L’inizio della fine del FORM-A

Il 1° gennaio 2017 è partito il nuovo sistema di certificazione dell’origine, chiamato REX (Registered Exporter System, art. 80 AE), che sarà, in un primo momento, applicato al sistema delle preferenze generalizzate (SPG). Il principio generale si basa sull’autocertificazione dell’origine, per il tramite della cosiddetta “dichiarazione d’origine”, resa da operatori economici registrati dalle autorità doganali competenti, previa istanza (da farsi conformemente all’allegato 22-6 AE), in una specifica banca dati. Una volta assolte le necessarie formalità, l’operatore economico riceve un numero unico di registrazione, diviene “operatore registrato” e può emettere dichiarazioni di origine. Il sistema REX sostituirà progressivamente sia l’attuale sistema basato su certificati d’origine emessi da Autorità pubbliche (es. FORM-A), sia la cosiddetta dichiarazione su fattura.

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Validità della prova d’origine – Certificato Eur.1

Un nostro lettore ha chiesto se una merce (lastre di marmo) proveniente dalla Palestina, accompagnata da certificato EUR-1 (origine preferenziale West Bank and Gaza Strip), introdotta in deposito doganale nel mese di ottobre 2015, e da estrarre nel mese di febbraio/marzo 2016, per essere importata definitivamente, possa beneficiare del trattamento preferenziale se sono passati 4 mesi dalla data di rilascio del certificato Eur.1?
In particolare chiede, tenuto conto dell’art. 24 del protocollo di origine (UE-Cisgiordania e Striscia di Gaza), che prevede che il certificato EUR.1 sia presentato entro 4 mesi dalla data di rilascio, cosa debba intendersi per presentazione: la dichiarazione di introduzione in deposito o la successiva dichiarazione di importazione?

L’articolo 24, citato dal lettore, al punto 1), stabilisce due condizioni relative alla prova dell’origine: 1) validità di quattro mesi dalla sua data di rilascio nel paese d’esportazione; 2) la presentazione, alle autorità doganali del paese d’importazione, deve avvenire entro lo stesso periodo, cioè entro i quattro mesi di validità del certificato stesso. La regola generale è dunque che una prova di origine, in questo caso un certificato Eur.1, ha validità di quattro mesi e nello stesso periodo deve essere presentata alla dogana d’importazione, pena la perdita del trattamento preferenziale. Tuttavia, lo stesso articolo 24, al punto 2 e al punto 3, prevede delle eccezioni. Al punto 2) viene preso in considerazione il caso dei c.d. “eventi eccezionali”: la dogana d’importazione può accettare un certificato d’origine pur se presentato oltre i limiti della sua validità se non è stato presentato nei limiti stabiliti a causa di circostanze eccezionali. La dogana d’importazione può, dunque, a sua descrizione, accettare una prova d’origine oltre i termini di validità per la sua presentazione. Tuttavia, la Commissione europea ha chiarito che tale discrezionalità non è arbitraria ma è basata, per l’appunto, sul versificarsi delle summenzionate circostanze eccezionali. Circostanze eccezionali che sono ritenute tali se si verificano simultaneamente le seguenti condizioni: 1) tali circostanze devono essere completamente fuori dal controllo dell’importatore o del suo rappresentante; 2) devono verificarsi raramente (se frequenti non possono, per definizione, essere considerate eccezionali); 3) non devono compromettere la possibilità della dogana d’importazione di  poter comunque verificare l’origine delle merci. Normalmente, se  tutte le suddette condizioni sono soddisfatte, la dogana d’importazione concede il trattamento preferenziale, diversamente lo nega.  Ad ogni modo, il caso rappresentato dal nostro lettore non sembra potersi inquadrare in questo scenario, in quanto niente lascia pensare che il certificato non sia stato presentato per il verificarsi di “circostanze eccezionali”.  Continua a leggere Validità della prova d’origine – Certificato Eur.1