Origine non preferenziale – Capitolo 84

origineUn nostro lettore ci ha inviato il seguente quesito relativo all’origine non preferenziale di alcune merci:

L’art. 32, intitolato “Merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi”, del Regolamento delegato n. 2446/2015 che integra il Codice Doganale Unionale considera che le merci di cui all’allegato 22-01 hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale nel Paese in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali norme. 

L’Allegato 22-01 Capitolo 84 prevede testualmente :
Regola primaria: parti e accessori prodotti da sbozzi:
1) Si considera paese di origine dei prodotti fabbricati a partire da sbozzi che sono classificati nella stessa voce, sottovoce o suddivisione dei prodotti completi o finiti, quello in cui lo sbozzo è stato finito a condizione che la finitura includa la configurazione nella forma definitiva mediante la rimozione del materiale (diversa dalla levigatura o dalla lucidatura o da entrambe) o processi di formazione quali la piegatura, la martellatura, la pressatura o la stampa.
2) Il paragrafo 1 si applica ai prodotti classificabili nelle disposizioni relative alle parti o alle parti e agli accessori, compresi i prodotti specificamente indicati in tali disposizioni.

Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando la regola primaria, si applica la regola residuale secondo la quale il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali in base al loro valore.

In questo caso, il testo normativo non è molto chiaro perché non si capisce il senso della specificazione “parti e accessori prodotti da sbozzi”.
Il legislatore usa il termine “prodotti” come participio passato dei sostantivi parti e accessori nel titolo della regola primaria e come sostantivo nel testo della regola primaria. A seguire il paragrafo 2 prevede l’applicazione del paragrafo 1 alle parti e agli accessori compresi i prodotti specificamente indicati. Invece per il capitolo 82 il legislatore stabilisce espressamente Regola primaria: Prodotti o parti a partire da sbozzi: menzionando senza lasciare dubbi il termine “prodotti” inteso come beni finiti (“goods” nel testo in inglese).

Premesso quanto sopra, il quesito è il seguente:
La suddetta regola primaria si applica solo alle parti e accessori prodotti da sbozzi oppure anche alle macchine del capitolo 84 ? La suddetta regola è la regola primaria di capitolo oppure no? In caso negativo, quale è la regola da applicare alle macchine del capitolo 84 per l’attribuzione dell’origine non preferenziale?

Anzitutto ringraziamo il nostro lettore per la questione posta che ci permette di precisare un aspetto importante relativo al concetto di origine non preferenziale.  È importante infatti chiarire che le cosiddette “regole di liste” di cui all’allegato 22-01 non riguardano tutte le merci di cui alla nomenclatura combinata, ma solo alcune di esse (a volte mancano interi capitoli). La Commissione Europea, cioè, non ha ritenuto di elaborare “regole di liste” per tutte le possibili merci, ma solo per alcune di esse, anche al fine di tener conto di specifiche richieste da parte degli operatori economici.

Quindi, se una merce non figura nell’allegato 22-1, significa che ai fini della determinazione dell’origine non preferenziale deve farsi riferimento alla regola generale di cui all’articolo 60 del Codice dell’Unione. In particolare, l’articolo 60, comma 2) stabilisce che: “Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Trova cioè applicazione la  stessa discussa regola di cui all’articolo 23 del CDC, che è stata integralmente riprodotta dall’articolo 60 del codice dell’Unione.

Precisato quanto sopra, nel caso del nostro lettore bisogna comunque tenere presente una importante considerazione: con riferimento al capitolo 84 è stata definita sia una regola primaria che una regola residuale, e questo esclude l’applicazione della regola “generalissima” di cui all’articolo 60 del CDU. Il rapporto  tra regola primaria e residuale è ovvio: la regola residuale trova applicazione ogni volta che non possa applicarsi  la regola primaria.  Con riferimento al capitolo 84, la regola primaria considera “prodotti fabbricati a partire da sbozzi” e stabilisce che il paese che conferisce l’origine, a certe condizioni, è “quello in cui lo sbozzo è stato finito”.

