Garanzia globale e importo di riferimento

Un nostro lettore ha posto il seguente quesito: “L’articolo 156 RE dispone che la persona che fornisce una garanzia deve assicurarsi che l’importo dei dazi o altro NON superi l’importo di riferimento, in tal caso deve informare l’Ufficio doganale di garanzia (cito testualmente) della insufficienza della garanzia costituita a coprire le sue operazioni.  Bene a questo punto come si procede? Il codice non fa menzione. Si richiede un ulteriore garanzia globale per lo stesso scopo depositando una nuova fideiussione? (possono essere emesse due o più globali per garantire stessi regimi?). Oppure più semplicemente, si presenta un adeguamento (innalzamento) dell’importo alla banca che ha già emesso la fideiussione e si fa una semplice istanza alla Dogana dove è già stata presentata la prima richiesta di globale?”

 

Come giustamente riportato dal nostro lettore l’art. 156 RE stabilisce che:

  1. La persona tenuta a fornire la garanzia assicura che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci, quando esse devono essere coperte dalla garanzia, che è dovuto o che può diventare esigibile, non superi l’importo di riferimento.
  2. Tale persona informa l’ufficio doganale di garanzia quando l’importo di riferimento non è più a un livello sufficiente a coprire le sue operazioni.

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