Telai di biciclette e antidumping

Un nostro lettore ha scritto quanto segue: “Salve, Le chiedevo informazioni riguardanti i costi di sdoganamento da me pagati per due colli contenenti 4 telai di bici, comprati da un negozio di Los Angeles, quindi provenienti dagli USA. Su una fattura totale di 735€ mi sono stati richiesti 668€ per lo sdoganamento. Permetto che ho acquistato altre volte dallo stesso negozio e dallo stesso venditore e mai ho avuto questi problemi. Ho provato più volte a contattare la dogana di Lonate telefonicamente e non hanno mai risposto, mi hanno liquidato tramite mail dicendomi che il conteggio era giusto e comprensivo di dazio anti-dumping. Avrei piacere a ricevere delucidazioni a riguardo da gente esperta e soprattutto professionale. Saluti”.

Le informazioni fornite dal nostro lettore non sono sufficienti a chiarire la questione. Ad ogni modo, il riferimento ai telai per bicicletta e al dazio anti-dumping che sarebbe stato liquidato,  ci consente di fare l’ipotesi che la merce di cui trattasi sia da classificare alla voce  87149110 – 31, “Telai  in fibre di carbonio e resina artificiale destinati alla fabbricazione di biciclette”, e che sia di origine cinese. Se tale l’ipotesi è corretta, sulla merce grava un dazio ordinario pari al 4.7% e un dazio anti-dumping pari al 48.5%, che unitamente a un’aliquota IVA pari al 22% genera un importo da pagare non dissimile da quanto richiesto al nostro lettore. Ovviamente se le ipotesi fatte non fossero corrette, le cose potrebbero cambiare. Ulteriori elementi sulla qualità delle merci (non tutti i telai sono dello stesso materiale) e sulla loro origine potrebbero portare a conclusioni completamente diverse.

Si tenga altresì presente che il concetto d’origine doganale non va confuso con quello di provenienza:  una merce proveniente dagli Stati Uniti può benissimo essere d’origine cinese. L’origine di una merce può essere assimilata al concetto di nazionalità di una persona: un cittadino italiano che provenga dagli Stati Uniti, rimane pur sempre un cittadino italiano.

Fili d’acciaio originari dell’India: viene riconosciuto l’applicazione di un dazio antidumping del 5% a nuova società esportatrice

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/49 della Commissione, del 14 gennaio 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India, nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India

Il presente regolamento comporta l’attribuzione del codice addizionale TARIC B781 alla società Superon Schweisstechnik India Ltd., che sarà aggiunta all’elenco dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 (dazio antidumping 5%). Per motivi di integrazione tecnica nella TARIC (Tariffa integrata dell’Unione europea) lo stesso codice dovrebbe essere applicato al dazio compensativo in vigore per la società istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio. In pratica per la società in questione il codice addizionale da usare relativamente al dazio compensativo non è B999, bensì B781.

Fili di acciaio originari dell’India: apertura inchiesta su misure antidumping

Avviso di apertura di un’inchiesta relativa all’assorbimento per quanto riguarda le importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India.

L’articolo 12 del regolamento del Consiglio 1225/2009, regolamento base in materia di antidumping, stabilisce che  “se l’industria comunitaria o un’altra parte interessata presenta, normalmente entro due anni dall’entrata in vigore delle misure, informazioni sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell’inchiesta originale e prima o dopo l’istituzione delle misure, i prezzi all’esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto impor­tato nella Comunità, l’inchiesta può essere riaperta, previa consul­tazione, per esaminare se la misura abbia inciso sui prezzi suddetti”. Insomma, qualora via siano ragionevoli motivi per ritenere che le misure antidumping predisposte non abbiano sortito l’effetto sperato, la Commissione può aprire un’inchiesta allo scopo di appurare la fondatezza dei motivi addotti e di stabilire le eventuali misure da intraprendente al fine rimediare alla situazione. L’iniziativa può essere intrapresa da un rappresentante dell’industria comunitaria, da altra parte interessata, da uno stato membro o dalla stessa Commissione. Continua a leggere Fili di acciaio originari dell’India: apertura inchiesta su misure antidumping

Conferma delle misure antidumping su alcuni accessori per tubi di ferro/acciaio originari della Corea e della Malaysia

Regolamento di esecuzione (UE) N. 1283/2014 della Commissione del 2 dicembre 2014 che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia.

Le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica di Corea e della Malaysia inizialmente istituite dal regolamento (CE) n. 1514/2002 del Consiglio e successivamente confermate dal regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio, e modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 363/2010 del Consiglio, sono confermate a seguito di un procedimento di revisione della Commissione.

Continua a leggere Conferma delle misure antidumping su alcuni accessori per tubi di ferro/acciaio originari della Corea e della Malaysia

Ancora sulle biciclette dalla Cina – Rischio elusione del dazio anti-dumping con trasbordo in Cambogia, Pakistan e Filippine

In un articolo precedente abbiamo fatto il punto sulle misure anti-dumping sulle biciclette (e sue parti) importate dalla Cina. Ora, l’articolo 13 del regolamento 1225/2009 (c.d. regolamento base) dispone che l’applicazione dei dazi anti-dumping “può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili” qualora si ritenga che attraverso determinate pratiche, ad esempio il trasbordo e/o l’assemblaggio in altri paesi, si possano eludere le misure anti-dumping in vigore. Continua a leggere

Anti-dumping biciclette cinesi

Abbiamo ricevuto molte richieste di chiarimento relative al dazio anti-dumping sulle biciclette importate dalla Cina. In particolare, ci è stato chiesto se la situazione descritta nel post pubblicato su questo sito il 19 settembre 2007 fosse ancora attuale e il regolamento 1095/2005 ivi citato ancora in vigore, o se nel frattempo fossero intervenuti cambiamenti normativi.

