Un nostro gentile lettore ci ha scritto proponendo le seguenti questioni relative alle c.d. “provviste di bordo”:
Della questione delle provviste di bordo ci siamo già occupati in passato un paio di volte (si vedano i seguenti: post1 post2). Comunque, alla luce di alcuni recenti sviluppi, si ritiene opportuno ritornare sull’argomento e fornire alcune precisazioni. L’articolo 269 del CDU, a nostro parere, chiarisce in via definitiva i dubbi sul regime IVA da applicarsi alle c.d. “provviste di bordo”. Si legge, infatti, all’articolo 269, p. 2, lettera c), che il regime delle esportazioni di cui al punto 1) non trova applicazione alle “merci fornite, esenti da IVA o da accise, come approvvigionamento di aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione dell’aeromobile o della nave, per cui è necessaria una prova di tale approvvigionamento”. Quindi, a condizione che siano soddisfate due condizioni di cui sopra, e cioè: 1) trattasi di merci esenti da IVA o accise; 2) una prova della loro messa a bordo sia disponibile, tali merci non devono essere vincolate al regime dell’esportazione ed è irrilevante la destinazione della nave. Ne segue che ai fini IVA non può che trovare applicazione l’art. 8-bis del DPR 633/72, come modificato dalla legge n.217/2011.
Sempre l’art. 269 al punto 3) recita: “le formalità concernenti la dichiarazione in dogana all’esportazione di cui alla normativa doganale si applicano ai casi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c”, quindi trova applicazione anche alla questione di cui ci stiamo occupando. La stessa Commissione Europea, nel documento TAXUD n. 4272890 del 04/07/2019, all’allegato B che contiene istruzioni proprio relative alle “provviste di bordo”, chiarisce il punto affermando che per le provviste di bordo, pur non essendo considerate esportazioni, la dichiarazione di esportazione deve essere presentata in dogana e che le formalità relative alla procedura di esportazione trovano applicazione. In particolare, si stabilisce che per le provviste di bordo:
- Una dichiarazione di esportazione, con il codice EX, deve essere presentata in dogana;
- Le formalità doganali di cui agli articoli dal 158 al 195 del CDU trovano applicazione;
- L’esportazione deve essere registrata nel sistema delle dogane (AES) e deve essere adeguatamente appurata.
Sulla base della normativa di cui al nuovo codice doganale dell’Unione, ci appare dunque chiaro che tali operazioni non possono che configurarsi nel modo seguente:
- Emissione di fattura ex art. 8-bis DPR n. 633/1972;
- Presentazione della dichiarazione doganale di export presso la dogana competente;
- Invio e messa a bordo delle merci vincolate alla dichiarazione doganale di cui sopra;
- Attestazione di messa a bordo della merce di cui trattasi (attestazione del capitano della nave, “visto imbarcare” di un’autorità pubblica competente, etc.);
- Appuramento della dichiarazione doganale sulla base della documentazione di cui al punto precedente.
In tal senso si è da ultimo espressa anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota prot. 43290 del 16 aprile 2019, che nel far salva la possibilità di poter utilizzare la c.d. procedura del “memorandum d’imbarco”, rinviando alle condizioni di cui alla circolare 18/D del 29.12.2010, afferma che nell’ipotesi che tali condizioni non siano soddisfate bisogna procedere senza indugio alla presentazione della dichiarazione doganale. A tale proposito, si chiarisce anche che il valore della merce è irrilevante se non al fine di poter ricorrere alla semplificazione di cui al regolamento UE n. 1228/2010 relativa alla classificazione delle merci: nel caso che il valore delle merci non superi 9.000 € per ciascun singolo si potranno classificare le merci raggruppandole nel capitolo 99 (9930 24 00 per le merci dal capitolo 1-24 della NC, 9930 27 00 per le merci del capitolo 27 e 9930 99 00 per tutte le altre). Il caso sembra quindi chiaro e la procedura da seguire, a nostro parere, è quella di cui abbiamo parlato in precedenza. Senonché, la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, all’interpello n. 325 del 30 luglio 2019, sembra suggerire che la dichiarazione doganale possa non essere necessaria. In attesa di un auspicato coordinamento e chiarimento da parte delle due Agenzie fiscali, noi riteniamo, considerata la chiarezza della norma del CDU, e salvo il caso particolare del “memorandum d’imbarco”, che comunque è da presentare in dogana e deve intendersi quale sostituto della dichiarazione doganale, che la procedura in linea con la normativa in vigore sia quella sopra delineata. Con riferimento all’ultima questione posta dal lettore, non si vede altra soluzione che vincolare la merce a una dichiarazione doganale di esportazione (il memorandum d’imbarco può trovare applicazione solo a livello nazionale) da appurarsi a seguito della ricezione del “visto imbarcare” che deve essere fornito dall’autorità doganale dove la nave si trova all’autorità doganale di export. E’ consigliabile che l’operatore economico tenga anche conto del fatto che, con la condizione di resa EXW, egli perde la possibilità di controllare che la merce sia effettivamente destinata a bordo e che, nel caso in cui la dogana di export non dovesse ricevere il messaggio “visto imbarcare” da parte della dogana di destinazione, l’operazione non potrebbe essere appurata e l’operatore economico rimarrebbe responsabile per il versamento dell’IVA. Ovviamente, se il destinatario delle merci è titolare di partita IVA in altro paese della UE, si potrebbe considerare la transazione come cessione intracomunitaria e fatturare in esenzione IVA ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), del DL n 331/93.
