Nella GUCE L 296 del 15/11/2007 è stato pubblicato il Reg. CE 1331/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diciandiammide originarie della Repubblica Popolare Cinese.
Nella GUCE L 296 del 15/11/2007 è stato pubblicato il Reg. CE 1331/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diciandiammide originarie della Repubblica Popolare Cinese.
Nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea serie L n° 288 del 06/11/2007 è stato pubblicato il Reg. CE 1295/2007 che, a seguito di denuncia della Federazione Nazionale Spagnola delle Conserve vegetali e previa apertura di procedimento antidumping, prevede la registrazione di taluni agrumi preparati o conservati (quali definiti alla voce 2008 della NC, classificabili ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90, codici TARIC 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67, 2008 30 90 69) originari della RPC. La registrazione avrà la durata di nove mesi dall’entrata in vigore del Reg. CE 1295/2007.
Con la presente Vi chiedo se il dazio antidumping applicabile per l’acquisto di biciclette in Cina vale anche per i tandem e precisamente per i tandem a scopo pubblicitario.
Le note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità Europee, G.U. C/50 del 28/02/2006, affermano che tutti i velocipedi, senza motore, devono essere classificati alla voce 8712. In aggiunta, nelle note del Ministero delle Finanze, vol IV, sezione XVII, capitolo 87, pag. 1557, è possibile leggere: “Questa voce comprende i velocipedi le cui ruote sono azionate per mezzo di pedali, come per esempio, le biciclette, i tandem…”. “Indipendentemente dai velocipedi ordinari, questa voce comprende diversi tipi speciali, quali: ….. 2) i tandem e le biciclette a tre posti”. Quindi non vi è dubbio che i tandem, a nulla rilevando la funzione cui gli stessi sono destinati, debbano essere classificati alla voce 8712, più esattamente alla voce 8712 00 80. Il Regolamento n. 1095/2005 istitutivo del dazio antidumping, a pagina 4, punto 19, “prodotto in esame”, afferma testualmente: “I prodotti in esame ….sono le biciclette e gli altri velocipedi ..classificati ai codici di nomenclatura 8712 00 10, 8712 00 30, e 8712 00 80”. Di consequenza, i tandem sono soggetti al dazio antidumping.
Dal 25 agosto 2007 le misure antidumping di cui al Regolamento (CE) n. 1514/2002 e successive modificazioni sono scadute >>>
L’agenzia delle dogane, con circolare n. 23/D del 27 luglio 2007, interviene per chiarire il sistema sanzionatorio applicabile al caso in cui i beni immessi in libera pratica senza pagamento dell’IVA, perchè destinati ad essere introdotti in un deposito IVA, ai sensi della lettera b) comma 4 dell’art. 50 bis, non siano effettivamente introdotti, anche nell’ipotesi che siano stati posti in essere gli adempimenti previsti dal comma 6 dell’art. 50-bis del D.L. 331/93, per attestare l’estrazione dei beni dal deposito. La sanzione amministrativa applicabile è quella di cui all’art. 13, comma 2, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 per l’omesso pagamento all’importazione. Verrà data, inoltre, comunicazione all’Autorità giudiziaria, ai sensi degli art. 331 e 347 c.p.p., ipotizzando il reato di contrabbando aggravato ai sensi dell’art. 295, comma 2, lettera c), del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43. >>>
Aggiornamento elenco uffici doganali in cui può essere effettuata la dichiarazione di immissione in libera pratica nella Comunità europea per i prodotti indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1635/2006 della Commissione. >>>
Il Regolamento (CE) 691/2007 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di selle >>>