Modifica degli elementi della dichiarazione doganale

Un nostro lettore ha scritto quanto segue:  “Buon giorno, nel fare i complimenti per il vostro sito e le preziose informazioni che fornite,  mi permetto di approfittare della vostra cortesia per chiedere un  parere in merito alla seguente questione.

Nel mese di  Ottobre 2015, su incarico di una società di logistica internazionale, ho sdoganato con documentazione indicante ed intestata al soggetto “ALFA”, in importazione definitiva, una partita di pallet. Tutta la logistica e le relative anticipazioni e costi  sono stati sostenuti dalla suddetta società di logistica.

La merce è stata svincolata con canale CA ed uscita dagli spazi doganali. Attualmente  è giacente presso un magazzino nazionale privato.

Lo spedizioniere internazionale sostiene di non aver incassato quanto anticipato ( nolo mare-soste terminal e diritti doganali, solo IVA essendo la merce esente da dazio per tariffa); né il venditore estero avrebbe ricevuto il pagamento che gli compete.  

Sulla base di tali considerazioni la società di logistica chiede di rettificare la dichiarazione d’import  intestata alla società “ALFA” e di intestarla a un nuovo soggetto ”BETA” interessato alla partita di merci  e disposto a farsi carico di tutti i costi inerenti.

Tanto premesso si chiede se secondo lei è possibile dare corso alla richiesta avanzata dalla Società di logistica e, nel caso, quale la  procedura da seguire?”

La normativa doganale prevede la possibilità di modificare gli elementi della dichiarazione doganale per mezzo di due istituti: la rettifica (articolo 65 CDC) e la revisione della dichiarazione (articolo 78 CDC). L’articolo 65 stabilisce che la rettifica di una o più indicazioni della dichiarazione può essere autorizzata  dall’autorità doganale che ha accettato la dichiarazione doganale, a condizione che, articolo 65,  comma 2), la merce non sia stata svincolata.  Quindi, tale istituto non può trovare applicazione al caso sopra prospettato.

L’articolo 78 del CDC stabilisce che “dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d’ufficio o su richiesta del dichiarante”.  Si deve però tener presente che lo scopo principale di tale articolo è di consentire all’autorità doganale di accertare, attraverso i suoi poteri ispettivi e di controllo, eventuali anomalie su quanto dichiarato dall’operatore economico, e procedere eventualmente alla rettifica degli elementi posti a base dell’accertamento e, se del caso, riliquidare eventuali maggiori diritti accertati (o anche rimborsare l’operatore economico se dal nuovo accertamento dovesse emergere un credito per lo stesso), anche nel caso le merci siano già state messe nella disponibilità dell’operatore economico. Ciò premesso, è nostra opinione, che neppure tale istituto possa trovare applicazione nel caso in specie giacché non si chiede di modificare gli elementi dell’accertamento ma addirittura l’intestatario della dichiarazione doganale: modificare cioè il soggetto verso cui si vuol far valere la responsabilità di eventuali incorrettezze negli elementi nella dichiarazione.

Non rimane, dunque, da esplorare la possibilità di applicare alla questione prospettata l’istituto dell’annullamento (invalidamento nelle parole del codice) della dichiarazione globalmente intesa, di cui all’articolo 66 del CDC. Anche questo istituto, senza entrare nei dettagli,  non appare applicabile al caso in esame, per il non configurarsi di nessuna delle condizioni richieste (es. dichiarazione erronea del regime). Ad ogni modo, tale istituto non potrebbe comunque trovare applicazione giacché, ai sensi dell’articolo 251 delle DAC, la domanda d’annullamento deve essere presentata al più entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione.   Periodo che sembra  abbondantemente superato nel caso in esame.

Inoltre, a ben guardare, la problematica in esame non riguarda il rapporto tra operatore economico  e autorità doganale, ma afferisce piuttosto a questioni di natura privatistica, la cui soluzione  deve trovarsi al di fuori del diritto e dell’operatività doganale: la società di logistica se non ha ricevuto i compensi contrattualmente pattuiti può ben ricorrere agli istituti del diritto civile per vedere soddisfatta la sua pretesa.

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