Le condizioni per la non imponibilità Iva nelle cessioni Intra-Ue

Un operatore ha chiesto dei chiarimenti in merito alle condizioni che devono verificarsi al fine di poter considerare non imponibile una cessione Intra-Ue (soprattutto con riferimento alla condizione e alla prova che i beni siano stati trasportati in altro Stato membro).

Si configura una cessione intracomunitaria quando sono soddisfatte simultaneamente le seguenti condizioni:

  1. la cessione avviene a titolo oneroso;

  2. l’operazione ha per oggetto il trasferimento della proprietà di beni mobili;

  3. i beni sono traportati o spediti dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, in un’altro Stato membro;

  4. l’acquirente è soggetto passivo d’imposta nello Stato membro dove sono stati trasportati o spedite le merci. 

La circolare del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, n. 13 del 23/02/1994 testualmente afferma: “non verificandosi i suaccenati presupposti, la cessione viene assoggettata all’imposta sul territorio nazionale“. Le parti sono obbligate a conservare, sia il cedente sia il cessionario, qualsiasi documento utile a provare il rispetto delle condizioni elencate nei punti precedenti. In particolare, con riferimento al punto 3), relativo al “trasporto dei beni in altro Stato membro”, è da osservare che gli incoterms, relativi alle condizioni di resa, perdono gran parte della rilevanza che hanno negli scambi extra-CEE (il DDU, poi, non può trovare nessuna applicabilità in quanto una “resa sdoganata” in ambito comunitario non ha semplicemente alcun significato) e, nel caso delle cessioni e acquisti intracomunitari, è più corretto parlare, così come avviene nelle cessioni interne, di trasporto a cura del cedente o dell’acquirente. Inoltre, la succitata circolare n. 13 chiarisce che, ai fini della non imponibilità, quel che conta è “l’effettiva movimentazione del bene da uno Stato membro ad un altro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente o dal cessionario o da terzo per loro conto“. La non imponibilità è, dunque, condizionata al movimento fisico dei beni da uno Stato membro all’altro; ne consegue che è necessario che il cedente conservi l’opportuna documentazione relativa all’operazione. Tale documentazione può essere varia (ad esempio, la lettera d’incarico della consegna, eventuale contratto di trasporto, la fattura del vettore, l’accordo con il cessionario dal quale si evinca che il trasporto sarà effettuato da se medesimo, etc.); ma deve essere ragionevomente sufficiente a dimostrare l’avvenuto trasferimento fisico dei beni. L’apprezzamento di tale sufficienza è demandata ai funzionari dell’Amministrazione fiscale in sede di eventuale controllo, salva, ovviamente, la possibilità del contribuente di far valere le proprie ragioni, avverso la determinazione dell’Amministrazione fiscale competente, nelle opportune sedi e tramite gli strumenti di difesa normativamente previsti. 

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