Provviste di bordo

Un nostro gentile lettore ci ha scritto proponendo le seguenti questioni relative alle c.d. “provviste di bordo”:

“Buona sera, leggo spesso il vostro blog e mi complimento per le tematiche trattate. Avrei i seguenti casi da proporre. legati all’articolo 8-bis DPR 633/72, con cui spesso mi trovo a districarmi come contabile di un’azienda: 1) Barca bandiera italiana di pesca d’altura (tonni) oltre le dodici miglia, a cui vendiamo ad esempio un ricambio (parte motore, o di un componente del motore, marmitta, ecc.) dotazioni di bordo in sostanza e pezzi di ricambio. La procedura adottata è stata: A) il cliente barca italiana mi fa una dichiarazione che il materiale acquistato e dotazione di bordo esente art 8-bis. B) fatturo con stessa esenzione senza IVA Le domande che mi vengono da fare subito sono: -Questa merce (ricambi di motore o dotazione di bordo) debbano transitare dalla dogana con pratica doganale? -Se vi è un limite soglia al di sotto del quale non è necessario la pratica dogana? Ammesso che si debba fare? -Se per le dotazioni di bordo non fosse necessaria la pratica doganale invece se si riferisse a vendita di MOTORE marino o altra dotazione più consistente cambia qualcosa??  2) stessa fattispecie del caso 1) ma con barca di nazionalità EUROPEA (malta, spagna ecc.) che è in porto italiano per lavori e a cui vendiamo ricambi per motore o per gruppi elettrogeni di bordo, ecc.) a cui fatturo sempre con art. 8-bis, previa dichiarazione di esenzione. Per questa casistica la domanda è se cambi qualcosa rispetto a quello di prima.  stessa domanda: va bene art. 8-bis? Si deve fare pratica doganale? 3) Vendita sempre a barca di nazionalità EUROPEA (Malta, Spagna ecc.) NON IN PORTO italiano ma nel suo paese, e che la dotazione di bordo (ricambi motore, alternatore per gruppi elettrogeni ecc.) li compri e li ritiri ex-works presso nostro stabilimento (stessa domanda: va bene art.8 – bis? Si deve fare pratica doganale? Grazie anticipatamente per il vostro parere”.

Della questione delle provviste di bordo ci siamo già occupati in passato un paio di volte (si vedano i seguenti: post1 post2). Comunque, alla luce di alcuni recenti sviluppi, si ritiene opportuno ritornare sull’argomento e fornire alcune precisazioni. L’articolo 269 del CDU, a nostro parere, chiarisce in via definitiva i dubbi sul regime IVA da applicarsi alle c.d. “provviste di bordo”. Si legge, infatti, all’articolo 269, p. 2, lettera c), che il regime delle esportazioni di cui al punto 1) non trova applicazione alle “merci fornite, esenti da IVA o da accise, come approvvigionamento di aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione dell’aeromobile o della nave, per cui è necessaria una prova di tale approvvigionamento”.  Quindi, a condizione che siano soddisfate due condizioni di cui sopra, e cioè: 1) trattasi di merci esenti da IVA o accise; 2) una prova della loro messa a bordo sia disponibile, tali merci non devono essere vincolate al regime dell’esportazione ed è irrilevante la destinazione della nave.  Ne segue che ai fini IVA non può che trovare applicazione l’art. 8-bis del DPR 633/72, come modificato dalla legge n.217/2011.

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WTO goods barometer flashes red as COVID-19 disrupts world trade

The volume of world merchandise trade is likely to fall precipitously in the first half of 2020 as the COVID-19 pandemic disrupts the global economy, according to the WTO Goods Trade Barometer released on 20 May. The index currently stands at 87.6, far below the baseline value of 100, suggesting a sharp contraction in world trade extending into the second quarter.

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Hard Brexit: le possibili conseguenze in ambito doganale e Iva

Hard Brexit: le possibili conseguenze in ambito doganale e Iva. In vista dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea prevista per il prossimo 29 marzo (Brexit), l’Agenzia delle dogane ha pubblicato le Linee guida in cui …

Euroconference NEWS

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Trattamento IVA riservato al corpo diplomatico

Un nostro lettore chiede:

“Sono un operatore doganale e chiedo cortesemente il vostro parere in merito alla seguente questione.

