Origine non preferenziale – Capitolo 84

origineUn nostro lettore ci ha inviato il seguente quesito relativo all’origine non preferenziale di alcune merci:

L’art. 32, intitolato “Merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi”, del Regolamento delegato n. 2446/2015 che integra il Codice Doganale Unionale considera che le merci di cui all’allegato 22-01 hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale nel Paese in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali norme. 

L’Allegato 22-01 Capitolo 84 prevede testualmente :
Regola primaria: parti e accessori prodotti da sbozzi:
1) Si considera paese di origine dei prodotti fabbricati a partire da sbozzi che sono classificati nella stessa voce, sottovoce o suddivisione dei prodotti completi o finiti, quello in cui lo sbozzo è stato finito a condizione che la finitura includa la configurazione nella forma definitiva mediante la rimozione del materiale (diversa dalla levigatura o dalla lucidatura o da entrambe) o processi di formazione quali la piegatura, la martellatura, la pressatura o la stampa.
2) Il paragrafo 1 si applica ai prodotti classificabili nelle disposizioni relative alle parti o alle parti e agli accessori, compresi i prodotti specificamente indicati in tali disposizioni.

Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando la regola primaria, si applica la regola residuale secondo la quale il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali in base al loro valore. Continua a leggere Origine non preferenziale – Capitolo 84

Telai di biciclette e antidumping

Un nostro lettore ha scritto quanto segue: “Salve, Le chiedevo informazioni riguardanti i costi di sdoganamento da me pagati per due colli contenenti 4 telai di bici, comprati da un negozio di Los Angeles, quindi provenienti dagli USA. Su una fattura totale di 735€ mi sono stati richiesti 668€ per lo sdoganamento. Permetto che ho acquistato altre volte dallo stesso negozio e dallo stesso venditore e mai ho avuto questi problemi. Ho provato più volte a contattare la dogana di Lonate telefonicamente e non hanno mai risposto, mi hanno liquidato tramite mail dicendomi che il conteggio era giusto e comprensivo di dazio anti-dumping. Avrei piacere a ricevere delucidazioni a riguardo da gente esperta e soprattutto professionale. Saluti”.

Le informazioni fornite dal nostro lettore non sono sufficienti a chiarire la questione. Ad ogni modo, il riferimento ai telai per bicicletta e al dazio anti-dumping che sarebbe stato liquidato,  ci consente di fare l’ipotesi che la merce di cui trattasi sia da classificare alla voce  87149110 – 31, “Telai  in fibre di carbonio e resina artificiale destinati alla fabbricazione di biciclette”, e che sia di origine cinese. Se tale l’ipotesi è corretta, sulla merce grava un dazio ordinario pari al 4.7% e un dazio anti-dumping pari al 48.5%, che unitamente a un’aliquota IVA pari al 22% genera un importo da pagare non dissimile da quanto richiesto al nostro lettore. Ovviamente se le ipotesi fatte non fossero corrette, le cose potrebbero cambiare. Ulteriori elementi sulla qualità delle merci (non tutti i telai sono dello stesso materiale) e sulla loro origine potrebbero portare a conclusioni completamente diverse.

Si tenga altresì presente che il concetto d’origine doganale non va confuso con quello di provenienza:  una merce proveniente dagli Stati Uniti può benissimo essere d’origine cinese. L’origine di una merce può essere assimilata al concetto di nazionalità di una persona: un cittadino italiano che provenga dagli Stati Uniti, rimane pur sempre un cittadino italiano.

Validità della prova d’origine – Certificato Eur.1

Un nostro lettore ha chiesto se una merce (lastre di marmo) proveniente dalla Palestina, accompagnata da certificato EUR-1 (origine preferenziale West Bank and Gaza Strip), introdotta in deposito doganale nel mese di ottobre 2015, e da estrarre nel mese di febbraio/marzo 2016, per essere importata definitivamente, possa beneficiare del trattamento preferenziale se sono passati 4 mesi dalla data di rilascio del certificato Eur.1?
In particolare chiede, tenuto conto dell’art. 24 del protocollo di origine (UE-Cisgiordania e Striscia di Gaza), che prevede che il certificato EUR.1 sia presentato entro 4 mesi dalla data di rilascio, cosa debba intendersi per presentazione: la dichiarazione di introduzione in deposito o la successiva dichiarazione di importazione?

