lettura!

UE-CH: casi di esenzione dall’obbligo di trasmissione dei dati sicurezza

L’accordo base, concluso il 25 giugno 2009, tra la Comunità europea e la Svizzera, relativo, tra l’altro, alle misure doganali di sicurezza, stabilisce, quale regola generale, che se una merce lascia il territorio di una delle due parti contraenti (CH) a destinazione di un paese terzo (USA) attraversando il territorio dell’altra parte (UE), i dati di sicurezza indicati nella dichiarazione sommaria di uscita, presentata all’autorità competente della prima parte contraente (CH), sono trasmessi da quest’ultima all’autorità competente della seconda (UE). In altre parole, se una merce esce dal territorio svizzero con destinazione, ad esempio, negli Stati Uniti, ma attraversa il territorio comunitario, venendo ad esempio imbarcata a Rotterdam, la dichiarazione sommaria d’uscita (ENS) presentata in Svizzera, deve esser trasmessa all’Ufficio doganale di Rotterdam al fine un’adeguata analisi dei rischi di sicurezza. L’accordo, però, stabilisce anche che il comitato misto UE-CH, che gestisce l’accordo, può stabilire i casi in cui si può derogare alla regola generale, purché il livello di sicurezza che l’accordo vuole garantire non sia pregiudicato.

Con decisione n. 1/2014 del 10 ottobre 2014, il comitato ha stabilito che non è necessario trasmettere i dati di sicurezza se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

  1. le merci sono prese in carico da una compagnia aerea che ne deve assicurare il trasporto fuori dal territorio sia svizzero che dell’Unione;
  2. le merci lasciano il territorio della seconda parte contraente per via aerea. Le merci dalla Svizzera all’Unione si possono anche muovere con mezzi di trasporto diversi dall’aereo (il caso delle merci che attraversano semplicemente lo spazio aereo di una delle parti contraenti era già stato trattato nell’accordo), ad es. con il c.d. volo gommato, a condizione che le merci lascino l’Unione per via aerea;
  3. una ENS è stata presentata all’ufficio competente per il luogo dove le merci vengono esportate;
  4. il vettore fornisce all’ufficio doganale d’uscita delle merci una copia, se richiesta dall’ufficio stesso, del documento dell’Unione di accompagnamento delle esportazioni (DAE) o altro documento simile, rilasciato dalle autorità doganali svizzere, e contenente i dati di sicurezza relativi alle merci esportate.