In effetti, il Consiglio è intervenuto, in sede di riesame, per ben tre volte: una prima volta, con Regolamento n.171/2008, confermava l’estensione del dazio anti-dumping sulle biciclette originarie dalla Cina anche ad alcune parti di esse (misura anti-elusione già istituita con Regolamento n. 71/97); successivamente, con Regolamento n.990/2011 e Regolamento 502/2013, decideva di riconfermare ulteriormente le misure di cui sopra.

La situazione è quindi attualmente regolata dal regolamento n. 502/20013. In particolare, il succitato regolamento stabilisce:

  • Il dazio anti-dumping sulle parti di biciclette, di cui al regolamento 71/97, è mantenuto ed è stabilito nella misura del 48.5%;
  • È istituito un dazio anti-dumping definitivo sulle importa­zioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 70 91 e 8712 00 70 99), originari della Repub­blica popolare cinese;
  • Le aliquote daziarie, con relativo codice addizionale TARIC, sono:
Impresa Dazio definitivo Codice addizionale TARIC
Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd 19,2 % B772
Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd 0 % B773
Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd 0 % B774
Tutte le altre società 48,5 % B999

Inoltre, al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione, il regolamento in esame, ha stabilito delle misure speciali. Una di queste, che interessa in modo particolare gli operatori economici, consiste nell’obbligo di presentare alle autorità doganali dei paesi dell’Unione Europea una fattura commerciale, contenente la dichiarazione di cui all’allegato al regolamento stesso e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che la emette. Nell’ipotesi non si alleghi tale fattura, con tutte le caratteristiche richieste, le autorità doganali devono applicare l’aliquota daziaria massima di cui alla precedente tabella (48.5%).

Speriamo con ciò di aver chiarito i dubbi dei nostri lettori. Nel caso abbiate bisogno di ulteriori informazioni, non esitate dal contattarci!

Registrazione delle importazioni di alcuni tipi di agrumi originari della Repubblica popolare cinese

  Nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea serie L n° 288 del 06/11/2007 è stato pubblicato il Reg. CE 1295/2007 che, a seguito di denuncia della Federazione Nazionale Spagnola delle Conserve vegetali e previa apertura di procedimento antidumping,  prevede la registrazione di taluni agrumi preparati o conservati (quali definiti alla voce 2008 della NC, classificabili ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90,  codici TARIC 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67, 2008 30 90 69) originari della RPC.  La registrazione avrà la durata di nove mesi dall’entrata in vigore del Reg. CE 1295/2007.

Antidumping su Tandem

Con la presente Vi chiedo se il dazio antidumping applicabile per l’acquisto di biciclette in Cina  vale anche per i tandem e precisamente per i tandem a scopo pubblicitario.

Le note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità Europee, G.U. C/50 del 28/02/2006, affermano che tutti i velocipedi, senza motore, devono essere classificati alla voce 8712. In aggiunta, nelle note del Ministero delle Finanze, vol IV, sezione XVII, capitolo 87, pag. 1557, è possibile leggere: “Questa voce comprende i velocipedi le cui ruote sono azionate per mezzo di pedali, come per esempio, le biciclette, i tandem…”. “Indipendentemente dai velocipedi ordinari, questa voce comprende diversi tipi speciali, quali: ….. 2) i tandem e le biciclette a tre posti”. Quindi non vi è dubbio che i tandem, a nulla rilevando la funzione cui gli stessi sono destinati, debbano essere classificati alla voce 8712, più esattamente alla voce 8712 00 80. Il Regolamento n. 1095/2005 istitutivo del dazio antidumping, a pagina 4, punto 19, “prodotto in esame”, afferma testualmente: “I prodotti in esame ….sono le biciclette e gli altri velocipedi ..classificati ai codici di nomenclatura 8712 00 10, 8712 00 30, e 8712 00 80”. Di consequenza, i tandem sono soggetti al dazio antidumping.

Antidumping biciclette cinesi.

POICHE’ VORREI IMPORTARE BICICLETTE DA ADULTO E RAGAZZO DALLA CINA , GRADIREI SAPERE QUANT’E’ IL DAZIO DA PAGARE PERCHE’ NON MI E’ MOLTO CHIARA LA LEGGE IN QUANTO C’E’ CHI DICE CHE SI PAGA UN DAZIO PARI A UN 14 %  , ALTRI UN DAZIO ANTIDUMPING DEL 48,5% .
IN ATTESA DI UNA VS. GENTILE RISPOSTA VI SALUTO CORDIALMENTE.
Le informazioni che le hanno fornito sono entrambe corrette. Sulle biciclette (v.d. 87120030) da qualsiasi paese importate grava un dazio doganale pari al 14%; su quelle importate dalla Cina grava anche un dazio antidumping,  pari al 48.5%, stabilito con Regolamento n. 1095 del 12 luglio 2005 (lo stesso regolamento stabilisce anche un dazio antidumping, con aliquote diverse,  per le biciclette originarie dal Vietnam),   da applicarsi sul prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio doganale non corrisposto. Per esempio, se una bicicletta costa 80 e si sono sostenute spese di trasporto per 20, il prezzo franco frontiera comunitaria è 100; a tale valore si applica il dazio antidumping, che sarà pari a 48.5  e anche il dazio doganale, che sarà pari a 14, quindi, l’importo totale dei dazi sarà pari a 62,5. Alla somma del costo del prodotto, più eventuali spese (100), e dell’importo complessivo dei dazi (62,5) si applica l’aliquota IVA [162,5*20%=32,5]. In conclusione, bisognerà versare in dogana, al momento dello sdoganamento, l’importo di 95 (dazio doganale+dazio antidumping+IVA). >>>