Regime doganale codice 42 e IVA intra-comunitaria

Il signor Umberto Maneo ha proposto il seguente quesito: Una società italiana importa prodotti che poi rivende a vari clienti nella Comunità. Per ridurre i costi decide di creare in un porto di altro Stato comunitario (es. a Rotterdam, Olanda) un polo logistico dal quale poi inviare ai vari clienti nella UE la merce venduta. Quindi, introduce in un deposito doganale la merce extra-UE e provvede successivamente alla sua estrazione vincolandola al c.d. regime 42, frazionandola e inviandola ai vari clienti nella UE.Alla luce anche del nuovo quadro normativo relativo alla Direttiva Iva 2006/112/CE e della relazione n. 13/2011 della Corte dei Conti Europea, chiedo parere relativamente alla procedura da attuare per registrazione fatture acquisti e vendite e alla presentazione dei modelli Intrastat.

E’ anzitutto opportuno chiarire alcuni aspetti relativi al c.d. regime codice 42. La Direttiva 2006/112/CE sull’IVA  stabilisce all’articolo 143, par.1, lett. d), il principio che l’importazione di beni è esente da imposta sul valore aggiunto se ad essa fa seguito una cessione o un trasferimento di tali beni a un soggetto passivo in altro Stato membro. Le condizioni alle quali tale esenzione era concessa erano però stabilite dai singoli Stati membri e la divergenza d’applicazione della norma consentiva a operatori non proprio corretti di abusarne al fine di evitare il pagamento dell’IVA. A causa delle crescenti frodi in materia, un primo intervento si ebbe con la direttiva 2009/69/CE del 25 giugno del 2009 con la quale si precisano le condizioni alle quali l’esenzione può essere concessa. Infatti la direttiva in questione aggiunge all’articolo 143 della direttiva base (2006/112/CE) un secondo paragrafo nel quale si elencano le informazioni minime da fornire alla dogana d’importazione al fine di poter usufruire del trattamento agevolato. In particolare, si stabilisce che l’esenzione può essere concessa a condizione che l’importatore fornisca il proprio numero di partita IVA, il numero d’identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito nell’altro Stato membro nonché idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei beni in altro Stato membro dell’Unione. E’ comunque lasciata facoltà agli Stati membri di stabilire che la prova dell’effettivo trasferimento dei beni sia presentata solo su richiesta dell’autorità competente. L’Italia ha sfruttato tale facoltà e la prova deve essere presentata solo se richiesta dall’Autorità doganale (L. n. 217/2011). Quindi, nessuna innovazione in termini di registrazione delle operazioni e della loro dichiarazione ai fini intrastat.

A seguito delle raccomandazioni della Corte dei conti Europea, relazione n. 13/2011, è stato adottato il Regolamento 756/2012 allo scopo di modificare gli allegati 37 e 38 delle DAC (Reg. 2454/1993) al fine di armonizzare l’indicazione nella dichiarazione d’importazione delle condizioni necessarie per accedere al regime codice 42. Anche in questo caso il Regolamento non pone questioni relative alle modalità di registrazione delle fatture o della dichiarazione ai fini INTRA delle operazioni poste in essere, ma chiarisce a quali condizioni il regime codice 42 possa essere autorizzato e cosa debba essere obbligatoriamente dichiarato nella dichiarazione d’importazione e, a tal fine, predispone i codici da usare.

L’operazione descritta può essere vista come la combinazione di tre operazioni distinte: un’operazione d’introduzione in deposito doganale, successiva estrazione dal deposito e vincolo della merce al regime 42 (con riferimento alla manipolazione della merce, sua parziale estrazione, etc., si presume che l’operatore economico sia in possesso dell’autorizzazione per poterlo fare rilasciata dalla dogana competente) e da una cessione intra-comunitaria relativa alla merce oggetto di immissione in libera pratica ma ceduta o trasferita in altro stato membro (qui non è rilevante se trattasi di una cessione intra-comunitaria “in senso stretto” o di un trasferimento “a se stessi”, in quanto quest’ultimo è assimilato a una cessione intra-comunitaria). In particolare, la situazione descritta dal signor Maneo si presenta come segue:

  • La merce in arrivo al porto di Rotterdam viene introdotta, si presume dal soggetto responsabile del creato polo logistico, in un deposito dogale, e quindi in sospensione sia del dazio sia dell’IVA, tramite la presentazione in dogana di una dichiarazione di introduzione in deposito doganale (IM7);
  • Lo stesso responsabile si presume immetta in libera pratica i beni estratti dal deposito, paga il dazio in Olanda e, per il fatto di essere diretti ad altro stato membro dell’Unione, li vincola al regime 42 e non versa l’IVA  (in particolare in tal caso il codice regime sarà 4271)
  • A questo punto la posizione della merce è comunitaria, si pone in essere un’operazione di cessione intra-comunitaria in Olanda e una d’acquisto intra-omunitario in Italia, e l’IVA sarà assolta in Italia dall’operatore nazionale applicando il meccanismo del  “reverse charge” previsto per gli acquisti comunitari (artt. 46 e 47 del D.L. 331/93). Allo stesso modo trova applicazione l’art. 50 del D.L. 331/93, e quindi sarà necessaria inserire l’operazione nell’apposito modello INTRA per gli acquisti intra-comunitari.

