La soggettività passiva e la traslazione in materia di accise sul gas metano

E’ stata depositata il 18.11.2014 l’importante sentenza n. 700/2/14 della Commissione Tributaria di Perugia, relativa alla ripresa a tassazione di un cospicuo ammontare di accise sul gas metano, indebitamente traslate sui propri clienti dall’azienda erogatrice del servizio, nonostante i relativi versamenti fossero stati sospesi  –   per il periodo 30 settembre 1997 – 30 giugno 1999   –  a seguito degli eventi sismici che avevano colpito il territorio dell’Umbria e delle Marche, con Ordinanza del Ministero dell’Interno n. 2668 del 28.09.1997 e successive proroghe.

Detta Ordinanza all’articolo 14 (cosi come sostituito dall’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza n. 2694/1997)  stabiliva :

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti di imposta che alla data del 26.09.1997 avevano il domicilio, o la residenza nei Comuni individuati ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, della presente Ordinanza, sono sospesi, a decorrere dal 26.09.1997 e fino al 31.12.1997, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all’ accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all’amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali.

  1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 26.09.1997 nei comuni individuati e ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, della presente ordinanza, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei predetti comuni. I sostituti di imposta, ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione.
  2. Le disposizioni di cui ai commi l e 2 si applicano anche nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all’art. l, comma l, della presente ordinanza “.

In questo quadro giuridico si situa la vicenda in oggetto .

La società erogatrice del gas metano, con atto del 29.12.2003 ha incorporato la Azienda Servizi Municipalizzata Spa (XXX Spa) del Comune di yyyy, che dal 1994 gestiva le reti per la distribuzione, il trasporto e la vendita del gas naturale di alcuni Comuni della Provincia di WWW. In tale veste, la ZZZ Spa ha assunto la qualità di soggetto obbligato ai fini dell’accisa.

Usufruendo delle agevolazioni sospensive di cui al comma 2 del citato art. 14 dell’Ordinanza del Ministero dell’Interno n. 2668 del 28.09.1997, detta società ha sospeso, nel periodo che va dal 30.09.1997 al 30.06.1999, i versamenti relativi alle accise sul gas naturale per un importo complessivo pari ad euro 8.284.156,39 e della relativa addizionale regionale per un importo di euro 486.828,78.

A seguito della incorporazione della XXX SPA, la ZZZ Spa è subentrata di diritto in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla società incorporata a far data dal 30.12.2003. Ed ha continuato a svolgere l’attività di vendita, trasporto e distribuzione del gas naturale fino al 01.01.2004, quando, a seguito del cd “decreto Letta”, ha scisso le tre attività, mantenendo quelle di trasporto e distribuzione e trasferendo quella di vendita alla ZZZCOM Srl.

In tale nuova veste, la ZZZ Spa non era più soggetto obbligato e quindi, non essendo più in possesso dei codici accisa e delle licenze, risulta titolare di un apposito codice-ditta, al fine di riunire in un unico conto il debito complessivo di euro 8.284.156,39 e permettere alla stessa di adempiere al pagamento.

I termini di recupero dei tributi sospesi di cui all’art. 14, Ord. Ministero dell’Interno n. 2668/97, venivano prorogati da numerosi altri provvedimenti fino ad arrivare, da ultimo, al termine del 30 aprile 2008. In ogni modo, la società, a partire da giugno 1999, versava parte dei tributi sospesi fino ad arrivare alla somma complessiva di EUR 648.768,34.

Con l’art. 2, comma 109 della l. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e dall’art. 3 del dl 23.10.2008, n. 162 , convertito con modificazioni in l. 22.12.2008, n. 201, veniva stabilito, tra l’altro, che i soggetti che avevano fruito delle agevolazioni sospensive potevano provvedere al pagamento del debito complessivo, ridotto al 40%, in 120 rate mensili .

In data 15 gennaio 2009, la ricorrente comunicava pertanto all’Ufficio delle Dogane di Perugia di voler provvedere alla definizione della propria posizione debitoria, ai sensi dell’art. 2, comma 109, L. n. 244/07, e dell’art. 2, comma 1 del D.L. n. 61/08, effettuando il rimborso dei tributi sospesi al netto dei versamenti già eseguiti, pari a EUR 8.284.156,39 (risultante dall’ammontare di accisa erariale EUR 8.932.924,73 da cui sottrarre i versamenti già eseguiti, EUR 648.768,34), nella misura del 40 percento, pari a EUR 3.313.662,53, nei termini e nelle modalità previste dall’art. 3, commi 2-5, D.L. n. 61/08 .

L’Ufficio delle Dogane di Perugia provvedeva a concedere, con lettera prot. A-6422 del 10/06/2009 (all.7), in via provvisoria, la rateizzazione di una somma pari al 40% di 8.284.156,39,  (3.313.662,56 € , corrispondente al 40% del debito totale), da versare in 120 rate mensili d’importo costante pari a 27.613,85 € sul capitolo 1421 (cod. tributo 2814) a decorrere dal 16.06.2009, a mezzo modello F-24 accise ed utilizzando il codice accisa PGY00940H a suo tempo attribuito dall’ex U.T.F. di Terni alla ZZZ Spa per il solo fine del pagamento dei tributi.

