Antidumping su Tandem

Con la presente Vi chiedo se il dazio antidumping applicabile per l’acquisto di biciclette in Cina  vale anche per i tandem e precisamente per i tandem a scopo pubblicitario.

Le note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità Europee, G.U. C/50 del 28/02/2006, affermano che tutti i velocipedi, senza motore, devono essere classificati alla voce 8712. In aggiunta, nelle note del Ministero delle Finanze, vol IV, sezione XVII, capitolo 87, pag. 1557, è possibile leggere: “Questa voce comprende i velocipedi le cui ruote sono azionate per mezzo di pedali, come per esempio, le biciclette, i tandem…”. “Indipendentemente dai velocipedi ordinari, questa voce comprende diversi tipi speciali, quali: ….. 2) i tandem e le biciclette a tre posti”. Quindi non vi è dubbio che i tandem, a nulla rilevando la funzione cui gli stessi sono destinati, debbano essere classificati alla voce 8712, più esattamente alla voce 8712 00 80. Il Regolamento n. 1095/2005 istitutivo del dazio antidumping, a pagina 4, punto 19, “prodotto in esame”, afferma testualmente: “I prodotti in esame ….sono le biciclette e gli altri velocipedi ..classificati ai codici di nomenclatura 8712 00 10, 8712 00 30, e 8712 00 80”. Di consequenza, i tandem sono soggetti al dazio antidumping.

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