Nuovo Codice e Provviste di Bordo

Un nostro lettore ci ha scritto ponendo il seguente quesito: “Alla luce dell’articolo 269 del nuovo codice la dichiarazione doganale per le provviste di bordo deve continuare a farsi?

Ci siamo già interessati qualche giorno fa all’argomento rispondendo a un lettore che poneva la stessa questione commentando un nostro vecchio articolo (clicca qui). Per rispondere a quest’altro nostro lettore, a causa della scarsa visibilità dei “commenti”  e  per l’interesse che altri potrebbero avere sull’argomento riportiamo di seguito quanto scritto in quell’occasione.

A nostro parere il codice doganale, con l’articolo 269, più che cambiare le formalità doganali relative alle provviste e dotazioni di bordo, chiarisce i dubbi sul regime IVA da applicarsi a tali beni. Infatti, l’articolo in questione al punto 2, lettera c), statuisce che il regime delle esportazioni di cui al punto 1) non trova applicazione alle “merci fornite, esenti da IVA o da accise, come approvvigionamento di aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione dell’aeromobile o della nave”. Ne segue che non trova applicazione ai fini IVA l’art. 8 del D.P.R. 633/72, per il quale è rilevante la destinazione dei beni (trasporto o spedizione dei beni fuori dell’Unione), ma l’art. 8-bis per il quale la destinazione è del tutto irrilevante. Ma lo stesso articolo aggiunge, proprio perché la destinazione è irrilevante, che “è necessaria una prova di tale approvvigionamento”. Il punto 3) dello stesso articolo stabilisce “le formalità concernenti la dichiarazione in dogana all’esportazione di cui alla normativa doganale si applicano ai casi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c”. Quindi,si ritiene, al fine di “provare l’approvvigionamento” e in attesa di un auspicabile chiarimento da parte dell’Agenzia delle Dogane, che una dichiarazione doganale di esportazione relativa ai beni imbarcati vada fatta e presentata in Dogana.

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