Accordo UE-Giappone e sistema REX

Un nostro gentile lettore ha scritto:

Buongiorno, opero col Giappone, effettuando sia operazioni d’importazione che di esportazione. Tenuto conto che l’accordo di partenariato con il Giappone è entrato in vigore il 19 febbraio 2019, potreste cortesemente darmi una risposa alle seguenti domande:

  1. Ai fini della prova dell’origine si userà il REX?
  2. Nel REX dovranno iscriversi sia gli esportatori europei che quelli giapponesi?
  3. La base legale si trova nell’accordo? Dove?
  4. Chi è già registrato al REX deve fare qualcosa? Chiedere una nuova registrazione a valere per il Giappone?

Gli esportatori dell’Unione europea per  beneficiare  dell’accordo UE-Giappone devono registrarsi, se non lo sono già, nel sistema REX. Il REX gestirà solo gli esportatori europei, mentre quelli giapponesi dovranno dichiarare un loro numero identificativo, c.d. corporate number, rilasciato dall’Autorità fiscale giapponese, composto di 13 cifre. Chi fosse interessato a conoscere se uno specifico esportatore giapponese sia registrato nel sistema può farlo al seguente link: http://www.houjin-bangou.nta.go.jp

Per quanto riguarda gli esportatori dell’Unione, la base legale non è contenuta nei singoli accordi che l’unione sottoscrive, ma è stabilita in via generale nell’articolo 68 del RE (Regolamento 2015/2447) che prevede che qualora: “l’Unione ha un regime preferenziale con un paese terzo in base al quale l’esportatore può compilare un documento relativo all’origine conformemente alla legislazione pertinente dell’Unione, un esportatore stabilito nel territorio doganale dell’Unione può chiedere di essere registrato a tale fine”.

Con riferimento alla domanda n. 4), la questione è stata già chiarita nella circolare 13/D del 16/11/2017 dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, dove si può leggere: “Una volta assegnato, il numero REX è unico e l’esportatore registrato lo utilizza per tutte le sue esportazioni, sia con riferimento agli Accordi preferenziali che prevedono l’applicazione di questo sistema sia in ambito SPG”. Quindi, chi è registrato non deve provvedere a una nuova registrazione: userà il numero attribuito dal REX ai fini della dichiarazione su fattura anche con riferimento all’accordo UE-Giappone. Ovviamente, l’operatore economico potrà fare la dichiarazione solo nel caso in cui le merci rispettino la pertinente regola d’origine dell’accordo specifico (es. operatore commercializza con Canada e Giappone, pur trattandosi della stessa merce potrebbe darsi che la regola specifica d’origine sia diversa, quindi, prima di dichiarare l’origine, bisogna essere sicuri di aver applicato la regola specifica dell’accordo pertinente).

L’inizio della fine del FORM-A

Il 1° gennaio 2017 è partito il nuovo sistema di certificazione dell’origine, chiamato REX (Registered Exporter System, art. 80 AE), che sarà, in un primo momento, applicato al sistema delle preferenze generalizzate (SPG). Il principio generale si basa sull’autocertificazione dell’origine, per il tramite della cosiddetta “dichiarazione d’origine”, resa da operatori economici registrati dalle autorità doganali competenti, previa istanza (da farsi conformemente all’allegato 22-6 AE), in una specifica banca dati. Una volta assolte le necessarie formalità, l’operatore economico riceve un numero unico di registrazione, diviene “operatore registrato” e può emettere dichiarazioni di origine. Il sistema REX sostituirà progressivamente sia l’attuale sistema basato su certificati d’origine emessi da Autorità pubbliche (es. FORM-A), sia la cosiddetta dichiarazione su fattura.

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Validità della prova d’origine – Certificato Eur.1

Un nostro lettore ha chiesto se una merce (lastre di marmo) proveniente dalla Palestina, accompagnata da certificato EUR-1 (origine preferenziale West Bank and Gaza Strip), introdotta in deposito doganale nel mese di ottobre 2015, e da estrarre nel mese di febbraio/marzo 2016, per essere importata definitivamente, possa beneficiare del trattamento preferenziale se sono passati 4 mesi dalla data di rilascio del certificato Eur.1?
In particolare chiede, tenuto conto dell’art. 24 del protocollo di origine (UE-Cisgiordania e Striscia di Gaza), che prevede che il certificato EUR.1 sia presentato entro 4 mesi dalla data di rilascio, cosa debba intendersi per presentazione: la dichiarazione di introduzione in deposito o la successiva dichiarazione di importazione?

L’articolo 24, citato dal lettore, al punto 1), stabilisce due condizioni relative alla prova dell’origine: 1) validità di quattro mesi dalla sua data di rilascio nel paese d’esportazione; 2) la presentazione, alle autorità doganali del paese d’importazione, deve avvenire entro lo stesso periodo, cioè entro i quattro mesi di validità del certificato stesso. La regola generale è dunque che una prova di origine, in questo caso un certificato Eur.1, ha validità di quattro mesi e nello stesso periodo deve essere presentata alla dogana d’importazione, pena la perdita del trattamento preferenziale. Tuttavia, lo stesso articolo 24, al punto 2 e al punto 3, prevede delle eccezioni. Al punto 2) viene preso in considerazione il caso dei c.d. “eventi eccezionali”: la dogana d’importazione può accettare un certificato d’origine pur se presentato oltre i limiti della sua validità se non è stato presentato nei limiti stabiliti a causa di circostanze eccezionali. La dogana d’importazione può, dunque, a sua descrizione, accettare una prova d’origine oltre i termini di validità per la sua presentazione. Tuttavia, la Commissione europea ha chiarito che tale discrezionalità non è arbitraria ma è basata, per l’appunto, sul versificarsi delle summenzionate circostanze eccezionali. Circostanze eccezionali che sono ritenute tali se si verificano simultaneamente le seguenti condizioni: 1) tali circostanze devono essere completamente fuori dal controllo dell’importatore o del suo rappresentante; 2) devono verificarsi raramente (se frequenti non possono, per definizione, essere considerate eccezionali); 3) non devono compromettere la possibilità della dogana d’importazione di  poter comunque verificare l’origine delle merci. Normalmente, se  tutte le suddette condizioni sono soddisfatte, la dogana d’importazione concede il trattamento preferenziale, diversamente lo nega.  Ad ogni modo, il caso rappresentato dal nostro lettore non sembra potersi inquadrare in questo scenario, in quanto niente lascia pensare che il certificato non sia stato presentato per il verificarsi di “circostanze eccezionali”.  Continua a leggere Validità della prova d’origine – Certificato Eur.1