Imballaggi e loro classificazione

Un nostro lettore ci ha scritto: “Gradirei un parere in merito all’importazione di imballaggi fatturati a parte a fronte di acquisto merce, mi spiego meglio, abbiamo un cliente che compra macchinari dalla CINA ed il fornitore cinese fattura gli scatoloni separatamente (anche se la merce è inclusa in questa scatole). Secondo il suo parere in dogana deve esser dichiarata la voce doganale degli imballi di cartone o tale costo può esser imputabile alle voce doganale dei macchinari. Preciso che i cartoni vengono pubblicizzati/marcati con il logo dell’importatore in quanto la merce, a volte, viene venduta senza esser scondizionata”. 

Le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata, di cui alle disposizioni preliminari alla tariffa doganale comune,  stabiliscono al punto 5.b) che “gli imballaggi che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci”. Quindi, nel caso che si tratti d’imballaggi comunemente usati per contenere un tipo specifico di merci, devono essere classificati alla voce doganale delle merci imballate, o detto diversamente si ritiene che l’imballaggio sia parte integrante della merce che contiene. A conferma di ciò, il secondo capoverso dello stesso punto 5.b) stabilisce che nel caso d’imballaggi suscettibili di essere usati più volte “questa disposizione non è obbligatoria”.  Ne deriva che anche nell’ipotesi d’imballaggi ad uso ripetuto si può ricorrere, anche se non è obbligatorio, alla classificazione alla voce doganale della merce contenuta. Il principio generale, dunque, è che gli imballaggi sono da classificarsi obbligatoriamente alla voce delle merce che imballano nel caso non siano riutilizzabili o che possono esserlo nel caso lo siano. Una volta stabilite le modalità di classificazione, il punto E.1 del titolo II, sempre delle disposizioni preliminari alla tariffa dogale comune, stabilisce le modalità di tassazione, stabilendo che si procede a tassazione o meno degli imballaggi a secondo che la merce imballata sia soggetta oppure no a tassazione. Se la merce imballata è soggetta a tassazione lo sono anche gli imballaggi, e lo sono alla stessa aliquota. Al contrario, se la merce imballata è esente anche il valore, o il peso, nel caso di dazio specifico, degli imballaggi non è soggetto a tassazione. Attese le regole su esposte, a parere di chi scrive, non rileva il fatto che gli imballaggi siano fatturati separatamente. Ovviamente, nel caso gli imballaggi fossero importati autonomamente, essi dovrebbero essere classificati alla voce propria e scontare la specifica aliquota daziaria.

Trattamento doganale nei paesi terzi

Un nostro lettore ci ha scritto per chiedere dove è possibile trovare informazioni relative al trattamento doganale (dazi ed IVA) in vigore in determinati paesi terzi. A nostro avviso uno strumento  preciso e facile da usare, anche se in inglese e a pagamento (solo tre richieste sono gratis), è fornito dal sito Duty Calculator  che permette di calcolare l’importo sia del dazio che dell’IVA di moltissimi paesi. Noi lo abbiamo testato simulando un’importazione in Europa e i risultati sono stati ottimi. Sul web si trovano anche altri strumenti, ache gratuiti, ma non sembrano fornire informazioni attendibili e spesso sono limitati a specifici paesi. E’ facile comunque cercarli tramite Google, testarli  e vedere che uso se ne possa fare.

Un’altra strada che si può percorrere è far riferimento al sito della dogana del paese dove si intente esportare dove spesso è possibile trovare on line le informazioni necessarie al calcolo dei diritti doganali. Esse sono attendibili e gratuite, ma spesso vi è il grosso limite della lingua, anche se in molti casi la parte del sito relativa a tali informazioni  è tradotta anche in inglese. Sul sito dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane è  possibile trovare l’elenco dei siti web delle dogane  di tutti i paesi aderenti.

Nella speranza di essere stati utili al nostro lettore, auguriamo a tutti buon lavoro.

Regolamenti di classificazione relativi alle seguenti merci: server multimediali, cartucce videogiochi, SUV e “T” d’acciaio

Con i Regolamenti di esecuzione n. 20, 21, 22, 23 del 5 gennaio 2015, la Commissione europea ha provveduto alla classificazione di alcune merci della nomenclatura combinata. Le merci descritte nella colonna 1) devono essere classificate alla voce doganale nella colonna 2). Nella colonna 3) è data la motivazione per cui si ritiene che tali merci debbano essere classificate nella voce doganale proposta.  Con riferimento alle cartucce per videogiochi e ai “T” d’acciaio è anche fornita, a titolo di esempio, un’immagine del prodotto.  I pareri di classifica riguardano i prodotti di cui alle voci doganali: 8525 60 00, 9504 50 00, 8703 32 90 7307 93 19. 

Olio d’oliva: Classificazione doganale, origine e tutela

Il primo articolo di approfondimento del 2015 è un interessante lavoro del dott. Luigi Garruto sull’olio d’oliva e le connesse problematiche doganali. In particolare il dott. Garruto prende in dettagliata considerazione gli aspetti relativi alla classificazione e all’origine dell’olio d’oliva ai fini della tutela del prodotto di origine italiano. Buona lettura e ancora una volta auguri di uno splendido anno nuovo!