Provviste di bordo

Un nostro gentile lettore ci ha scritto proponendo le seguenti questioni relative alle c.d. “provviste di bordo”:

“Buona sera, leggo spesso il vostro blog e mi complimento per le tematiche trattate. Avrei i seguenti casi da proporre. legati all’articolo 8-bis DPR 633/72, con cui spesso mi trovo a districarmi come contabile di un’azienda: 1) Barca bandiera italiana di pesca d’altura (tonni) oltre le dodici miglia, a cui vendiamo ad esempio un ricambio (parte motore, o di un componente del motore, marmitta, ecc.) dotazioni di bordo in sostanza e pezzi di ricambio. La procedura adottata è stata: A) il cliente barca italiana mi fa una dichiarazione che il materiale acquistato e dotazione di bordo esente art 8-bis. B) fatturo con stessa esenzione senza IVA Le domande che mi vengono da fare subito sono: -Questa merce (ricambi di motore o dotazione di bordo) debbano transitare dalla dogana con pratica doganale? -Se vi è un limite soglia al di sotto del quale non è necessario la pratica dogana? Ammesso che si debba fare? -Se per le dotazioni di bordo non fosse necessaria la pratica doganale invece se si riferisse a vendita di MOTORE marino o altra dotazione più consistente cambia qualcosa??  2) stessa fattispecie del caso 1) ma con barca di nazionalità EUROPEA (malta, spagna ecc.) che è in porto italiano per lavori e a cui vendiamo ricambi per motore o per gruppi elettrogeni di bordo, ecc.) a cui fatturo sempre con art. 8-bis, previa dichiarazione di esenzione. Per questa casistica la domanda è se cambi qualcosa rispetto a quello di prima.  stessa domanda: va bene art. 8-bis? Si deve fare pratica doganale? 3) Vendita sempre a barca di nazionalità EUROPEA (Malta, Spagna ecc.) NON IN PORTO italiano ma nel suo paese, e che la dotazione di bordo (ricambi motore, alternatore per gruppi elettrogeni ecc.) li compri e li ritiri ex-works presso nostro stabilimento (stessa domanda: va bene art.8 – bis? Si deve fare pratica doganale? Grazie anticipatamente per il vostro parere”.

Della questione delle provviste di bordo ci siamo già occupati in passato un paio di volte (si vedano i seguenti: post1 post2). Comunque, alla luce di alcuni recenti sviluppi, si ritiene opportuno ritornare sull’argomento e fornire alcune precisazioni. L’articolo 269 del CDU, a nostro parere, chiarisce in via definitiva i dubbi sul regime IVA da applicarsi alle c.d. “provviste di bordo”. Si legge, infatti, all’articolo 269, p. 2, lettera c), che il regime delle esportazioni di cui al punto 1) non trova applicazione alle “merci fornite, esenti da IVA o da accise, come approvvigionamento di aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione dell’aeromobile o della nave, per cui è necessaria una prova di tale approvvigionamento”.  Quindi, a condizione che siano soddisfate due condizioni di cui sopra, e cioè: 1) trattasi di merci esenti da IVA o accise; 2) una prova della loro messa a bordo sia disponibile, tali merci non devono essere vincolate al regime dell’esportazione ed è irrilevante la destinazione della nave.  Ne segue che ai fini IVA non può che trovare applicazione l’art. 8-bis del DPR 633/72, come modificato dalla legge n.217/2011.

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Richiesta di esaminare la merce dopo l’esitazione della dichiarazione di esportazione

Un nostro lettore ci chiede:

Ho presentato una dichiarazione di esportazione definitiva, bolletta EX telematizzata con  F.E.  e ricevuto codice di svincolo; contenitore è pronto per l’imbarco ma il vettore marittimo, sulla base di paventati dubbi sulla natura della merce dichiarata dal caricatore, chiede di aprire il contenitore e di verificare la merce stessa. Mi sembra che la Dogana può rifiutare a norma dell’articolo 272 del CDU di concedere la verifica a richiesta di parte, per le operazioni concluse a canale verde (C.A. – controllo automatizzato). Lo confermate?

Non riteniamo, nel caso prospettato dal lettore, trovi applicazione l’articolo 272 del CDU. Tale articolo è relativo alla modifica e annullamento (il codice parla di invalidamento) della dichiarazione sommaria d’uscita (che probabilmente nel caso del lettore assume la forma della dichiarazione di esportazione) e stabilisce un principio generale che riguarda tutti i tipi di dichiarazione: una dichiarazione non può essere modificata o annullata, salvo casi specificamente previsti dal legislatore, dopo che le autorità hanno concesso lo svincolo delle merci, o al verificarsi di determinati altri presupposti (si veda anche: l’art. 129 CDU – invalidamento della dichiarazione sommaria di entrata, l’art. 146 CDU – invalidamento della dichiarazione di custodia temporanea, l’art. 174 CDU – invalidamento della dichiarazione in dogana, art. 275 CD – invalidamento notifica di riesportazione).

