Accordo UE-Giappone e sistema REX

Un nostro gentile lettore ha scritto:

Buongiorno, opero col Giappone, effettuando sia operazioni d’importazione che di esportazione. Tenuto conto che l’accordo di partenariato con il Giappone è entrato in vigore il 19 febbraio 2019, potreste cortesemente darmi una risposa alle seguenti domande:

  1. Ai fini della prova dell’origine si userà il REX?
  2. Nel REX dovranno iscriversi sia gli esportatori europei che quelli giapponesi?
  3. La base legale si trova nell’accordo? Dove?
  4. Chi è già registrato al REX deve fare qualcosa? Chiedere una nuova registrazione a valere per il Giappone?

Gli esportatori dell’Unione europea per  beneficiare  dell’accordo UE-Giappone devono registrarsi, se non lo sono già, nel sistema REX. Il REX gestirà solo gli esportatori europei, mentre quelli giapponesi dovranno dichiarare un loro numero identificativo, c.d. corporate number, rilasciato dall’Autorità fiscale giapponese, composto di 13 cifre. Chi fosse interessato a conoscere se uno specifico esportatore giapponese sia registrato nel sistema può farlo al seguente link: http://www.houjin-bangou.nta.go.jp

Per quanto riguarda gli esportatori dell’Unione, la base legale non è contenuta nei singoli accordi che l’unione sottoscrive, ma è stabilita in via generale nell’articolo 68 del RE (Regolamento 2015/2447) che prevede che qualora: “l’Unione ha un regime preferenziale con un paese terzo in base al quale l’esportatore può compilare un documento relativo all’origine conformemente alla legislazione pertinente dell’Unione, un esportatore stabilito nel territorio doganale dell’Unione può chiedere di essere registrato a tale fine”.

Con riferimento alla domanda n. 4), la questione è stata già chiarita nella circolare 13/D del 16/11/2017 dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, dove si può leggere: “Una volta assegnato, il numero REX è unico e l’esportatore registrato lo utilizza per tutte le sue esportazioni, sia con riferimento agli Accordi preferenziali che prevedono l’applicazione di questo sistema sia in ambito SPG”. Quindi, chi è registrato non deve provvedere a una nuova registrazione: userà il numero attribuito dal REX ai fini della dichiarazione su fattura anche con riferimento all’accordo UE-Giappone. Ovviamente, l’operatore economico potrà fare la dichiarazione solo nel caso in cui le merci rispettino la pertinente regola d’origine dell’accordo specifico (es. operatore commercializza con Canada e Giappone, pur trattandosi della stessa merce potrebbe darsi che la regola specifica d’origine sia diversa, quindi, prima di dichiarare l’origine, bisogna essere sicuri di aver applicato la regola specifica dell’accordo pertinente).