Provviste di bordo

Un nostro gentile lettore ci ha scritto proponendo le seguenti questioni relative alle c.d. “provviste di bordo”:

“Buona sera, leggo spesso il vostro blog e mi complimento per le tematiche trattate. Avrei i seguenti casi da proporre. legati all’articolo 8-bis DPR 633/72, con cui spesso mi trovo a districarmi come contabile di un’azienda: 1) Barca bandiera italiana di pesca d’altura (tonni) oltre le dodici miglia, a cui vendiamo ad esempio un ricambio (parte motore, o di un componente del motore, marmitta, ecc.) dotazioni di bordo in sostanza e pezzi di ricambio. La procedura adottata è stata: A) il cliente barca italiana mi fa una dichiarazione che il materiale acquistato e dotazione di bordo esente art 8-bis. B) fatturo con stessa esenzione senza IVA Le domande che mi vengono da fare subito sono: -Questa merce (ricambi di motore o dotazione di bordo) debbano transitare dalla dogana con pratica doganale? -Se vi è un limite soglia al di sotto del quale non è necessario la pratica dogana? Ammesso che si debba fare? -Se per le dotazioni di bordo non fosse necessaria la pratica doganale invece se si riferisse a vendita di MOTORE marino o altra dotazione più consistente cambia qualcosa??  2) stessa fattispecie del caso 1) ma con barca di nazionalità EUROPEA (malta, spagna ecc.) che è in porto italiano per lavori e a cui vendiamo ricambi per motore o per gruppi elettrogeni di bordo, ecc.) a cui fatturo sempre con art. 8-bis, previa dichiarazione di esenzione. Per questa casistica la domanda è se cambi qualcosa rispetto a quello di prima.  stessa domanda: va bene art. 8-bis? Si deve fare pratica doganale? 3) Vendita sempre a barca di nazionalità EUROPEA (Malta, Spagna ecc.) NON IN PORTO italiano ma nel suo paese, e che la dotazione di bordo (ricambi motore, alternatore per gruppi elettrogeni ecc.) li compri e li ritiri ex-works presso nostro stabilimento (stessa domanda: va bene art.8 – bis? Si deve fare pratica doganale? Grazie anticipatamente per il vostro parere”.

Della questione delle provviste di bordo ci siamo già occupati in passato un paio di volte (si vedano i seguenti: post1 post2). Comunque, alla luce di alcuni recenti sviluppi, si ritiene opportuno ritornare sull’argomento e fornire alcune precisazioni. L’articolo 269 del CDU, a nostro parere, chiarisce in via definitiva i dubbi sul regime IVA da applicarsi alle c.d. “provviste di bordo”. Si legge, infatti, all’articolo 269, p. 2, lettera c), che il regime delle esportazioni di cui al punto 1) non trova applicazione alle “merci fornite, esenti da IVA o da accise, come approvvigionamento di aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione dell’aeromobile o della nave, per cui è necessaria una prova di tale approvvigionamento”.  Quindi, a condizione che siano soddisfate due condizioni di cui sopra, e cioè: 1) trattasi di merci esenti da IVA o accise; 2) una prova della loro messa a bordo sia disponibile, tali merci non devono essere vincolate al regime dell’esportazione ed è irrilevante la destinazione della nave.  Ne segue che ai fini IVA non può che trovare applicazione l’art. 8-bis del DPR 633/72, come modificato dalla legge n.217/2011.

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WTO goods barometer flashes red as COVID-19 disrupts world trade

The volume of world merchandise trade is likely to fall precipitously in the first half of 2020 as the COVID-19 pandemic disrupts the global economy, according to the WTO Goods Trade Barometer released on 20 May. The index currently stands at 87.6, far below the baseline value of 100, suggesting a sharp contraction in world trade extending into the second quarter.

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Hard Brexit: le possibili conseguenze in ambito doganale e Iva

Hard Brexit: le possibili conseguenze in ambito doganale e Iva. In vista dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea prevista per il prossimo 29 marzo (Brexit), l’Agenzia delle dogane ha pubblicato le Linee guida in cui …

Euroconference NEWS

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Trattamento IVA riservato al corpo diplomatico

Un nostro lettore chiede:

“Sono un operatore doganale e chiedo cortesemente il vostro parere in merito alla seguente questione.

