Esportazione temporanea di macchinari contenenti oli lubrificanti

Un nostro lettore ha proposto la seguente questione: “Spediamo in regime di temporanea, visione e tentata vendita, macchinari (calandre curvatrice idraulica, v.d. 8462 2110) contenenti oli lubrificanti. Gli oli lubrificanti hanno già assolto l’imposta sul consumo ed è stato anche versato il contributo obbligatorio sugli oli usati. Al momento dell’esportazione temporanea nessuno rimborso è richiesto su quanto pagato, sapendo che i macchinari verranno quasi sicuramente reimportati. Al rientro dei macchinari, è dovuta di nuovo l’imposta di consumo e il contributo obbligatorio oli usati?”.

Non essendoci, almeno per quel che ne sappiamo, una normativa specifica che contempli la questione, si ritiene trovino applicazione il principio generale che vieta che uno stesso bene possa essere colpito più volte dalla stessa imposta e le regole generali sull’esportazione temporanea con conseguente re-importazione. Quindi, con riferimento al primo aspetto, si deve ritenere che se l’imposta di consumo sull’olio lubrificante contenuto nei macchinari vincolati all’esportazione temporanea, cosi come il contributo obbligatorio oli usati, sono stati già versati,  non dovrebbero essere pagati nuovamente al momento della re-importazione.  Con riferimento al secondo aspetto, come si sa, le merci devono essere reimportate “tal quali”: devono cioè essere reimportate nelle stesse condizioni in cui erano state esportate; si pone dunque il problema della loro precisa identificazione.  Ne consegue che l’operatore economico, o il suo rappresentante, devono descrivere correttamente e accuratamente le merci al momento dell’accensione della temporanea, indicando le modalità usate per la loro identificazione ed evidenziando, in questo caso,  il fatto che i macchinari contengono olio, la quantità contenuta (magari presentando in dogana una loro scheda tecnica) e la relativa  posizione fiscale (imposta di consuma già assolta, etc.). Se la modalità operativa da ultimo descritta è correttamente seguita, a nostro parere, niente dovrebbe essere dovuto al momento della re-importazione dei macchinari: diversamente sullo stesso bene verrebbe a gravare due volte lo stesso tributo (lo stesso vale per il contributo obbligatorio oli usati).

Nei seguenti casi, invece, l’operatore potrebbe essere legittimamente chiamato a pagare di nuovo:

  • la dogana constati un’eccedenza di olio lubrificante rispetto a quanto dichiarato al momento della presentazione della dichiarazione di temporanea esportazione;
  • i macchinari sono temporaneamente esportati senza olio e rientrano con esso;
  • l’operatore economico, nel momento dell’accensione della temporanea, ha omesso di dichiarare  l’olio contenuto nei macchinari e quindi la dogana, al momento della re-importazione, non possa stabilire quali fossero le condizioni dei macchinari al momento dell’esportazione con riferimento all’olio lubrificante. Non possa, cioè, stabilire che le merci re-importate siano “tal quali” quelle esportate.

Anche in questo caso vale comunque il detto che “prevenire è meglio che curare”, si consiglia pertanto di concordare preventivamente  con la dogana competente le modalità operative idonee a evitare problemi al rientro della merce temporaneamente esportata.

Modifica degli elementi della dichiarazione doganale

Un nostro lettore ha scritto quanto segue:  “Buon giorno, nel fare i complimenti per il vostro sito e le preziose informazioni che fornite,  mi permetto di approfittare della vostra cortesia per chiedere un  parere in merito alla seguente questione.

Nel mese di  Ottobre 2015, su incarico di una società di logistica internazionale, ho sdoganato con documentazione indicante ed intestata al soggetto “ALFA”, in importazione definitiva, una partita di pallet. Tutta la logistica e le relative anticipazioni e costi  sono stati sostenuti dalla suddetta società di logistica.

La merce è stata svincolata con canale CA ed uscita dagli spazi doganali. Attualmente  è giacente presso un magazzino nazionale privato.

Lo spedizioniere internazionale sostiene di non aver incassato quanto anticipato ( nolo mare-soste terminal e diritti doganali, solo IVA essendo la merce esente da dazio per tariffa); né il venditore estero avrebbe ricevuto il pagamento che gli compete.  

Sulla base di tali considerazioni la società di logistica chiede di rettificare la dichiarazione d’import  intestata alla società “ALFA” e di intestarla a un nuovo soggetto ”BETA” interessato alla partita di merci  e disposto a farsi carico di tutti i costi inerenti.

Tanto premesso si chiede se secondo lei è possibile dare corso alla richiesta avanzata dalla Società di logistica e, nel caso, quale la  procedura da seguire?”

La normativa doganale prevede la possibilità di modificare gli elementi della dichiarazione doganale per mezzo di due istituti: la rettifica (articolo 65 CDC) e la revisione della dichiarazione (articolo 78 CDC). L’articolo 65 stabilisce che la rettifica di una o più indicazioni della dichiarazione può essere autorizzata  dall’autorità doganale che ha accettato la dichiarazione doganale, a condizione che, articolo 65,  comma 2), la merce non sia stata svincolata.  Quindi, tale istituto non può trovare applicazione al caso sopra prospettato.