Quindi, nulla è cambiato rispetto al passato per quel che riguarda la registrazione delle fatture di acquisto e l’inserimento di tali operazioni nell’INTRA acquisti.

Nella speranza di aver dato risposta al quesito posto, non esitiate dal contattarci per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Un commento su "Regime doganale codice 42 e IVA intra-comunitaria."

  1. Grazie della risposta. Alcun chiarimenti. L’operatore nazionale applicherà il reverse charge sulla bolla d’import emessa dalla dogana olandese? nel caso di vendita diretta a cliente ue, quindi senza passaggio dall’italia, vi sarà l’inapplicabilità del’iva art 40 c2 331/93? Per ultimo, relativamente all’intra acqusiti, i dati riportati sul DAU con i cod Y041 e Y042 dovrebbero permettere di evitare l’invio dell’intra acquisti, che ritengo diventi un doppione. Grazie dell’attenzione

    • Buon giorno Umberto, anzitutto mi scuso per il ritardo con cui ti rispondo ma è stato un periodo di molti impegni. Ad ogni modo cerchiamo di chiarire le cose. Nella risposta data in precedenza abbiamo ipotizzato che la creazione di un polo logistico in Olanda implicasse la costituzione di una stabile organizzazione in quel paese al fine di svolgere le attività da lei elencate: immissione in deposito doganale, estrazione, vincolo al regime 42 e inoltro della merce in un altro paese della UE. Anche qualora non venisse costituita una stabile organizzazione sarebbe comunque necessario registrarsi ai fini IVA in Olanda o incaricare un soggetto di diritto olandese o nominare un rappresentante fiscale. In ogni caso esisterebbe un soggetto con partita IVA olandese che si dovrebbe far carico delle attività da svolgere in quel paese e assumere la responsabilità doganale/fiscale nei confronti delle autorità doganali/fiscali olandesi. Comunque, la procedura da seguire, con riferimento alla sua domanda, non cambierebbe. In sintesi avremo un soggetto IVA in Olanda che introduce i beni nel deposito doganale, li estrae, li vincola al regime 42 e li spedisce nel paese UE di destinazione. Dopodiché si possono avere due situazioni: 1) I beni estratti sono destinati in Italia. In questo caso bisogna integrare e registrare la fattura emessa dal soggetto olandese ai sensi degli art. 46 e 47 della legge 427/93 di conversione del D.lg. 331/93, riepilogare nel modello Intra 2 bis i dati relativi all’operazione e corrispondere l’IVA secondo le ordinarie modalità di versamento; 2) I beni estratti sono destinati ad altro paese UE. In tal caso si configura una triangolare comunitaria con acquisto dei beni dal soggetto olandese che spedisce i beni in altro stato UE. In tal caso il soggetto italiano effettua un acquisto intracomunitario, riceve una fattura non imponibile dall’operatore olandese, che integra e registra ai sensi degli art. 46 e 47 della legge 427/93 di conversione del D.lg. 331/93, emette fattura per cessione intracomunitaria, non imponibile ex. Art. 41, c. 1. lett. a), nei confronti del cessionario UE designandolo con annotazione sulla fattura quale debitore d’imposta, compila l’Intra 2-bis relativamente all’acquisto dall’Olandese indicando nella colonna 6 (natura della transazione) la lettera A anziché il codice 1. Non compila la parte statistica giacché trattasi di triangolazione comunitaria senza che la merce entri nel territorio dello stato, compila l’Intra 1-bis relativamente alla cessione nei confronti dell’operatore economico nell’altro stato dell’Unione indicando nella colonna 5 (natura della transazione) la lettera A anziché il codice 1. Non compila la parte statistica per la stessa ragione di cui sopra.
      Infine, con riferimento all’ultima parte della domanda si deve tenere presente che l’operazione di importazione si perfeziona in Olanda e la dichiarazione d’importazione esplica i suoi effetti solo nei confronti della dogana olandese. Si ripete, per l’operatore italiano non si configura affatto un’operazione d’importazione ma un semplice acquisto intracomunitario, quindi non sorge nessun obbligo con riferimento alla dichiarazione doganale d’importazione, né la stessa può svolgere altra funzione che non sia quella di provare l’immissione in libera pratica e la sospensione del pagamento dell’IVA in Olanda.
      Nella speranza che il tutto sia più chiaro, colgo l’occasione per augurarle uno splendido anno nuovo.

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