Regolamento di esecuzione (UE) N. 1283/2014 della Commissione del 2 dicembre 2014 che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia.
Le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica di Corea e della Malaysia inizialmente istituite dal regolamento (CE) n. 1514/2002 del Consiglio e successivamente confermate dal regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio, e modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 363/2010 del Consiglio, sono confermate a seguito di un procedimento di revisione della Commissione.
I prodotti interessati sono gli accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), con maggior diametro esterno uguale o inferiore a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente compresi nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 e 7307 99 80 98).
I dazi antidumping, con i codici da utilizzare all’atto dell’importazione in relazione alle società esportatrici, sono quelli di cui alla tabella seguente:
Si ricorda altresì che vigono delle misure antidumping sugli stessi prodotti di cui al presente regolamento ma originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia nonché sulle importazioni degli stessi prodotti di qualsiasi origine spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine.