Garanzia globale e importo di riferimento

Un nostro lettore ha posto il seguente quesito: “L’articolo 156 RE dispone che la persona che fornisce una garanzia deve assicurarsi che l’importo dei dazi o altro NON superi l’importo di riferimento, in tal caso deve informare l’Ufficio doganale di garanzia (cito testualmente) della insufficienza della garanzia costituita a coprire le sue operazioni.  Bene a questo punto come si procede? Il codice non fa menzione. Si richiede un ulteriore garanzia globale per lo stesso scopo depositando una nuova fideiussione? (possono essere emesse due o più globali per garantire stessi regimi?). Oppure più semplicemente, si presenta un adeguamento (innalzamento) dell’importo alla banca che ha già emesso la fideiussione e si fa una semplice istanza alla Dogana dove è già stata presentata la prima richiesta di globale?”

 

Come giustamente riportato dal nostro lettore l’art. 156 RE stabilisce che:

  1. La persona tenuta a fornire la garanzia assicura che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci, quando esse devono essere coperte dalla garanzia, che è dovuto o che può diventare esigibile, non superi l’importo di riferimento.
  2. Tale persona informa l’ufficio doganale di garanzia quando l’importo di riferimento non è più a un livello sufficiente a coprire le sue operazioni.

Ne consegue che la persona “tenuta a fornire la garanzia” deve informare prontamente l’ufficio doganale di garanzia, l’Ufficio cioè che ha autorizzato l’operatore economico a far uso della garanzia globale. Tale Ufficio è determinato ai sensi della regola generale di cui all’art. 22 del CDU. Tale informativa deve contenere tutti gli elementi che hanno determinato l’inadeguatezza dell’importo di riferimento rispetto ai dazi e agli altri oneri da garantire (es. aumento dell’operatività doganale, un ridistribuzione dell’attività a favore di merci a più alta fiscalità, etc).

Una volta informato l’Ufficio doganale di garanzia si prosegue ai sensi dell’art. 155 – RE:  la dogana, assieme all’operatore economico, ridetermina un nuovo importo di riferimento. La dogana, quindi, deve modificare l’autorizzazione di cui all’art. 89, 5) CDU, essendo l’importo di riferimento uno degli elementi essenziali di tale autorizzazione. E’ importante che sottolineare che l’importo di riferimento è determinato dalla dogana, anche se in un processo collaborativo con l’operatore economico, quindi la dogana potrebbe non essere d’accordo con un eventuale importo proposto dall’operatore economico. Quindi, quest’ultimo prima di rivolgersi a un istituto assicurativo o di credito per adeguare o richiedere l’emissione di una nuova garanzia deve aspettare che la dogana abbia rideterminato il nuovo importo di riferimento, anche sulla base delle informazioni fornite dal debitore,  e modificato la relativa autorizzazione.

Poi, per quel che le modalità di reintegro della garanzia per  adeguarla al nuovo valore di riferimento,  l’articolo 97 del CDU afferma che si può ricorrere  a “una garanzia complementare oppure una nuova garanzia in sostituzione di quella iniziale”. Quindi l’operatore economico può scegliere, a sua convenienza, a quale delle due opzioni ricorrere.

Si osservi inoltre che l’articolo 251 del RD stabilisce che le autorizzazioni in vigore al 1° maggio 2016 rimangono valide fino alla loro scadenza o fino al loro riesame. Lo stesso articolo 251 RD impone che un’autorizzazione è comunque da sottoporre a riesame entro e non oltre il 1° maggio 2019, a meno che non  giunga a scadenza  in data anteriore, nel qual caso il riesame andrà fatto entro tale data. Tenuto anche conto della necessità che gli impegni siano assunti compilando i nuovi moduli di cui agli allegati dal 32-01 al 30-03 del RD, è altamente probabile che la dogana proceda al riesame dell’autorizzazione all’uso della garanzia globale ogni  volta si verifichi una situazione come quella rappresentata dal lettore.  Si consiglia pertanto che sia l’operatore economico stesso a proporre all’amministrazione il riesame dell’autorizzazione e auto-valuti se i requisiti di cui all’art. 95, par. 1, del CDU siano soddisfatti.

Speriamo di aver chiarito i dubbi del nostro lettore

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