Modifica degli elementi della dichiarazione doganale

Un nostro lettore ha scritto quanto segue:  “Buon giorno, nel fare i complimenti per il vostro sito e le preziose informazioni che fornite,  mi permetto di approfittare della vostra cortesia per chiedere un  parere in merito alla seguente questione.

Nel mese di  Ottobre 2015, su incarico di una società di logistica internazionale, ho sdoganato con documentazione indicante ed intestata al soggetto “ALFA”, in importazione definitiva, una partita di pallet. Tutta la logistica e le relative anticipazioni e costi  sono stati sostenuti dalla suddetta società di logistica.

La merce è stata svincolata con canale CA ed uscita dagli spazi doganali. Attualmente  è giacente presso un magazzino nazionale privato.

Lo spedizioniere internazionale sostiene di non aver incassato quanto anticipato ( nolo mare-soste terminal e diritti doganali, solo IVA essendo la merce esente da dazio per tariffa); né il venditore estero avrebbe ricevuto il pagamento che gli compete.  

Sulla base di tali considerazioni la società di logistica chiede di rettificare la dichiarazione d’import  intestata alla società “ALFA” e di intestarla a un nuovo soggetto ”BETA” interessato alla partita di merci  e disposto a farsi carico di tutti i costi inerenti.

Tanto premesso si chiede se secondo lei è possibile dare corso alla richiesta avanzata dalla Società di logistica e, nel caso, quale la  procedura da seguire?”

La normativa doganale prevede la possibilità di modificare gli elementi della dichiarazione doganale per mezzo di due istituti: la rettifica (articolo 65 CDC) e la revisione della dichiarazione (articolo 78 CDC). L’articolo 65 stabilisce che la rettifica di una o più indicazioni della dichiarazione può essere autorizzata  dall’autorità doganale che ha accettato la dichiarazione doganale, a condizione che, articolo 65,  comma 2), la merce non sia stata svincolata.  Quindi, tale istituto non può trovare applicazione al caso sopra prospettato.

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Telai di biciclette e antidumping

Un nostro lettore ha scritto quanto segue: “Salve, Le chiedevo informazioni riguardanti i costi di sdoganamento da me pagati per due colli contenenti 4 telai di bici, comprati da un negozio di Los Angeles, quindi provenienti dagli USA. Su una fattura totale di 735€ mi sono stati richiesti 668€ per lo sdoganamento. Permetto che ho acquistato altre volte dallo stesso negozio e dallo stesso venditore e mai ho avuto questi problemi. Ho provato più volte a contattare la dogana di Lonate telefonicamente e non hanno mai risposto, mi hanno liquidato tramite mail dicendomi che il conteggio era giusto e comprensivo di dazio anti-dumping. Avrei piacere a ricevere delucidazioni a riguardo da gente esperta e soprattutto professionale. Saluti”.

Le informazioni fornite dal nostro lettore non sono sufficienti a chiarire la questione. Ad ogni modo, il riferimento ai telai per bicicletta e al dazio anti-dumping che sarebbe stato liquidato,  ci consente di fare l’ipotesi che la merce di cui trattasi sia da classificare alla voce  87149110 – 31, “Telai  in fibre di carbonio e resina artificiale destinati alla fabbricazione di biciclette”, e che sia di origine cinese. Se tale l’ipotesi è corretta, sulla merce grava un dazio ordinario pari al 4.7% e un dazio anti-dumping pari al 48.5%, che unitamente a un’aliquota IVA pari al 22% genera un importo da pagare non dissimile da quanto richiesto al nostro lettore. Ovviamente se le ipotesi fatte non fossero corrette, le cose potrebbero cambiare. Ulteriori elementi sulla qualità delle merci (non tutti i telai sono dello stesso materiale) e sulla loro origine potrebbero portare a conclusioni completamente diverse.

Si tenga altresì presente che il concetto d’origine doganale non va confuso con quello di provenienza:  una merce proveniente dagli Stati Uniti può benissimo essere d’origine cinese. L’origine di una merce può essere assimilata al concetto di nazionalità di una persona: un cittadino italiano che provenga dagli Stati Uniti, rimane pur sempre un cittadino italiano.

Commercio illecito dei rifiuti: un’emergenza globale

Pubblichiamo un’interessante presentazione sul commercio illegale dei rifiuti  che il dott. Luigi Garruto ha presentato al convegno organizzato a Livorno dall’ “International Propeller Club”. Le note vicende italiane relative all’avvelenamento di interi territori in spregio non solo alle norme giuridiche ma persino al buon senso, hanno purtroppo portato alla ribalta tali tematiche. Il dott. Garruto affronta l’argomento con la consueta professionalità e passione che lo contraddistinguono, delineando il cambio di strategia delle associazioni criminali, e fornendo informazioni sulla normativa di riferimento.

Buona lettura!

Fili d’acciaio originari dell’India: viene riconosciuto l’applicazione di un dazio antidumping del 5% a nuova società esportatrice

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/49 della Commissione, del 14 gennaio 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India, nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India

Il presente regolamento comporta l’attribuzione del codice addizionale TARIC B781 alla società Superon Schweisstechnik India Ltd., che sarà aggiunta all’elenco dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 (dazio antidumping 5%). Per motivi di integrazione tecnica nella TARIC (Tariffa integrata dell’Unione europea) lo stesso codice dovrebbe essere applicato al dazio compensativo in vigore per la società istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio. In pratica per la società in questione il codice addizionale da usare relativamente al dazio compensativo non è B999, bensì B781.

Fili di acciaio originari dell’India: apertura inchiesta su misure antidumping

Avviso di apertura di un’inchiesta relativa all’assorbimento per quanto riguarda le importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India.

L’articolo 12 del regolamento del Consiglio 1225/2009, regolamento base in materia di antidumping, stabilisce che  “se l’industria comunitaria o un’altra parte interessata presenta, normalmente entro due anni dall’entrata in vigore delle misure, informazioni sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell’inchiesta originale e prima o dopo l’istituzione delle misure, i prezzi all’esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto impor­tato nella Comunità, l’inchiesta può essere riaperta, previa consul­tazione, per esaminare se la misura abbia inciso sui prezzi suddetti”. Insomma, qualora via siano ragionevoli motivi per ritenere che le misure antidumping predisposte non abbiano sortito l’effetto sperato, la Commissione può aprire un’inchiesta allo scopo di appurare la fondatezza dei motivi addotti e di stabilire le eventuali misure da intraprendente al fine rimediare alla situazione. L’iniziativa può essere intrapresa da un rappresentante dell’industria comunitaria, da altra parte interessata, da uno stato membro o dalla stessa Commissione. Continua a leggere Fili di acciaio originari dell’India: apertura inchiesta su misure antidumping

Olio d’oliva: Classificazione doganale, origine e tutela

Il primo articolo di approfondimento del 2015 è un interessante lavoro del dott. Luigi Garruto sull’olio d’oliva e le connesse problematiche doganali. In particolare il dott. Garruto prende in dettagliata considerazione gli aspetti relativi alla classificazione e all’origine dell’olio d’oliva ai fini della tutela del prodotto di origine italiano. Buona lettura e ancora una volta auguri di uno splendido anno nuovo!