Quindi, per ogni prodotto di cui al capitolo 84 bisogna stabilire anzitutto se nella sua produzione vi siano stati coinvolti  “sbozzi”; come tra l’altro normalmente avviene e come è facilmente comprensibile appena si tenga conto che “sbozzo” altro non è che un prodotto grezzo intermedio nel processo produttivo del bene di cui si voglia stabilire l’origine.

Se la regola primaria non  può applicarsi,  trova applicazione la regola residuale che, per l’appunto, stabilisce: “Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali. Per quanto riguarda la considerazione fatta dal lettore e relativa alla differenza tra capitolo 82 e capitolo 84, si ritiene sia dovuta semplicemente alla diversa complessità produttiva dei beni di cui al capitolo 84 in comparazione con quelli di cui al capitolo 82: più il ciclo produttivo è complesso più acquistano rilievo i prodotti intermedi.

Ritornando alle domande del nostro lettore ci sembra opportuno riepilogare che:

  1.  La regola primaria si applica a tutte le macchine del capitolo 84 ma il principio ordinatore è quello di considerare “parti e accessori prodotti da sbozzi”;
  2. La regola suddetta è la regola primaria del capitolo: nel senso che prima di considerare altre regole deve stabilirsi se tale regola sia applicabile;
  3. Se la regola primaria non è applicabile, si deve ricorrere alla regola residuale (regola generale del maggior valore delle parti componenti).

Sperando di aver contribuito a chiarire l’argomento, si augura buon lavoro e si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore precisazione.

 

Un commento su "Origine non preferenziale – Capitolo 84."

  1. Buongiorno per l’argomento trattato sono a chiedere una precisazione: in linea di massima concordo con Voi, ritengo però che, nel caso di specie, regola primaria e regola secondaria da applicare a beni e parti del cap 84 vadano così considerate:
    è prevista la regola primaria: parti e accessori prodotti da sbozzi: che si applica solo alle parti ed accessori del capitolo;
    sono previste le regole primarie specifiche per i prodotti completi ex 8443, ex 8473 ed ex 8482;
    manca la regola primaria di capitolo;
    è prevista la regola residuale di capitolo (maggior valore delle parti componenti) che si applica a tutti i prodotti del capitolo 84 se il Paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie sopra citate.
    Quindi per le macchine del capitolo 84, che non sono parti né macchine ex 8443, ex 8473 ed ex 8482 si rende applicabile soltanto la regola residuale.
    Ciò giustificherebbe a mio parere la differenza tra i prodotti o goods del capitolo 82 e quelli del capitolo 84.
    Vi ringrazio per l’attenzione e per le modalità con cui trattate le problematiche doganali.

    • Pur capendo il ragionamento del nostro lettore, riteniamo di non poterlo condividere. Da un’attenta lettura dei punti 1) e 2) relativi al capitolo 84, si rimane dell’opinione che la regola primaria, che trova applicazione a tutto il capitolo, è proprio “parti e accessori a partire da sbozzi”. Il capitolo 84, riferendosi a “macchinari e apparecchiature”, classifica merci che normalmente sono costituite da vari componenti (parte e accessori). Questo significa, a nostro parere, che ai fini dell’origine non preferenziale bisogna chiedersi: il prodotto a cui si vuole attribuire l’origine è composto da “parti e accessori prodotti a partire da sbozzi” o no? Se la riposta è sì, trova applicazione la regola primaria, che trova specificazione al punto 1), diversamente bisogna far riferimento alla regola residuale di capitolo. Il punto 2) conferma tale interpretazione. Infatti se la regola suddetta si applicasse solo alle “parti e agli accessori”, tale punto sarebbe, sempre a nostra avviso, privo di significato.
      Un chiarimento è anche necessario con riferimento alle voci ex 8443 e 8473. In questo caso, si possono, ovviamente, applicare le regole primarie elencate nella colonna della relativa tabella, ma trova anche applicazione la regola a livello di capitolo, come chiaramente stabilito dal punto 2.6 delle note introduttive all’allegato 22-1 del regolamento delegato 2446/2015. Questo significa, per esempio, che ai prodotti di cui alla voce 8443 può trovare applicazione sia la regola stabilita a livello di capitolo (parti e accessori prodotti a partire da sbozzi) sia, alternativamente, quella stabilita nella tabella (passaggio alla voce in questione da qualunque altra voce).

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.