Nell’ambito di una procedura di revisione di accertamento in import, una dogana ha richiesto il pagamento dell’IVA su taluni prodotti di uso personale (con esclusione di beni soggetti ad accisa) con valore pari a 88$ destinati ad un funzionario di una ambasciata straniera in Italia. Il destinatario si rifiuta di pagare il relativo importo in quanto afferma che l’operazione è esente per effetto di quanto previsto dalla Convenzione di Vienna e dal DPR n. 633/72.

L’articolo 72 del D.P.R. 633/72, relativo alle operazioni non imponibili, al comma 1, lettera a), individua tra tali operazioni: “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani”.

Al comma 2) dello stesso articolo si legge: “Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300”; viene dunque stabilita una soglia al di sotto della quale non si ha diritto all’esenzione.

Nel caso proposto dal nostro lettore, essendo il valore della merce importata d’importo inferiore a suddetta soglia, ne consegue che l’esenzione non è dovuta.

Inoltre, si coglie l’occasione di chiarire che il beneficio dell’esenzione non è automatico ma è soggetto ad una stretta procedura stabilita dal Ministero degli esteri. Tale procedura è stata chiaramente illustrata nella seguente pubblicazione rinvenibile sul sito del Ministero degli Esteri: “Manuale sul trattamento riservato al corpo diplomatico accreditato presso la Repubblica Italiana”.

Regime doganale codice 42 e IVA intra-comunitaria

Il signor Umberto Maneo ha proposto il seguente quesito: Una società italiana importa prodotti che poi rivende a vari clienti nella Comunità. Per ridurre i costi decide di creare in un porto di altro Stato comunitario (es. a Rotterdam, Olanda) un polo logistico dal quale poi inviare ai vari clienti nella UE la merce venduta. Quindi, introduce in un deposito doganale la merce extra-UE e provvede successivamente alla sua estrazione vincolandola al c.d. regime 42, frazionandola e inviandola ai vari clienti nella UE.Alla luce anche del nuovo quadro normativo relativo alla Direttiva Iva 2006/112/CE e della relazione n. 13/2011 della Corte dei Conti Europea, chiedo parere relativamente alla procedura da attuare per registrazione fatture acquisti e vendite e alla presentazione dei modelli Intrastat.

E’ anzitutto opportuno chiarire alcuni aspetti relativi al c.d. regime codice 42. La Direttiva 2006/112/CE sull’IVA  stabilisce all’articolo 143, par.1, lett. d), il principio che l’importazione di beni è esente da imposta sul valore aggiunto se ad essa fa seguito una cessione o un trasferimento di tali beni a un soggetto passivo in altro Stato membro. Continua a leggere

Depositi IVA – Sentenza della Corte di Giustizia C-272/13: Approfondimenti

Come promesso, una o due volte al mese, presenteremo degli approfondimenti su determinati temi. L’onore di aprire questa rubrica spetta al dott. Fausto Birigazzi, che ha fatto alcune interessanti considerazioni sulla sentenza della Corte di Giustizia del 17 luglio 2014 – Causa C-272/13 in materia di esenzione delle importazioni di beni destinati ad essere immessi in un deposito IVA. Si spera che tale contributo apra un franco e sincero dibattito, senza pregiudizi e volto semplicemente a chiarire la complessa problematica. Buona lettura! >>>

Esportazioni indirette: il trascorrere dei 90 giorni non implica più l’assoggettamento a IVA

Le esportazioni indirette (anche dette improprie) sono quelle di cui all’articolo 8, lettera b) del D.P.R. 633/72, vale a dire le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio comunitario a cura del cessionario non residente. Lo stesso articolo stabilisce che tali cessioni non sono imponibili a condizione che lascino il territorio comunitario entro 90 giorni dalla consegna al cessionario. Qualora i beni ceduti non escano dalla Comunità entro il periodo stabilito, il cedente deve, ai sensi dell’art. 7 c. 1) del D.L. 18 dicembre 1997, n. 471, regolarizzare l’operazione nei trenta giorni successivi, se non vuole incorrere nella sanzione stabilita dallo stesso articolo (50% del tributo). Insomma, il periodo dei 90 giorni si pone come limite oltre il quale il beneficio della non imponibilità non viene riconosciuto.