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Telai di biciclette e antidumping

Un nostro lettore ha scritto quanto segue: “Salve, Le chiedevo informazioni riguardanti i costi di sdoganamento da me pagati per due colli contenenti 4 telai di bici, comprati da un negozio di Los Angeles, quindi provenienti dagli USA. Su una fattura totale di 735€ mi sono stati richiesti 668€ per lo sdoganamento. Permetto che ho acquistato altre volte dallo stesso negozio e dallo stesso venditore e mai ho avuto questi problemi. Ho provato più volte a contattare la dogana di Lonate telefonicamente e non hanno mai risposto, mi hanno liquidato tramite mail dicendomi che il conteggio era giusto e comprensivo di dazio anti-dumping. Avrei piacere a ricevere delucidazioni a riguardo da gente esperta e soprattutto professionale. Saluti”.

Le informazioni fornite dal nostro lettore non sono sufficienti a chiarire la questione. Ad ogni modo, il riferimento ai telai per bicicletta e al dazio anti-dumping che sarebbe stato liquidato,  ci consente di fare l’ipotesi che la merce di cui trattasi sia da classificare alla voce  87149110 – 31, “Telai  in fibre di carbonio e resina artificiale destinati alla fabbricazione di biciclette”, e che sia di origine cinese. Se tale l’ipotesi è corretta, sulla merce grava un dazio ordinario pari al 4.7% e un dazio anti-dumping pari al 48.5%, che unitamente a un’aliquota IVA pari al 22% genera un importo da pagare non dissimile da quanto richiesto al nostro lettore. Ovviamente se le ipotesi fatte non fossero corrette, le cose potrebbero cambiare. Ulteriori elementi sulla qualità delle merci (non tutti i telai sono dello stesso materiale) e sulla loro origine potrebbero portare a conclusioni completamente diverse.

Si tenga altresì presente che il concetto d’origine doganale non va confuso con quello di provenienza:  una merce proveniente dagli Stati Uniti può benissimo essere d’origine cinese. L’origine di una merce può essere assimilata al concetto di nazionalità di una persona: un cittadino italiano che provenga dagli Stati Uniti, rimane pur sempre un cittadino italiano.

Validità della prova d’origine – Certificato Eur.1

Un nostro lettore ha chiesto se una merce (lastre di marmo) proveniente dalla Palestina, accompagnata da certificato EUR-1 (origine preferenziale West Bank and Gaza Strip), introdotta in deposito doganale nel mese di ottobre 2015, e da estrarre nel mese di febbraio/marzo 2016, per essere importata definitivamente, possa beneficiare del trattamento preferenziale se sono passati 4 mesi dalla data di rilascio del certificato Eur.1?
In particolare chiede, tenuto conto dell’art. 24 del protocollo di origine (UE-Cisgiordania e Striscia di Gaza), che prevede che il certificato EUR.1 sia presentato entro 4 mesi dalla data di rilascio, cosa debba intendersi per presentazione: la dichiarazione di introduzione in deposito o la successiva dichiarazione di importazione?

L’articolo 24, citato dal lettore, al punto 1), stabilisce due condizioni relative alla prova dell’origine: 1) validità di quattro mesi dalla sua data di rilascio nel paese d’esportazione; 2) la presentazione, alle autorità doganali del paese d’importazione, deve avvenire entro lo stesso periodo, cioè entro i quattro mesi di validità del certificato stesso. La regola generale è dunque che una prova di origine, in questo caso un certificato Eur.1, ha validità di quattro mesi e nello stesso periodo deve essere presentata alla dogana d’importazione, pena la perdita del trattamento preferenziale. Tuttavia, lo stesso articolo 24, al punto 2 e al punto 3, prevede delle eccezioni. Al punto 2) viene preso in considerazione il caso dei c.d. “eventi eccezionali”: la dogana d’importazione può accettare un certificato d’origine pur se presentato oltre i limiti della sua validità se non è stato presentato nei limiti stabiliti a causa di circostanze eccezionali. La dogana d’importazione può, dunque, a sua descrizione, accettare una prova d’origine oltre i termini di validità per la sua presentazione. Tuttavia, la Commissione europea ha chiarito che tale discrezionalità non è arbitraria ma è basata, per l’appunto, sul versificarsi delle summenzionate circostanze eccezionali. Circostanze eccezionali che sono ritenute tali se si verificano simultaneamente le seguenti condizioni: 1) tali circostanze devono essere completamente fuori dal controllo dell’importatore o del suo rappresentante; 2) devono verificarsi raramente (se frequenti non possono, per definizione, essere considerate eccezionali); 3) non devono compromettere la possibilità della dogana d’importazione di  poter comunque verificare l’origine delle merci. Normalmente, se  tutte le suddette condizioni sono soddisfatte, la dogana d’importazione concede il trattamento preferenziale, diversamente lo nega.  Ad ogni modo, il caso rappresentato dal nostro lettore non sembra potersi inquadrare in questo scenario, in quanto niente lascia pensare che il certificato non sia stato presentato per il verificarsi di “circostanze eccezionali”.  Continua a leggere Validità della prova d’origine – Certificato Eur.1

Operazioni triangolari e certificati Eur.1

Un nostro gentile lettore ha chiesto se nel seguente caso è possibile beneficiare del trattamento d’origine preferenziale e, in caso affermativo, come debba compilarsi il certificato EUR-1:

Un operatore economico italiano (IT) vende a un operatore statunitense (US) beni di origine italiana. US rivende i beni a un operatore economico egiziano (EG). I beni sono spediti direttamente da IT a EG.

