Produzione e vendita di vino ad altro Paese dell’UE: i chiarimenti delle Dogane

Fonte: Ipsoa

Produzione e vendita di vino ad altro Paese dell’UE: i chiarimenti delle Dogane – I piccoli produttori di vino sono esentati dall’obbligo della licenza di deposito fiscale e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo,…

Sorgente: Produzione e vendita di vino ad altro Paese dell’Ue: i chiarimenti delle Dogane

Esportazione temporanea di macchinari contenenti oli lubrificanti

Un nostro lettore ha proposto la seguente questione: “Spediamo in regime di temporanea, visione e tentata vendita, macchinari (calandre curvatrice idraulica, v.d. 8462 2110) contenenti oli lubrificanti. Gli oli lubrificanti hanno già assolto l’imposta sul consumo ed è stato anche versato il contributo obbligatorio sugli oli usati. Al momento dell’esportazione temporanea nessuno rimborso è richiesto su quanto pagato, sapendo che i macchinari verranno quasi sicuramente reimportati. Al rientro dei macchinari, è dovuta di nuovo l’imposta di consumo e il contributo obbligatorio oli usati?”.

Non essendoci, almeno per quel che ne sappiamo, una normativa specifica che contempli la questione, si ritiene trovino applicazione il principio generale che vieta che uno stesso bene possa essere colpito più volte dalla stessa imposta e le regole generali sull’esportazione temporanea con conseguente re-importazione. Quindi, con riferimento al primo aspetto, si deve ritenere che se l’imposta di consumo sull’olio lubrificante contenuto nei macchinari vincolati all’esportazione temporanea, cosi come il contributo obbligatorio oli usati, sono stati già versati,  non dovrebbero essere pagati nuovamente al momento della re-importazione.  Con riferimento al secondo aspetto, come si sa, le merci devono essere reimportate “tal quali”: devono cioè essere reimportate nelle stesse condizioni in cui erano state esportate; si pone dunque il problema della loro precisa identificazione.  Ne consegue che l’operatore economico, o il suo rappresentante, devono descrivere correttamente e accuratamente le merci al momento dell’accensione della temporanea, indicando le modalità usate per la loro identificazione ed evidenziando, in questo caso,  il fatto che i macchinari contengono olio, la quantità contenuta (magari presentando in dogana una loro scheda tecnica) e la relativa  posizione fiscale (imposta di consuma già assolta, etc.). Se la modalità operativa da ultimo descritta è correttamente seguita, a nostro parere, niente dovrebbe essere dovuto al momento della re-importazione dei macchinari: diversamente sullo stesso bene verrebbe a gravare due volte lo stesso tributo (lo stesso vale per il contributo obbligatorio oli usati).

Nei seguenti casi, invece, l’operatore potrebbe essere legittimamente chiamato a pagare di nuovo:

  • la dogana constati un’eccedenza di olio lubrificante rispetto a quanto dichiarato al momento della presentazione della dichiarazione di temporanea esportazione;
  • i macchinari sono temporaneamente esportati senza olio e rientrano con esso;
  • l’operatore economico, nel momento dell’accensione della temporanea, ha omesso di dichiarare  l’olio contenuto nei macchinari e quindi la dogana, al momento della re-importazione, non possa stabilire quali fossero le condizioni dei macchinari al momento dell’esportazione con riferimento all’olio lubrificante. Non possa, cioè, stabilire che le merci re-importate siano “tal quali” quelle esportate.

Anche in questo caso vale comunque il detto che “prevenire è meglio che curare”, si consiglia pertanto di concordare preventivamente  con la dogana competente le modalità operative idonee a evitare problemi al rientro della merce temporaneamente esportata.

La soggettività passiva e la traslazione in materia di accise sul gas metano

E’ stata depositata il 18.11.2014 l’importante sentenza n. 700/2/14 della Commissione Tributaria di Perugia, relativa alla ripresa a tassazione di un cospicuo ammontare di accise sul gas metano, indebitamente traslate sui propri clienti dall’azienda erogatrice del servizio, nonostante i relativi versamenti fossero stati sospesi  –   per il periodo 30 settembre 1997 – 30 giugno 1999   –  a seguito degli eventi sismici che avevano colpito il territorio dell’Umbria e delle Marche, con Ordinanza del Ministero dell’Interno n. 2668 del 28.09.1997 e successive proroghe. Continua a leggere

Precisazioni sulla circolare 17/D del 28 maggio 2007 recante disposizioni di applicazioni del dlgs 02/02/2007 attuativo della Direttiva 2003/96/CE

L’agenzia delle Dogane interviene, con nota n. 4436 del 24 luglio 2007, con alcuni chiarimenti relativi a richieste pervenute a seguito dell’emanazione della circolare 17/D del 28 maggio 2007.
In particolare interviene in materia di applicazione del regime di vigilanza semplificato allo stirene (NC 29025000), di trattamento fiscale di oli e grassi vegetali e animali, di impieghi di prodotti energetici ed energia elettrica in usi non sottoposti ad accisa, detta una modalità operativa uniforme per l’esclusione dalla tassazione del gas naturale e fornisce chiarimenti sull’adempimento a carico degli operatori attivi nel mercato del gas diversi dai soggetti obbligati. >>>