Nell’ambito di una procedura di revisione di accertamento in import, una dogana ha richiesto il pagamento dell’IVA su taluni prodotti di uso personale (con esclusione di beni soggetti ad accisa) con valore pari a 88$ destinati ad un funzionario di una ambasciata straniera in Italia. Il destinatario si rifiuta di pagare il relativo importo in quanto afferma che l’operazione è esente per effetto di quanto previsto dalla Convenzione di Vienna e dal DPR n. 633/72.

L’articolo 72 del D.P.R. 633/72, relativo alle operazioni non imponibili, al comma 1, lettera a), individua tra tali operazioni: “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani”.

Al comma 2) dello stesso articolo si legge: “Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300”; viene dunque stabilita una soglia al di sotto della quale non si ha diritto all’esenzione.

Nel caso proposto dal nostro lettore, essendo il valore della merce importata d’importo inferiore a suddetta soglia, ne consegue che l’esenzione non è dovuta.

Inoltre, si coglie l’occasione di chiarire che il beneficio dell’esenzione non è automatico ma è soggetto ad una stretta procedura stabilita dal Ministero degli esteri. Tale procedura è stata chiaramente illustrata nella seguente pubblicazione rinvenibile sul sito del Ministero degli Esteri: “Manuale sul trattamento riservato al corpo diplomatico accreditato presso la Repubblica Italiana”.

Modifica degli elementi della dichiarazione doganale

Un nostro lettore ha scritto quanto segue:  “Buon giorno, nel fare i complimenti per il vostro sito e le preziose informazioni che fornite,  mi permetto di approfittare della vostra cortesia per chiedere un  parere in merito alla seguente questione.

Nel mese di  Ottobre 2015, su incarico di una società di logistica internazionale, ho sdoganato con documentazione indicante ed intestata al soggetto “ALFA”, in importazione definitiva, una partita di pallet. Tutta la logistica e le relative anticipazioni e costi  sono stati sostenuti dalla suddetta società di logistica.

La merce è stata svincolata con canale CA ed uscita dagli spazi doganali. Attualmente  è giacente presso un magazzino nazionale privato.

Lo spedizioniere internazionale sostiene di non aver incassato quanto anticipato ( nolo mare-soste terminal e diritti doganali, solo IVA essendo la merce esente da dazio per tariffa); né il venditore estero avrebbe ricevuto il pagamento che gli compete.  

Sulla base di tali considerazioni la società di logistica chiede di rettificare la dichiarazione d’import  intestata alla società “ALFA” e di intestarla a un nuovo soggetto ”BETA” interessato alla partita di merci  e disposto a farsi carico di tutti i costi inerenti.

Tanto premesso si chiede se secondo lei è possibile dare corso alla richiesta avanzata dalla Società di logistica e, nel caso, quale la  procedura da seguire?”

La normativa doganale prevede la possibilità di modificare gli elementi della dichiarazione doganale per mezzo di due istituti: la rettifica (articolo 65 CDC) e la revisione della dichiarazione (articolo 78 CDC). L’articolo 65 stabilisce che la rettifica di una o più indicazioni della dichiarazione può essere autorizzata  dall’autorità doganale che ha accettato la dichiarazione doganale, a condizione che, articolo 65,  comma 2), la merce non sia stata svincolata.  Quindi, tale istituto non può trovare applicazione al caso sopra prospettato.

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Telai di biciclette e antidumping

Un nostro lettore ha scritto quanto segue: “Salve, Le chiedevo informazioni riguardanti i costi di sdoganamento da me pagati per due colli contenenti 4 telai di bici, comprati da un negozio di Los Angeles, quindi provenienti dagli USA. Su una fattura totale di 735€ mi sono stati richiesti 668€ per lo sdoganamento. Permetto che ho acquistato altre volte dallo stesso negozio e dallo stesso venditore e mai ho avuto questi problemi. Ho provato più volte a contattare la dogana di Lonate telefonicamente e non hanno mai risposto, mi hanno liquidato tramite mail dicendomi che il conteggio era giusto e comprensivo di dazio anti-dumping. Avrei piacere a ricevere delucidazioni a riguardo da gente esperta e soprattutto professionale. Saluti”.

