PROCEDURE DI DOMICILIAZIONE E (NUOVA) RAPPRESENTANZA IN DOGANA

Riceviamo dal dott. Massimo Negri, storico collaboratore di questo sito, delle interessanti considerazioni sulle novità in materia di rappresentanza in dogana e delle relative implicazioni in materia di procedure semplificate di domiciliazione.  

          Con la Circolare N° 1/D del 19 gennaio 2015 l’Agenzia delle Dogane, a seguito di parere espresso – a seguito di un reclamo presentato da un’associazione di categoria – dai Servizi della Commissione Europea, ha ridisegnato (modificando le disposizioni diramate con la Circolare n° 27/D/2005 e con la Circolare n° 9/D/2011) l’istituto della rappresentanza in dogana quando esercitata nell’ambito delle procedure semplificate di domiciliazione.

Di fatto, il punto di partenza è costituto dall’obbligo (ora superato) posto per soggetti diversi dalle imprese industriali, commerciali ed agricole titolari (che dichiarano in nome e per conto proprio) di tale tipo di semplificazione di utilizzare la rappresentanza doganale (art. 5 del Reg. CE 2913/92) indiretta. Ovvero: tutti gli “intermediari” (es.: Case di spedizione, Corrieri, Centri di Assistenza Doganale) dovevano aggiungere alla responsabilità del proprio cliente/rappresentato quella propria (la rappresentanza indiretta, infatti, ha il non trascurabile vantaggio per l’Amministrazione Finanziaria, di veder “raddoppiato” il responsabile tenuto ad assolvere le obbligazioni doganali; per tale motivo ed in tal modo l’Amministrazione, si sollevava – in parte – dal verificare affidabilità e solvibilità dei clienti degli intermediari cui aveva rilasciato l’autorizzazione alla semplificazione della procedura domiciliata).

Ciò, a decorrere dal 2 febbraio 2015, diventerà storia della prassi amministrativa. I servizi della Commissione si sono infatti espressi ritenendo ingiusta tale limitazione e, pur confermando la riserva a favore della categoria professionale doganalisti – prevista dal par. 2 dell’art. 5 del CDC ma limitata alla sottoscrizione delle dichiarazioni doganali – ha esteso la facoltà (non l’obbligo) di utilizzare la rappresentanza diretta anche da parte di qualunque soggetto, titolare di autorizzazione alla procedura domiciliata, che dichiari di volerne fare uso, comunicandolo in sede di presentazione dell’istanza (oppure chiedendo una integrazione in un momento successivo al rilascio dell’autorizzazione, anche se per ora la Circolare prevede tale integrazione solo per le autorizzazioni già in essere); essi infatti, secondo le nuove istruzioni dettate dall’Agenzia delle Dogane, possono indicare se intendono utilizzare anche la rappresentanza diretta (in aggiunta a quella indiretta) o solo la rappresentanza diretta.

Tale modifica ha come effetto quello di comportare aggravio istruttorio e dei controlli da parte degli Uffici doganali; difatti, come illustrato precisamente nella Circolare n° 1/D alla lettura della quale naturalmente si rinvia, il soggetto che intenda utilizzare l’autorizzazione operando con rappresentanza diretta dovrà fornire all’Ufficio doganale accurato elenco dei clienti (da tenere aggiornato) corredato da informazioni che consentano agli Uffici di verificare affidabilità e solvibilità finanziaria dei soggetti per conto dei quali si compiono le operazioni doganali.

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Riassunto brevemente il dato ufficiale alla lettura del quale naturalmente si fa rinvio, porgo ora alla Vostra attenzione alcune personali riflessioni e conseguenti domande “spontanee”:

  • qualora, in base alle informazioni messe a disposizione dell’Ufficio dal titolare dell’autorizzazione (oppure reperite dall’Ufficio con l’utilizzo degli strumenti informatici attualmente disponibili) tali clienti, o alcuni di essi, non possano essere considerati affidabili o solvibili – anche in un periodo successivo al rilascio dell’autorizzazione – cosa fa l’Ufficio? Rigetta l’istanza? Sospende l’autorizzazione? La revoca? Obbliga il titolare dell’autorizzazione a modificare la rappresentanza? Vieta al titolare dell’autorizzazione di compiere operazioni in procedura domiciliata per conto di tali soggetti?
  • Il titolare (o richiedente) di autorizzazione alla procedura domiciliata che sceglie di operare solo in rappresentanza diretta implicitamente dichiara di non volersi assumere responsabilità sulla solvibilità dei suoi clienti, scaricando l’onere della verifica costante sugli Uffici doganali: può un rapporto “fiduciario” tra amministrazione e soggetto autorizzato avere dei presupposti così fragili e contraddittori?
  • Considerato che la giusta preoccupazione dell’Agenzia delle Dogane riguarda fondamentalmente la solvibilità del debitore dell’imposta, non si potrebbe scegliere di ‘prevenire’ anziché dover ‘curare’ eventuali inadempimenti obbligando, ad esempio, il titolare di autorizzazione alla procedura domiciliata che scelga di operare in rappresentanza diretta, e comunque solo per le operazioni poste in essere con rappresentanza diretta (nel caso in cui intenda adottare entrambi i tipi di rappresentanza) ad effettuare il versamento e/o la prenotazione di bonifico contestualmente alla flussazione telematica di tale tipo di dichiarazioni? Ciò sarebbe conforme al dettato dell’art. 79 del TULD che consente al Ricevitore doganale di limitare la dilazione di pagamento o escluderla quando abbia dubbi sulla solvibilità dell’operatore e sull’adempimento delle obbligazioni doganali ed eviterebbe l’inevitabile aggravio di accurati e complessi controlli periodici dei quali sono investiti gli Uffici operativi.

Ma è solo una opinione personale ed un modesto suggerimento, vedremo …

Un commento su "PROCEDURE DI DOMICILIAZIONE E (NUOVA) RAPPRESENTANZA IN DOGANA."

  1. Forse è appena il caso di sottolineare, per completezza di informazione, che la problematica della solvibilità del soggetto in nome e per conto del quale si fanno operazioni doganali in domiciliata, è connessa solo ad operazioni di importazione definitiva in cui c’è riscossione di diritti doganali e non invece per le operazioni di esportazione definitiva per le quali la riscossione non c’è (dico questo perchè di solito in dogana, nel dubbio, si tende a vietare anche ciò che è perfettamente lecito!)
    Poi volevo chiedere se c’è da fare una riscossione, la dogana non è garantita dalla presenza di un conto differito/periodico a cui è associata una polizza fideiussoria che garantisce la dogana a prima richiesta? Se sì qual è il problema?
    Emilio Del Nunzio / Doganalista pat. 006388H

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