Un nostro gentile lettore ha chiesto se nel seguente caso è possibile beneficiare del trattamento d’origine preferenziale e, in caso affermativo, come debba compilarsi il certificato EUR-1:
Un operatore economico italiano (IT) vende a un operatore statunitense (US) beni di origine italiana. US rivende i beni a un operatore economico egiziano (EG). I beni sono spediti direttamente da IT a EG.
In via di principio, non esistendo alcun dubbio circa l’origine Unionale dei beni ed essendo gli stessi spediti direttamente da IT a EG, nulla osta che tali beni possano godere del trattamento preferenziale.
Il problema, quindi, attiene alla prova dell’origine, in questo caso il certificato EUR.1, e alla sua compilazione. In particolare, si pone il problema di capire quali elementi indicare nel campo 1 “Esportatore”. Il fatto che che per EG l’esportatore è US potrebbe far pensare che il nome da indicare nel riquadro 1 sia quello di US, ma ciò non è ovviamente possibile, in quanto l’accordo in materia di origine preferenziale regola i rapporti tra UE ed Egitto e non contempla affatto la territorialità di US. Si deve, inoltre, tenere in considerazione che se l’EUR.1 potesse essere emesso a nome di US, i controlli sullo stesso non potrebbero mai esseri effettuati, giacché US non ha a sua disposizione, né ha l’obbligo di averli, gli elementi che comprovano l’origine e che, in caso di richiesta di controllo a posteriori, devono essere messi a disposizione della dogana che ha rilasciato il certificato EUR.1 affinché possa verificare il rispetto delle specifiche regole di origine relative ai beni considerati. Quindi il certificato d’origine non può che essere richiesto da IT alla dogana italiana. Allo stesso tempo però è necessario stabilire un legame tra l’operazione posta in essere da US e le merci spedite da IT, al fine di assicurare la dogana del paese beneficiario, in questo caso l’Egitto, che il certificato EUR. 1 emesso copra effettivamente le merci che US vende a EG.
Come si può quindi uscire da questa apparente contraddizione? Premesso che nessuna specifica indicazione è contenuta né nei protocolli sull’origine né in alri documenti, chi scrive ritiene che la soluzione migliore sia quella che IT, nel richiedere l’emissione del certificato EUR.1, indichi nella casella 1 “Esportatore” i seguenti elementi:
Operatore economico IT per conto di operatore economico US (es. Biodecol Italia Spa c/ Usa Kirck Industry Limited)
Si ritiene anche che in questo contesto non possono rilevare problematiche relative alla privacy degli operatori economici coinvolti, giacché non è questo lo scopo delle regole di origine. Se US teme che l’indicazione di IT nel certificato EUR.1 possa commercialmente danneggiarlo può semplicemente evitare di far pervenire a EG tale certificato. In tal caso, quest’ultimo ovviamente non potrà beneficiare di alcun trattamento preferenziale.