Si è, piuttosto, dell’opinione che non essendo ancora le merci, nel caso prospettato, uscite dal territorio doganale dell’Unione, esse  si trovino sotto vigilanza doganale, ai sensi degli articoli 158, p. 3) e 267, p. 1)  CDU (invero, trattandosi di merci pronte per l’imbarco, esse si trovano ancora negli spazi doganali). Trovandosi sotto vigilanza doganale, le Autorità doganali hanno facoltà di adottare qualsiasi provvedimento atto garantire l’osservanza della normativa doganale (art. 5, p. 27) CDU). Inoltre, devono valutare accuratamente eventuali nuove informazioni fornite dagli operatori economici coinvolti in una specifica operazione al fine di mitigare qualsiasi rischio doganale, inclusi quelli attinenti alla sicurezza.

Nel caso in esame, il vettore sospetta che la merce dichiarata non sia quella effettivamente stivata nel contenitore e chiede alla dogana di verificarla, la dogana non può esimersi dal valutare l’informazione fornita e nel caso la ritenga attendibile non solo ha la facoltà ma l’obbligo di autorizzare l’apertura del contenitore e la verifica del suo contenuto, ed eventualmente adottare tutti i provvedimenti necessari nel caso di discrepanza tra quanto dichiarato e quanto accertato.

Italia-Cina: firmato protocollo per export carni suine

 

Italia-Cina: firmato protocollo per export carni suine  – European Food Agency –  Finalmente ufficializzata la possibilità di esportare carni suine dall’Italia in Cina: il Ministro della Salute, Giulia Grillo, e l’Ambasciatore cinese a Roma, Li Ruiyu, …

Sorgente: Italia-Cina/2: firmato protocollo per export carni suine – EFA News

Nuovo Codice e Provviste di Bordo

Un nostro lettore ci ha scritto ponendo il seguente quesito: “Alla luce dell’articolo 269 del nuovo codice la dichiarazione doganale per le provviste di bordo deve continuare a farsi?

Ci siamo già interessati qualche giorno fa all’argomento rispondendo a un lettore che poneva la stessa questione commentando un nostro vecchio articolo (clicca qui). Per rispondere a quest’altro nostro lettore, a causa della scarsa visibilità dei “commenti”  e  per l’interesse che altri potrebbero avere sull’argomento riportiamo di seguito quanto scritto in quell’occasione. Continua a leggere Nuovo Codice e Provviste di Bordo

Annullamento dichiarazione – Nuovo Codice

Un nostro lettore ci ha scritto: “Sono un operatore doganale e volevo chiedere delle informazioni sulla normativa da citare all’interno di una richiesta di annullamento di una bolla export . Abbiamo citato il Reg. ce 2913/92 art 78 ma secondo la dogana il regolamento non va bene e bisogna citare un nuovo regolamento“.

In passato abbiamo già scritto, anche se in un altro contesto, degli istituti relativi alla modifica di una dichiarazione doganale (clicca qui). In quella occasione, facendo riferimento al vecchio Codice Doganale Comunitario (il Reg. 2913/92 CDC– citato dal lettore), si parlava di rettifica (art. 65 CDC), annullamento (art. 66  CDC) e revisione (art. 78 CDC). Continua a leggere Annullamento dichiarazione – Nuovo Codice

Esportazione temporanea di macchinari contenenti oli lubrificanti

Un nostro lettore ha proposto la seguente questione: “Spediamo in regime di temporanea, visione e tentata vendita, macchinari (calandre curvatrice idraulica, v.d. 8462 2110) contenenti oli lubrificanti. Gli oli lubrificanti hanno già assolto l’imposta sul consumo ed è stato anche versato il contributo obbligatorio sugli oli usati. Al momento dell’esportazione temporanea nessuno rimborso è richiesto su quanto pagato, sapendo che i macchinari verranno quasi sicuramente reimportati. Al rientro dei macchinari, è dovuta di nuovo l’imposta di consumo e il contributo obbligatorio oli usati?”.

