Cessione di beni a un operatore extra-UE con consegna dei beni in uno Stato membro

Il signor Pranzini ha commentato l’articolo dal titolo “Cessione di beni a un operatore extra-Cee con consegna dei beni in uno Stato membro“, pubblicato il 14 ottobre 2007 su questo sito, con le seguenti parole: “l’operatore che vende in Svizzera con consegna dei beni in Lettonia deve emettere fattura con IVA. Lo svizzero per ovviare al pagamento dell’IVA potrebbe nominare un rappresentante fiscale in un paese comunitario (qualsiasi). Il lettone che riceve la fattura di vendita dallo svizzero deve emettere autofattura. No intrastat per nessuno dei soggetti”.

Ora, non essendo chiaro se tale post fosse una critica a quanto da noi affermato nel commentato articolo o se più semplicemente si trattasse, come pensiamo, di un chiarimento o integrazione e non potendolo più verificare, in quanto il link a cui faceva riferimento l’articolo non è più disponibile, a causa degli interventi che stiamo facendo sul sito per aggiornarlo, e avendo, inoltre, deciso di cancellare tutti i vecchi articoli, in quanto molti di essi datati, abbiamo pensato di prendere spunto dal commento del signor Pranzini, che ringraziamo cordialmente per aver sollevato la questione, e scrivere un nuovo post a chiarimento del problema.

Cessione di beni a soggetto svizzero (CH) con consegna da parte dell’operatore italiano in Lettonia  (LV)

Anzitutto si deve osservare che l’operatore italiano non effettua né una cessione all’esportazione, poiché i beni sono diretti in altro Stato membro (quindi non trova applicazione l’art. 8 del D.P.R. 633/72), né un’operazione intracomunitaria, in quanto il suo cliente non è un soggetto IVA comunitario (quindi non trova applicazione l’art. 41 del D.L. 331/1993). Di conseguenza,  l’operatore italiano deve emette nei confronti dello svizzero fattura con IVA in quanto l’acquirente extracomunitario, nel disporre il trasferimento dei beni al proprio cliente lettone, pone in essere una cessione di beni esistenti nel territorio dello Stato (art. 7-bis D.P.R 633/72), e perciò rilevante ai fini dell’imposta. In questo caso l’operatore italiano (e Lettone) non compila l’intrastat.

Nel caso in cui l’operatore svizzero nomini un proprio rappresentante fiscale, possono verificarsi le seguenti ipotesi a secondo dello Stato Membro dove il rappresentante fiscale viene nominato. Si possono avere i tre seguenti casi:

  • nomina del rappresentante in Italia RCH(IT): l’operazione viene trasformata in una operazione triangolare interna ai sensi dell’art. 58, comma 1 D.L. 331/1993 (tra IT e RCH(IT)) e si pone in essere un’operazione intracomunitaria tra RCH(IT) e LV (art. 41 D.L. 331/1993). In particolare, IT emette fattura non imponibile ai sensi dell’art. 58  comma 1 D.L. 331/1993 nei confronti di RCH(IT) e non compila l’Intrastat poichè la cessione interessa due soggetti italiani, quand’anche in sospensione d’imposta. RCH(IT) emette fattura per cessione intracomunitaria, ai sensi dell’art. 41 c.1 D.L. 331/1993 e compila l’Intrastat, sia ai fini fiscali sia a quelli statistici;
  • nomina del rappresentante fiscale in Lettonia RCH(LV): IT emette nei confronti di RCH(LV) fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41 c. 1 del D.L. 331/1993 e compila l’intrastat sia ai fini fiscali sia a quelli statistici;
  • rappresentante nominato in qualunque altro Stato membro RCH (altri paesi UE): l’operazione è  simile alla precedente ma la fattura viene emessa nei confronti di RCH(altri UE)

 

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