In via di principio, non esistendo alcun dubbio circa l’origine Unionale dei beni  ed essendo gli stessi spediti direttamente da IT a EG,   nulla osta che tali beni possano godere del trattamento preferenziale. Continua a leggere Operazioni triangolari e certificati Eur.1

Trattamento doganale nei paesi terzi

Un nostro lettore ci ha scritto per chiedere dove è possibile trovare informazioni relative al trattamento doganale (dazi ed IVA) in vigore in determinati paesi terzi. A nostro avviso uno strumento  preciso e facile da usare, anche se in inglese e a pagamento (solo tre richieste sono gratis), è fornito dal sito Duty Calculator  che permette di calcolare l’importo sia del dazio che dell’IVA di moltissimi paesi. Noi lo abbiamo testato simulando un’importazione in Europa e i risultati sono stati ottimi. Sul web si trovano anche altri strumenti, ache gratuiti, ma non sembrano fornire informazioni attendibili e spesso sono limitati a specifici paesi. E’ facile comunque cercarli tramite Google, testarli  e vedere che uso se ne possa fare.

Un’altra strada che si può percorrere è far riferimento al sito della dogana del paese dove si intente esportare dove spesso è possibile trovare on line le informazioni necessarie al calcolo dei diritti doganali. Esse sono attendibili e gratuite, ma spesso vi è il grosso limite della lingua, anche se in molti casi la parte del sito relativa a tali informazioni  è tradotta anche in inglese. Sul sito dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane è  possibile trovare l’elenco dei siti web delle dogane  di tutti i paesi aderenti.

Nella speranza di essere stati utili al nostro lettore, auguriamo a tutti buon lavoro.

Master in Commercio, Fiscalità ed Arbitrato Internazionale

Finalmente un Master in Commercio e Fiscalità internazionale dove la materia doganale, grazie anche al contributo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia-Giulia), trova lo spazio che merita.  La lodevole iniziativa è dell’Università Cà Foscari di Venezia che con l’istituzione del Master di primo livello in “Commercio, Fiscalità ed Arbitrato Internazionale“, arrivato ormai alla sua terza edizione, si propone di affrontare da un punto di vista teorico-pratico i difficili argomenti connessi con l’operatività  sui mercati esteri. Le iscrizioni scadono il 3 Dicembre 2015 e l’inizio delle attività didattiche sono previste per febbraio 2016. Per maggiori informazioni Master IBATAX o si vedano i dépliant illustrativi (Formato A3 Formato A4).

IL TAR blocca il Concorso a 69 posti per dirigente

Con il post del 20/11/2014 avevamo dato notizia dell’accoglimento della sospensiva cautelare da parte del TAR Lazio con ordinanze n. 5863 e n. 5888 del 20/11/2014, in relazione all’impugnazione della procedura concorsuale per 69 posti per dirigente, pubblicata dall’Agenzia delle dogane.

Ora, il TAR del Lazio ha pubblicato le sentenze 06095 e 06097 con le quali ha disposto l’annullamento degli atti connessi alla procedura alla procedura concorsuale a partire dalla correzione degli scritti.

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L’APP dell’Agenzia delle Dogane dedicata a chi viaggia

L’Agenzia delle Dogane ha prodotto un’APP per smartphone (sistemi Android, I-Os e Windows) per aiutare chi viaggia a rispettare la normativa doganale e a evitare spiacevoli sorprese in uscita o in entrata nel paese.  L’APP  è divisa in due sezioni : “Viaggi” e “Notizie utili”. Nella sezione “Viaggi” si trovano informazioni destinate sia a chi viaggia nei paesi dell’Unione Europea sia a chi si reca o proviene da paesi extra UE.  Nella sezione “Notizie utili”, oltre a trovare i recapiti delle Autorità doganali dei maggiori porti e aeroporti nazionali, si trovano anche informazioni utili relative agli acquisti su internet.

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Commercio illecito dei rifiuti: un’emergenza globale

Pubblichiamo un’interessante presentazione sul commercio illegale dei rifiuti  che il dott. Luigi Garruto ha presentato al convegno organizzato a Livorno dall’ “International Propeller Club”. Le note vicende italiane relative all’avvelenamento di interi territori in spregio non solo alle norme giuridiche ma persino al buon senso, hanno purtroppo portato alla ribalta tali tematiche. Il dott. Garruto affronta l’argomento con la consueta professionalità e passione che lo contraddistinguono, delineando il cambio di strategia delle associazioni criminali, e fornendo informazioni sulla normativa di riferimento.

Buona lettura!