Validità della prova d’origine – Certificato Eur.1

Un nostro lettore ha chiesto se una merce (lastre di marmo) proveniente dalla Palestina, accompagnata da certificato EUR-1 (origine preferenziale West Bank and Gaza Strip), introdotta in deposito doganale nel mese di ottobre 2015, e da estrarre nel mese di febbraio/marzo 2016, per essere importata definitivamente, possa beneficiare del trattamento preferenziale se sono passati 4 mesi dalla data di rilascio del certificato Eur.1?
In particolare chiede, tenuto conto dell’art. 24 del protocollo di origine (UE-Cisgiordania e Striscia di Gaza), che prevede che il certificato EUR.1 sia presentato entro 4 mesi dalla data di rilascio, cosa debba intendersi per presentazione: la dichiarazione di introduzione in deposito o la successiva dichiarazione di importazione?

L’articolo 24, citato dal lettore, al punto 1), stabilisce due condizioni relative alla prova dell’origine: 1) validità di quattro mesi dalla sua data di rilascio nel paese d’esportazione; 2) la presentazione, alle autorità doganali del paese d’importazione, deve avvenire entro lo stesso periodo, cioè entro i quattro mesi di validità del certificato stesso. La regola generale è dunque che una prova di origine, in questo caso un certificato Eur.1, ha validità di quattro mesi e nello stesso periodo deve essere presentata alla dogana d’importazione, pena la perdita del trattamento preferenziale. Tuttavia, lo stesso articolo 24, al punto 2 e al punto 3, prevede delle eccezioni. Al punto 2) viene preso in considerazione il caso dei c.d. “eventi eccezionali”: la dogana d’importazione può accettare un certificato d’origine pur se presentato oltre i limiti della sua validità se non è stato presentato nei limiti stabiliti a causa di circostanze eccezionali. La dogana d’importazione può, dunque, a sua descrizione, accettare una prova d’origine oltre i termini di validità per la sua presentazione. Tuttavia, la Commissione europea ha chiarito che tale discrezionalità non è arbitraria ma è basata, per l’appunto, sul versificarsi delle summenzionate circostanze eccezionali. Circostanze eccezionali che sono ritenute tali se si verificano simultaneamente le seguenti condizioni: 1) tali circostanze devono essere completamente fuori dal controllo dell’importatore o del suo rappresentante; 2) devono verificarsi raramente (se frequenti non possono, per definizione, essere considerate eccezionali); 3) non devono compromettere la possibilità della dogana d’importazione di  poter comunque verificare l’origine delle merci. Normalmente, se  tutte le suddette condizioni sono soddisfatte, la dogana d’importazione concede il trattamento preferenziale, diversamente lo nega.  Ad ogni modo, il caso rappresentato dal nostro lettore non sembra potersi inquadrare in questo scenario, in quanto niente lascia pensare che il certificato non sia stato presentato per il verificarsi di “circostanze eccezionali”. 

L’articolo 24, al punto 3), prevede un’altra eccezione e stabilisce che la ritardata presentazione del certificato  può essere accettata dalla dogana d’importazione a condizione che i prodotti siano stati presentati alla dogana d’importazione prima della scadenza del certificato.  Questo caso sembra potersi adattare a quello rappresentato dal nostro lettore in quanto le merci di cui trattasi sono state introdotte in regime di deposito doganale, quindi presentate alla dogana, nel periodo di validità dell’EUR.1. Tuttavia, a parere di chi scrive, tale eccezione può trovare applicazione a condizione che non venga pregiudicata alla dogana d’importazione, qualora lo ritenga necessario, la possibilità di esercitare il controllo della prova d’origine. Infatti, non si deve dimenticare che il periodo di validità  della prova d’origine è stabilito al fine di garantire l’efficacia dei controlli in materia, al fine di assicurare che solo i beni che rispettino le prestabilite regole di origine  ricevano il trattamento preferenziale. Detto in altre parole: la ridotta validità a soli quattro mesi del certificato d’origine è collegata alla necessità, che qualora si presentino dubbi sull’origine delle merci,  i relativi controlli siano fatti celermente e senza soverchi problemi, cosa che difficilmente si darebbe nel caso passasse troppo tempo tra quando i beni sono stati esportati a quando il controllo sull’origine è richiesto e fatto. Quindi, ritornando al caso del nostro lettore, essendo i beni sotto controllo doganale, in quanto vincolati al regime del deposito doganale, la dogana potrebbe accettare la presentazione ritardata del certificato d’origine, a condizione che non sia pregiudicata la possibilità della dogana stessa, qualora lo ritenga necessario,  di effettuare i controlli sulla validità della prova d’origine. E ciò, sempre a parere di chi scrive, implica che al momento del vincolo delle merci al regime del deposito doganale, l’operatore economico abbia presentato il certificato Eur.1 e informato la dogana che le merci sono di natura preferenziale e che si ha l’intenzione di chiedere il trattamento preferenziale al momento dell’importazione definitiva. Si ritiene, infatti, che questo sia il senso di “presentati alla dogana” (submitted , in inglese) di cui all’articolo 24, punto 3) (seconda domanda del nostro lettore).

