Fili d’acciaio originari dell’India: viene riconosciuto l’applicazione di un dazio antidumping del 5% a nuova società esportatrice

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/49 della Commissione, del 14 gennaio 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India, nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India

Il presente regolamento comporta l’attribuzione del codice addizionale TARIC B781 alla società Superon Schweisstechnik India Ltd., che sarà aggiunta all’elenco dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 (dazio antidumping 5%). Per motivi di integrazione tecnica nella TARIC (Tariffa integrata dell’Unione europea) lo stesso codice dovrebbe essere applicato al dazio compensativo in vigore per la società istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio. In pratica per la società in questione il codice addizionale da usare relativamente al dazio compensativo non è B999, bensì B781.

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