Anti-dumping biciclette cinesi

Abbiamo ricevuto molte richieste di chiarimento relative al dazio anti-dumping sulle biciclette importate dalla Cina. In particolare, ci è stato chiesto se la situazione descritta nel post pubblicato su questo sito il 19 settembre 2007 fosse ancora attuale e il regolamento 1095/2005 ivi citato ancora in vigore, o se nel frattempo fossero intervenuti cambiamenti normativi.

In effetti, il Consiglio è intervenuto, in sede di riesame, per ben tre volte: una prima volta, con Regolamento n.171/2008, confermava l’estensione del dazio anti-dumping sulle biciclette originarie dalla Cina anche ad alcune parti di esse (misura anti-elusione già istituita con Regolamento n. 71/97); successivamente, con Regolamento n.990/2011 e Regolamento 502/2013, decideva di riconfermare ulteriormente le misure di cui sopra.

La situazione è quindi attualmente regolata dal regolamento n. 502/20013. In particolare, il succitato regolamento stabilisce:

  • Il dazio anti-dumping sulle parti di biciclette, di cui al regolamento 71/97, è mantenuto ed è stabilito nella misura del 48.5%;
  • È istituito un dazio anti-dumping definitivo sulle importa­zioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 70 91 e 8712 00 70 99), originari della Repub­blica popolare cinese;
  • Le aliquote daziarie, con relativo codice addizionale TARIC, sono:
Impresa Dazio definitivo Codice addizionale TARIC
Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd 19,2 % B772
Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd 0 % B773
Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd 0 % B774
Tutte le altre società 48,5 % B999

Inoltre, al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione, il regolamento in esame, ha stabilito delle misure speciali. Una di queste, che interessa in modo particolare gli operatori economici, consiste nell’obbligo di presentare alle autorità doganali dei paesi dell’Unione Europea una fattura commerciale, contenente la dichiarazione di cui all’allegato al regolamento stesso e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che la emette. Nell’ipotesi non si alleghi tale fattura, con tutte le caratteristiche richieste, le autorità doganali devono applicare l’aliquota daziaria massima di cui alla precedente tabella (48.5%).

Speriamo con ciò di aver chiarito i dubbi dei nostri lettori. Nel caso abbiate bisogno di ulteriori informazioni, non esitate dal contattarci!

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