In un articolo precedente abbiamo fatto il punto sulle misure anti-dumping sulle biciclette (e sue parti) importate dalla Cina. Ora, l’articolo 13 del regolamento 1225/2009 (c.d. regolamento base) dispone che l’applicazione dei dazi anti-dumping “può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili” qualora si ritenga che attraverso determinate pratiche, ad esempio il trasbordo e/o l’assemblaggio in altri paesi, si possano eludere le misure anti-dumping in vigore. L’articolo 13, par. 3, stabilisce che la Commissione Europea di propria iniziativa, su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata (per es. un produttore europeo o un’associazione di categoria) e sulla base di elementi che provino la non manifesta infondatezza che le misure siano eluse, può aprire un’inchiesta al fine di valutare l’effettiva fondatezza dell’ipotesi d’elusione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 14, par. 5, sempre del regolamento base, la Commissione può stabilire che le Autorità doganali dell’Unione registrino, al fine di riscuotere retroattivamente i relativi dazi anti-dumping estesi, qualora l’inchiesta provi l’effettiva elusione delle misure in vigore, tutte le operazioni di importazione dal paese o dai paesi terzi considerati. L’inchiesta non può durare più di nove mesi e dell’apertura della stessa si deve dare comunicazione tramite regolamento.
Con riferimento alle misure di cui al regolamento 502/2013, biciclette e altri velocipedi originari dalla Cina, la Commissione ha ricevuto una domanda, ai sensi dell’articolo 13, par. 3, del regolamento base, da parte di un’associazione di produttori di biciclette europee, che sostengono che le misure anti-dumping in vigore nei confronti della Cina siano eluse mediante trasbordo e operazioni d’assemblaggio in Cambogia, Pakistan e Filippine. La Commissione ritenendo la pretesa fondata ha deciso di aprire un’inchiesta ed ha allo scopo adottato il Regolamento 938/2014 del 2 settembre 2014, che impone alle Autorità doganali di registrare tutte le operazioni d’importazione dei prodotti di cui al regolamento 502/2013, spediti dai paesi di cui sopra. Si noti bene che in tale contesto l’origine dei prodotti non rileva affatto, dovendolesi registrare alla sola condizione che siano spediti dai suddetti paesi. Qualora l’inchiesta, da concludersi entro il 2 giugno 2015, confermi che le misure anti-dumping siano state effettivamente eluse attraverso il meccanismo ipotizzato, le Autorità doganali provvederanno alla riscossione retroattiva dei dazi anti-dumping a decorrere dalla data di registrazione. Ovviamente, l’estensione dei dazi avverrà per regolamento del Consiglio, che potrà, tra l’altro, anche escludere l’estensione delle misure a taluni operatori economici.
Introduzione di elementi di discrezionalita’ nella valutazione di richieste, prove, circostanze, etc. assolutamente deprecabile. In una materia che di discrezionale non dovrebbe avere proprio nulla. Questa pratica autoritaria di inseguire le pratiche elusive che sa tanto di caccia alle streghe, fatta per chi e quando conviene. Per giunta introducendo un potere giurisdizionale per la Commissione a mio avviso illegittimo e senza la garanzia dei principi del contraddittorio. In questo specifico caso basterebbe allungare la lista dei Paesi soggetti al dazio antidumping: questa e’ la lista, se importi la merce da qui le regole sono queste, altrimenti non c’e’ il dazio. Punto. Non che sottoponi il mio lavoro, la mia vita, alla discrezionalita’ di un giudizio la cui scure potrebbe significare vita o morte (del business). In poche parole: comportamento da accattoni.
Cos’e’, non le e’ piaciuto il commento che ho scritto qualche giorno fa? Motivazioni?