Un nostro lettore ci ha inviato il seguente quesito relativo all’origine non preferenziale di alcune merci:
L’art. 32, intitolato “Merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi”, del Regolamento delegato n. 2446/2015 che integra il Codice Doganale Unionale considera che le merci di cui all’allegato 22-01 hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale nel Paese in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali norme.
L’Allegato 22-01 Capitolo 84 prevede testualmente :
Regola primaria: parti e accessori prodotti da sbozzi:
1) Si considera paese di origine dei prodotti fabbricati a partire da sbozzi che sono classificati nella stessa voce, sottovoce o suddivisione dei prodotti completi o finiti, quello in cui lo sbozzo è stato finito a condizione che la finitura includa la configurazione nella forma definitiva mediante la rimozione del materiale (diversa dalla levigatura o dalla lucidatura o da entrambe) o processi di formazione quali la piegatura, la martellatura, la pressatura o la stampa.
2) Il paragrafo 1 si applica ai prodotti classificabili nelle disposizioni relative alle parti o alle parti e agli accessori, compresi i prodotti specificamente indicati in tali disposizioni.
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando la regola primaria, si applica la regola residuale secondo la quale il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali in base al loro valore. Continua a leggere Origine non preferenziale – Capitolo 84