La Corte di Giustizia Europea è stata chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale da un tribunale ungherese proprio sulla questione della compatibilità dell’apposizione di un  termine ai fini del riconoscimento della non imponibilità IVA con il diritto Comunitario (anche la legislazione ungherese – molto simile a quella italiana – prevede un periodo di 90 giorni). La Corte ha riconosciuto, con sentenza C-563/12 emessa il 19 dicembre 2013, da un lato, che in via di principio è “consentito agli Stati membri stabilire un termine ragionevole per le esportazioni, che tenga conto delle pratiche commerciali nell’ambito delle esportazioni negli Stati terzi, al fine di verificare se un bene oggetto di una cessione all’esportazione sia effettivamente uscito dall’Unione” e, a tal fine, “imporre al venditore di un bene destinato all’esportazione un termine preciso entro il quale tale bene deve aver lasciato il territorio doganale dell’Unione costituisce un mezzo appropriato”, sopratutto allo scopo di contrastare fenomeni di evasione o di elusione. D’altro canto la Corte ha posto un criterio di giustizia sostanziale nell’affermare che il termine di uscita della merce non può essere considerato “un termine di decadenza materiale”, a cui “non può essere posto rimedio” che comporti, “qualora un bene destinato all’esportazione non lasci il territorio doganale dell’Unione entro il termine prescritto”, che la “cessione di tale bene sia assoggettata all’imposta in via definitiva, anche se detto bene è effettivamente uscito dall’Unione dopo lo scadere del termine previsto”. In tal caso la Corte ha rilevato “che una normativa nazionale che assoggetta l’esenzione all’esportazione a un termine di uscita, con l’obiettivo, in particolare, di lottare contro l’elusione e l’evasione fiscale, senza per questo consentire al soggetto passivo di dimostrare, al fine di beneficiare di tale esenzione, che la condizione di uscita è stata soddisfatta dopo lo scadere di tale termine, e senza prevedere un diritto del soggetto passivo al rimborso dell’IVA già corrisposta in ragione del non rispetto del termine, qualora fornisca la prova che la merce ha lasciato il territorio doganale dell’Unione, eccede quanto necessario per il conseguimento di detto obiettivo”. Ne consegue che se l’operatore economico può dimostrare che i beni siano effettivamente usciti dal territorio comunitario nessuna IVA è dovuta e se l’avesse già pagata ha diritto a recuperarla.

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 98/E del 10 Novembre 2014, ha dato nuove istruzioni in materia, allineandosi a quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia Europea e riconoscendo la possibilità che si possa emettere fattura non imponibile IVA anche trascorsi i 90 giorni previsti dalla normativa nazionale, a condizione che l’operatore economico, cui compete l’onere della prova, dimostri che i beni oggetto di fatturazione abbiano effettivamente lasciato il territorio dell’Unione. In tal caso, all’operatore economico, che avesse regolarizzato l’operazione nei 30 giorni successivi allo scadere del termine (art. 7 c. 1 D.L.vo 471/97) versando l’IVA dovuta, deve esserne consentito il recupero. L’agenzia delle  Entrate informa che il contribuente, a sua scelta, può: o emettere una nota di variazione ai sensi dell’art. 26, 2 c.) del D.P.R. 633/72, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno a quello in cui è avvenuta l’esportazione; o chiedere il rimborso ai sensi dell’art. 21 del D.L.vo n. 546 del 1992, entro il termine di due anni dal versamento. Ovviamente nel caso  che la prova dell’avvenuta esportazione si abbia dopo i 90 giorni, ma prima dello scadere dei 30 giorni di cui all’art. 7 c. 1) D.L.vo 471/97), il contribuente non deve fare assolutamente nulla e non incorrerà più in alcuna sanzione.