Tuttavia, la ZZZ Spa non poteva essere ammessa a godere definitivamente delle modalità di definizione agevolata della propria posizione di cui agli artt. 2, comma 109 della L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e 3 del D. L. 23.10.2008, n. 162 , convertito con modificazioni in L. 22.12.2008, n. 201. Pertanto l’Ufficio delle Dogane di Perugia redigeva in data 17 aprile 2012 il verbale di constatazione A9127/12  per il recupero dei tributi ritenuti dovuti sul gas naturale per il periodo 30 settembre 1997 – 30 giugno 1999.

In seguito, in data 14 dicembre 2012, l’Ufficio delle Dogane di Perugia ha notificato alla ricorrente un avviso di pagamento n. 2012/A/2352, con il quale veniva chiesto alla ZZZ S.p.A il pagamento di EUR 7.124.374,69 (pari alla posizione debitoria sospesa, EUR 8.284.156,39, al netto degli ulteriori pagamenti effettuati dalla ricorrente in seguito al verbale di constatazione, pari a EUR 220.910,80).

In sintesi

La questione oggetto della presente controversia, apparentemente complessa, è invece concettualmente molto semplice.

I tributi, i cui versamenti  erano stati sospesi a seguito degli eventi sismici del 1997, sono stati oggetto di una definizione agevolata (ai sensi degli artt. 2, comma 109 della L. 24.12.2007, n. 244 e 3 del D. L. 23.10.2008, n. 162, convertito con modificazioni in L. 22.12.2008, n. 201), alla quale la società ricorrente ha chiesto di essere ammessa, al fine di definire in tal modo il proprio debito nei confronti dell’Erario, in relazione ai versamenti dell’accisa sul gas naturale dalla stessa erogato nel  periodo dal 30.09.1997 al 30.06.1999. L’Ufficio non ha, però, concesso il discarico, ritenendo che la società in oggetto potesse essere ammessa al regime agevolativo esclusivamente per quanto concerneva i propri consumi di metano nel periodo interessato. Ciò in quanto, la XXX Spa era soggetto giuridico in possesso dei requisiti di cui al 2° comma dell’articolo 14 dell’Ordinanza del Ministero dell’Interno n. 2668 del 28.09.1997, poichè la sua sede di Foligno era stata gravemente danneggiata.

Successivamente, la ZZZ Spa – avendo incorporato l’Azienda Servizi Municipalizzata Spa (XXX Spa) del Comune di Foligno, che gestiva le reti per la distribuzione, il trasporto e la vendita del gas naturale   –  è divenuta soggetto passivo obbligato in proprio ai fini del pagamento dell’accisa sul gas naturale ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 504/1995. Quindi, laddove si consentisse alla società de qua di definire la propria posizione debitoria nei confronti dell’Erario con le modalità agevolate di cui all’art. 3 del dl 23/10/2008, n. 162 (convertito con modificazioni nella legge 22/12/2008, n. 201), questa verrebbe a trattenere indebitamente presso di sé un’ingente somma di denaro di proprietà dello Stato (4.970.493,83, pari al 60% di 8.284.156,39 euro), per le accise sul gas naturale integralmente riaddebitate ai consumatori, a titolo di rivalsa, nel periodo di sospensione dei versamenti  all’Erario (30 settembre 1997 – 30 giugno 1999) : ciò, infatti, configurerebbe un’ipotesi di indebito arricchimento ex art 2041 cc, pari all’importo delle accise che la società in oggetto ha continuato a riscuotere dai propri clienti, sospendendone, però, il versamento. Da questo punto di vista, non si può fare a meno di sottolineare come il comportamento posto in essere dalla ZZZ Spa/XXX Spa configuri, altresì, una violazione di legge sotto un duplice profilo :

  • perché mancavano i presupposti normativamente previsti per poter traslare il tributo sui consumatori finali, giacchè la ricorrente si è rivalsa su di essi senza aver sostenuto il relativo onere (trattandosi di tributi il cui versamento era stato sospeso) ;
  • perchè la ZZZ Spa/XXX Spa, continuando a traslare i tributi sospesi sui propri clienti terremotati  –  veri destinatari dei provvedimenti agevolativi  –  ha vanificato completamente la ratio dell’ Ordinanza del Ministero dell’Interno n. 2668 del 28.09.1997 e successive proroghe, che aveva appunto lo scopo di alleviare la pressione fiscale nei territori colpiti dal sisma, non solo sui soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas metano (contribuenti di diritto), ma anche sugli utenti finali (contribuenti di fatto).

Dette argomentazioni sono state pienamente recepite dalla sopra citata sentenza n. 700/2/14, depositata il 18.11.2014, della Commissione Tributaria di Perugia, che ha sottolineato come la ZZZ Spa, continuando a riscuotere dai propri clienti le imposte il cui versamento all’Erario era stato sospeso,  non ha alleviato (come invece avrebbe dovuto) il carico fiscale su di essi gravante, a causa del fenomeno di traslazione economica del tributo  stabilito all’art. 26 TUA; di contro, ha attivato un meccanismo di rivalsa economica senza che ve ne fossero le condizioni e si è indebitamente arricchita nei confronti dell’Erario e dell’Ente Locale, destinatari delle somme a debito, depauperando viceversa i propri clienti ai quali non ha consentito di operare analoga sospensione per il relativo costo.

Pertanto, le somme fatturate e riscosse, ma non versate all’Erario, sono state correttamente recuperate a tassazione, onde evitare un chiaro indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.  .

 

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.