Non essendoci, almeno per quel che ne sappiamo, una normativa specifica che contempli la questione, si ritiene trovino applicazione il principio generale che vieta che uno stesso bene possa essere colpito più volte dalla stessa imposta e le regole generali sull’esportazione temporanea con conseguente re-importazione. Quindi, con riferimento al primo aspetto, si deve ritenere che se l’imposta di consumo sull’olio lubrificante contenuto nei macchinari vincolati all’esportazione temporanea, cosi come il contributo obbligatorio oli usati, sono stati già versati,  non dovrebbero essere pagati nuovamente al momento della re-importazione.  Con riferimento al secondo aspetto, come si sa, le merci devono essere reimportate “tal quali”: devono cioè essere reimportate nelle stesse condizioni in cui erano state esportate; si pone dunque il problema della loro precisa identificazione.  Ne consegue che l’operatore economico, o il suo rappresentante, devono descrivere correttamente e accuratamente le merci al momento dell’accensione della temporanea, indicando le modalità usate per la loro identificazione ed evidenziando, in questo caso,  il fatto che i macchinari contengono olio, la quantità contenuta (magari presentando in dogana una loro scheda tecnica) e la relativa  posizione fiscale (imposta di consuma già assolta, etc.). Se la modalità operativa da ultimo descritta è correttamente seguita, a nostro parere, niente dovrebbe essere dovuto al momento della re-importazione dei macchinari: diversamente sullo stesso bene verrebbe a gravare due volte lo stesso tributo (lo stesso vale per il contributo obbligatorio oli usati).

Nei seguenti casi, invece, l’operatore potrebbe essere legittimamente chiamato a pagare di nuovo:

  • la dogana constati un’eccedenza di olio lubrificante rispetto a quanto dichiarato al momento della presentazione della dichiarazione di temporanea esportazione;
  • i macchinari sono temporaneamente esportati senza olio e rientrano con esso;
  • l’operatore economico, nel momento dell’accensione della temporanea, ha omesso di dichiarare  l’olio contenuto nei macchinari e quindi la dogana, al momento della re-importazione, non possa stabilire quali fossero le condizioni dei macchinari al momento dell’esportazione con riferimento all’olio lubrificante. Non possa, cioè, stabilire che le merci re-importate siano “tal quali” quelle esportate.

Anche in questo caso vale comunque il detto che “prevenire è meglio che curare”, si consiglia pertanto di concordare preventivamente  con la dogana competente le modalità operative idonee a evitare problemi al rientro della merce temporaneamente esportata.

Operazioni triangolari e certificati Eur.1

Un nostro gentile lettore ha chiesto se nel seguente caso è possibile beneficiare del trattamento d’origine preferenziale e, in caso affermativo, come debba compilarsi il certificato EUR-1:

Un operatore economico italiano (IT) vende a un operatore statunitense (US) beni di origine italiana. US rivende i beni a un operatore economico egiziano (EG). I beni sono spediti direttamente da IT a EG.

In via di principio, non esistendo alcun dubbio circa l’origine Unionale dei beni  ed essendo gli stessi spediti direttamente da IT a EG,   nulla osta che tali beni possano godere del trattamento preferenziale. Continua a leggere Operazioni triangolari e certificati Eur.1

Trattamento doganale nei paesi terzi

Un nostro lettore ci ha scritto per chiedere dove è possibile trovare informazioni relative al trattamento doganale (dazi ed IVA) in vigore in determinati paesi terzi. A nostro avviso uno strumento  preciso e facile da usare, anche se in inglese e a pagamento (solo tre richieste sono gratis), è fornito dal sito Duty Calculator  che permette di calcolare l’importo sia del dazio che dell’IVA di moltissimi paesi. Noi lo abbiamo testato simulando un’importazione in Europa e i risultati sono stati ottimi. Sul web si trovano anche altri strumenti, ache gratuiti, ma non sembrano fornire informazioni attendibili e spesso sono limitati a specifici paesi. E’ facile comunque cercarli tramite Google, testarli  e vedere che uso se ne possa fare.

Un’altra strada che si può percorrere è far riferimento al sito della dogana del paese dove si intente esportare dove spesso è possibile trovare on line le informazioni necessarie al calcolo dei diritti doganali. Esse sono attendibili e gratuite, ma spesso vi è il grosso limite della lingua, anche se in molti casi la parte del sito relativa a tali informazioni  è tradotta anche in inglese. Sul sito dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane è  possibile trovare l’elenco dei siti web delle dogane  di tutti i paesi aderenti.

Nella speranza di essere stati utili al nostro lettore, auguriamo a tutti buon lavoro.

Commercio illecito dei rifiuti: un’emergenza globale

Pubblichiamo un’interessante presentazione sul commercio illegale dei rifiuti  che il dott. Luigi Garruto ha presentato al convegno organizzato a Livorno dall’ “International Propeller Club”. Le note vicende italiane relative all’avvelenamento di interi territori in spregio non solo alle norme giuridiche ma persino al buon senso, hanno purtroppo portato alla ribalta tali tematiche. Il dott. Garruto affronta l’argomento con la consueta professionalità e passione che lo contraddistinguono, delineando il cambio di strategia delle associazioni criminali, e fornendo informazioni sulla normativa di riferimento.

Buona lettura!