Un nostro lettore chiede:
“Sono un operatore doganale e chiedo cortesemente il vostro parere in merito alla seguente questione.
Nell’ambito di una procedura di revisione di accertamento in import, una dogana ha richiesto il pagamento dell’IVA su taluni prodotti di uso personale (con esclusione di beni soggetti ad accisa) con valore pari a 88$ destinati ad un funzionario di una ambasciata straniera in Italia. Il destinatario si rifiuta di pagare il relativo importo in quanto afferma che l’operazione è esente per effetto di quanto previsto dalla Convenzione di Vienna e dal DPR n. 633/72”.
L’articolo 72 del D.P.R. 633/72, relativo alle operazioni non imponibili, al comma 1, lettera a), individua tra tali operazioni: “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani”.
Al comma 2) dello stesso articolo si legge: “Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300”; viene dunque stabilita una soglia al di sotto della quale non si ha diritto all’esenzione.
Nel caso proposto dal nostro lettore, essendo il valore della merce importata d’importo inferiore a suddetta soglia, ne consegue che l’esenzione non è dovuta.
Inoltre, si coglie l’occasione di chiarire che il beneficio dell’esenzione non è automatico ma è soggetto ad una stretta procedura stabilita dal Ministero degli esteri. Tale procedura è stata chiaramente illustrata nella seguente pubblicazione rinvenibile sul sito del Ministero degli Esteri: “Manuale sul trattamento riservato al corpo diplomatico accreditato presso la Repubblica Italiana”.