Le informazioni fornite dal nostro lettore non sono sufficienti a chiarire la questione. Ad ogni modo, il riferimento ai telai per bicicletta e al dazio anti-dumping che sarebbe stato liquidato,  ci consente di fare l’ipotesi che la merce di cui trattasi sia da classificare alla voce  87149110 – 31, “Telai  in fibre di carbonio e resina artificiale destinati alla fabbricazione di biciclette”, e che sia di origine cinese. Se tale l’ipotesi è corretta, sulla merce grava un dazio ordinario pari al 4.7% e un dazio anti-dumping pari al 48.5%, che unitamente a un’aliquota IVA pari al 22% genera un importo da pagare non dissimile da quanto richiesto al nostro lettore. Ovviamente se le ipotesi fatte non fossero corrette, le cose potrebbero cambiare. Ulteriori elementi sulla qualità delle merci (non tutti i telai sono dello stesso materiale) e sulla loro origine potrebbero portare a conclusioni completamente diverse.

Si tenga altresì presente che il concetto d’origine doganale non va confuso con quello di provenienza:  una merce proveniente dagli Stati Uniti può benissimo essere d’origine cinese. L’origine di una merce può essere assimilata al concetto di nazionalità di una persona: un cittadino italiano che provenga dagli Stati Uniti, rimane pur sempre un cittadino italiano.

Validità della prova d’origine – Certificato Eur.1

Un nostro lettore ha chiesto se una merce (lastre di marmo) proveniente dalla Palestina, accompagnata da certificato EUR-1 (origine preferenziale West Bank and Gaza Strip), introdotta in deposito doganale nel mese di ottobre 2015, e da estrarre nel mese di febbraio/marzo 2016, per essere importata definitivamente, possa beneficiare del trattamento preferenziale se sono passati 4 mesi dalla data di rilascio del certificato Eur.1?
In particolare chiede, tenuto conto dell’art. 24 del protocollo di origine (UE-Cisgiordania e Striscia di Gaza), che prevede che il certificato EUR.1 sia presentato entro 4 mesi dalla data di rilascio, cosa debba intendersi per presentazione: la dichiarazione di introduzione in deposito o la successiva dichiarazione di importazione?

L’articolo 24, citato dal lettore, al punto 1), stabilisce due condizioni relative alla prova dell’origine: 1) validità di quattro mesi dalla sua data di rilascio nel paese d’esportazione; 2) la presentazione, alle autorità doganali del paese d’importazione, deve avvenire entro lo stesso periodo, cioè entro i quattro mesi di validità del certificato stesso. La regola generale è dunque che una prova di origine, in questo caso un certificato Eur.1, ha validità di quattro mesi e nello stesso periodo deve essere presentata alla dogana d’importazione, pena la perdita del trattamento preferenziale. Tuttavia, lo stesso articolo 24, al punto 2 e al punto 3, prevede delle eccezioni. Al punto 2) viene preso in considerazione il caso dei c.d. “eventi eccezionali”: la dogana d’importazione può accettare un certificato d’origine pur se presentato oltre i limiti della sua validità se non è stato presentato nei limiti stabiliti a causa di circostanze eccezionali. La dogana d’importazione può, dunque, a sua descrizione, accettare una prova d’origine oltre i termini di validità per la sua presentazione. Tuttavia, la Commissione europea ha chiarito che tale discrezionalità non è arbitraria ma è basata, per l’appunto, sul versificarsi delle summenzionate circostanze eccezionali. Circostanze eccezionali che sono ritenute tali se si verificano simultaneamente le seguenti condizioni: 1) tali circostanze devono essere completamente fuori dal controllo dell’importatore o del suo rappresentante; 2) devono verificarsi raramente (se frequenti non possono, per definizione, essere considerate eccezionali); 3) non devono compromettere la possibilità della dogana d’importazione di  poter comunque verificare l’origine delle merci. Normalmente, se  tutte le suddette condizioni sono soddisfatte, la dogana d’importazione concede il trattamento preferenziale, diversamente lo nega.  Ad ogni modo, il caso rappresentato dal nostro lettore non sembra potersi inquadrare in questo scenario, in quanto niente lascia pensare che il certificato non sia stato presentato per il verificarsi di “circostanze eccezionali”.  Continua a leggere Validità della prova d’origine – Certificato Eur.1