Sentenza della Cassazione sulla rinnovazione in autotutela di atti di accertamento nulli

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 26008 del 10/12/2014 ha cassato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana con cui si era stabilito che l’annullamento in autotutela da parte dell’Agenzia delle Entrate di due avvisi di accertamento, sostituendoli con nuovi, essendo
intervenuto dopo che la sfera giuridica del contribuente era stata incisa, significa riconoscimento anticipato delle ragioni di controparte e, dunque, rinuncia al giudizio.

Questo poiché l’amministrazione finanziaria, secondo il giudice di appello, non poteva “sic et simpliciter” annullare e sostituire i precedenti atti nulli con gli avvisi rinnovati senza violare il principio della difesa e del “ne bis in idem”, con ciò negando che i poteri di autotutela amministrativa, pur non essendo scaduto il termine per gli accertamenti, potessero essere esercitati in pendenza di giudizio sui primi avvisi, viziati per mancata allegazione del processo verbale di constatazione (vizio sostanziale e non formale).

Invece la Cassazione, ribaltando le conclusioni della CTR, ha rilevato che la rinnovazione dell’atto impositivo nullo è sempre ammessa per correggere i provvedimenti dell’amministrazione e/o per mutarne la motivazione, fissando gli unici limiti invalicabili del giudicato e della decadenza.

Inoltre il giudice supremo ha osservato, per inciso, che anche per gli accertamenti dell’IVA rimane legittimo il ritiro di un precedente atto quale espressione del potere di autotutela amministrativa tributaria.

Nella sentenza della Suprema Corte viene anche sancito che “il potere di autotutela tributaria è funzionale al soddisfacimento dell’interesse pubblico a reperire entrate fiscali legalmente accertate” e che esso, ai sensi dell’art. 2 D.M. 37 del 1997 (attuativo del D.L. n. 564 del 1994), può essere esercitato “…senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio od in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell’atto…”.

Viene poi rammentato come, ai sensi della sentenza della Cassazione n. 4272 del 2010, l’elenco allegato al citato decreto ministeriale non sia affatto esaustivo delle ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria può procedere ad annullamento in autotutela.

Ciò significa che tale potere non presuppone che l’atto sostituito sia inficiato da vizi formali ma anche da vizi sostanziali, come nel caso trattato in cui nei primi atti di accertamento difettava l’allegazione dei pvc e, di conseguenza, delle dichiarazioni argomentative alla base della pretesa tributaria.

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