In sintesi, si è dell’opinione che se l’operatore economico, al momento dell’introduzione delle merci nel deposito doganale, ha chiaramente informato la dogana che le merci sono scortate da certificato Eur-1,  e che si ha l’intenzione di usarlo per ottenere il trattamento preferenziale al momento della definitiva importazione, l’operatore economico dovrebbe, ai sensi dell’articolo 24 punto 3) ricevere il trattamento preferenziale. Si badi bene che non è sufficiente allegare alla dichiarazione d’immissione in deposito il certificato Eur.1, ma bisogna altresì far presente alla dogana la volontà di usare tale certificato per ottenere il trattamento preferenziale al momento dell’importazione definitiva. Questo, si ripete, per mettere la dogana nella condizione di poter procedere ai controlli sulla validità della prova d’origine qualora lo ritenesse necessario. All’incontrario, se la dogana, la quale non può sapere quali sono le intenzioni dell’operatore economico con riferimento ai beni introdotti in deposito (non si dimentichi che i beni possono rimanere vincolati al regime del deposito doganale per un periodo molto lungo), non viene informata e il certificato d’origine non presentato, potrebbe legittimamente rifiutare il trattamento preferenziale, a cause delle difficoltà cui potrebbe andare incontro in caso decidesse di procedere al controllo della prova dell’origine preferenziale.

Un commento su "Validità della prova d’origine – Certificato Eur.1."

  1. Buon giorno.

    Mi scuso per la forma irrituale e, senz’altro, noiosa del commento.

    Saluto con piacere e simpatia l’autore che ho avuto modo di conoscere personalmente ed apprezzandone la grande competenza e professionalità.

    E’ indubbio che la prassi prospettata, indicazione del certificato EUR1 a fronte della I.D., è la migliore e, personalmente, sempre consigliata specie in caso di deposito a lungo termine.

    Tuttavia vorrei sottolineare che nel caso di specie, la norma non prevede, in difetto di tale citazione, la possibilità del rifiuto del trattamento preferenziale.

    Il punto 1) stabilisce il termine per la validità del certificato, che viene ordinariamente presentato insieme alle merci.

    Il punto 2) indica circostanze eccezionali per le quali detto termine può non essere rispettato, ed è riferito ai casi in cui ad es. le merci (e le prove d’origine), sono presentate oltre il termine di cui al punto 1). Da tutte le provenienze le merci ed i relativi documenti, entro 4 mesi, raggiungono ordinariamente la destinazione prevista, per tale motivo, la Commissione, per individuare l’eccezionalità del caso, ha previsto il verificarsi delle tre restrittive situazioni descritte nell’articolo.

    Il punto 3), in deroga al punto 1 (scadenza quadrimestrale), prevede che “Negli altri casi (cioè quando le merci raggiungono la loro destinazione e sono presentate alla dogana entro 4 mesi e, la ID, = presentazione delle merci) le autorità doganali del paese d’importazione possono (si verificano le condizioni per) accettare le prove dell’origine se i prodotti (non i certificati) sono stati presentati prima della scadenza di tale termine” Senza porre altre condizioni.

    Ovviamente se viene presentato (citato sulla ID) il cert. di origine preferenziale, si rientra nel caso di cui al punto 1) e non si rientra nella deroga del punto 3) essendo state, la merce e la prova d’origine, presentate nei termini ordinari.

    In soldoni, la deroga di cui al punto 3), per cui se le merci (non i certificati) sono presentate prima della scadenza della validità del certificato, prevede che esse possono beneficiare del trattamento preferenziale. Questa appare la ratio della norma da applicare, salvo la dimostrazione da parte delle Autorità doganali degli ordinari motivi per cui la prova d’origine non può essere accettata.

    Diversa interpretazione significherebbe comunque voler ricondurre anche le circostanze di cui al punto 3) a quelle del punto 2) e/o comunque ai relativi canoni interpretativi, più restrittivi, con conseguente compressione delle facilitazioni al commercio perseguite dall’Accordo.

    Conseguenze:

    L’importatore, costretto a pagare un dazio non dovuto, se in grado di competere in concorrenza sul mercato, ricarica sul consumatore i maggiori costi.

    Per non subire, dovrebbe adire all’Autorità giudiziaria e sopportare comunque le relative spese di contenzioso e per l’immancabile richiesta di costituzione della “necessaria” garanzia (fino in Cassazione).

    Con gravissimo danno all’economia del Paese, sempre più spesso (e questo non è che un semplice caso), i traffici destinati a importatori e consumatori nazionali vengono dirottati verso altri SM (“depositi” o dogane di), che, probabilmente, applicano linearmente e senza le speciali interpretazioni nazionali le normative.

    Maurizio Macera Doganalista

  2. Sulla questione il Comitato del Codice Doganale sez. Origine ha stabilito circa 10 anni fa che, nei casi di specie, il certificato può essere presentato non oltre 2 anni dalla data della sua emissione. Ciò in quanto occorre tener presente i 10 mesi previsti per rispondere alle richieste di cooperazione amministrativa ed i tre anni di prescrizione previsti dall’art.221 del Codice Doganale Comunitario.
    Sostanzialmente, il suddetto Comitato ha stabilito che, nei casi come quello di specie, il certificato Eur 1 può essere ritenuto accettabile dalle Amministrazioni doganali degli Stati membri dell’UE solo se l’importazione successiva all’introduzione in deposito doganale avviene entro 24 mesi dalla data di emissione del certificato Eur1 al fine di conentire alla predetta Amministrazione di poter, eventualmente, attivare la cooperazione amministrativa ed, in caso di mancata risposta, nella sola circostanza di controllo per fondati dubbi, di poter riscuotere i diritti entro il termine previsto dei tre anni.

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