L’articolo 24, citato dal lettore, al punto 1), stabilisce due condizioni relative alla prova dell’origine: 1) validità di quattro mesi dalla sua data di rilascio nel paese d’esportazione; 2) la presentazione, alle autorità doganali del paese d’importazione, deve avvenire entro lo stesso periodo, cioè entro i quattro mesi di validità del certificato stesso. La regola generale è dunque che una prova di origine, in questo caso un certificato Eur.1, ha validità di quattro mesi e nello stesso periodo deve essere presentata alla dogana d’importazione, pena la perdita del trattamento preferenziale. Tuttavia, lo stesso articolo 24, al punto 2 e al punto 3, prevede delle eccezioni. Al punto 2) viene preso in considerazione il caso dei c.d. “eventi eccezionali”: la dogana d’importazione può accettare un certificato d’origine pur se presentato oltre i limiti della sua validità se non è stato presentato nei limiti stabiliti a causa di circostanze eccezionali. La dogana d’importazione può, dunque, a sua descrizione, accettare una prova d’origine oltre i termini di validità per la sua presentazione. Tuttavia, la Commissione europea ha chiarito che tale discrezionalità non è arbitraria ma è basata, per l’appunto, sul versificarsi delle summenzionate circostanze eccezionali. Circostanze eccezionali che sono ritenute tali se si verificano simultaneamente le seguenti condizioni: 1) tali circostanze devono essere completamente fuori dal controllo dell’importatore o del suo rappresentante; 2) devono verificarsi raramente (se frequenti non possono, per definizione, essere considerate eccezionali); 3) non devono compromettere la possibilità della dogana d’importazione di  poter comunque verificare l’origine delle merci. Normalmente, se  tutte le suddette condizioni sono soddisfatte, la dogana d’importazione concede il trattamento preferenziale, diversamente lo nega.  Ad ogni modo, il caso rappresentato dal nostro lettore non sembra potersi inquadrare in questo scenario, in quanto niente lascia pensare che il certificato non sia stato presentato per il verificarsi di “circostanze eccezionali”.  Continua a leggere Validità della prova d’origine – Certificato Eur.1

Operazioni triangolari e certificati Eur.1

Un nostro gentile lettore ha chiesto se nel seguente caso è possibile beneficiare del trattamento d’origine preferenziale e, in caso affermativo, come debba compilarsi il certificato EUR-1:

Un operatore economico italiano (IT) vende a un operatore statunitense (US) beni di origine italiana. US rivende i beni a un operatore economico egiziano (EG). I beni sono spediti direttamente da IT a EG.

In via di principio, non esistendo alcun dubbio circa l’origine Unionale dei beni  ed essendo gli stessi spediti direttamente da IT a EG,   nulla osta che tali beni possano godere del trattamento preferenziale. Continua a leggere Operazioni triangolari e certificati Eur.1

Olio d’oliva: Classificazione doganale, origine e tutela

Il primo articolo di approfondimento del 2015 è un interessante lavoro del dott. Luigi Garruto sull’olio d’oliva e le connesse problematiche doganali. In particolare il dott. Garruto prende in dettagliata considerazione gli aspetti relativi alla classificazione e all’origine dell’olio d’oliva ai fini della tutela del prodotto di origine italiano. Buona lettura e ancora una volta auguri di uno splendido anno nuovo!

Novità in materia di origine – Accordo con il Messico

Sulla Gazzetta L 279 del 23/10/2007 è stata pubblicata la Decisione  1/2007 del Comitato misto UE – Messico concernente modifiche all’allegato III della decisione 2/2000 del Consiglio congiunto UE – Messico relativo alla definizione di nozione di prodotti originari. Il documento modifica talune regole d’origine e si compone di 7 articoli, l’art. 1 si applica dal 1 Luglio 2006 e l’art. 2 dal 1 Gennaio 2005.