Per il quesito posto dal lettore, di seguito le mie osservazioni/interpretazioni circa la vostra risposta, in cerca di conferme:
Per il caso 1, ovvero barca/nave italiana navigazione oltre le 12 miglia va bene la dichiarazione d’esenzione iva d fatturazione con art. 8bis (finzione giuridica d’esportazione), quindi in sostanza niente pratica doganale.
ok ( confermate tale interpretazione ?)
Per il caso 3, ovvero barca/nave europea in porto nel suo paese e con partita iva europea onde evitare la prova d’imbarco di difficile reperimento, specie per consegne ex works meglio fatturare le dotazioni di bordo con art. 41, comma 1, lettera a), del DL n 331/93 tanto sempre di esenzione iva si tratta, solo che bisogna fare intrastat riepilogativo per vendite intra-comunitarie. ok ( confermate tale interpretazione ?)
Per il caso 2, ovvero barca/nave europea in porto italiano o cantiere per lavori e acquisti di dotazioni di bordo (ricambi di motore, o parti elettriche o ecc ecc) si evince che occorre fare pratica doganale, classica :
-Emissione di fattura ex art. 8-bis DPR n. 633/1972;
-Presentazione della dichiarazione doganale di export presso la dogana competente;
-Invio e messa a bordo delle merci vincolate alla dichiarazione doganale di cui sopra;
-Attestazione di messa a bordo della merce di cui trattasi (attestazione del capitano della nave, “visto imbarcare” di un’autorità pubblica competente, etc.);
-Appuramento della dichiarazione doganale sulla base della documentazione di cui al punto precedente.
Unica semplificazione per acquisto di ricambi o merci di bordo con valore unitario inferiore a € 9.000,00 che la procedura potrebbe essere snellita con un memorandum da presentare sempre in dogana.
( confermate tale interpretazione ?)
In attesa di qualcuno che voglia dare una sua interpretazione o conferma, vi auguro una buona giornata.
Cordialità.
Buongiorno,
per quanto riguarda la risposta ai quesiti del primo lettore, concordo in pieno con la risposta data sul sito. L’attuale apparente diversita’ di interpretazioni fra Agenzia delle Dogane Monopoli e Agenzia delle Entrate, non puo’ comunque farci dimenticare il contenuto del gia’ citato CDU (Codice Doganale Unionale) che stabilisce l’obbligo di assolvimento delle formalita’ di esportazione (cioe’ l’emissione della bolletta doganale, singola o consolidata che sia) nei casi prospettati.
Per quanto concerne, invece, i quesiti dell’ultimo lettore, a mio parere:
CASO 1: serve la bolletta doganale di esportazione (art. 269 del CDU, punti 2 e 3 + nota Agenzia Dogane Monopoli di aprile 2019)
CASO 2: la procedura proposta e’ corretta, ovviamente dando per scontato che le imbarcazioni di cui trattasi rientrino fra quelle di cui all’art.8-bis de DPR 633/72
CASO 3: la procedura proposta e’ corretta.
In relazione alla questione delle semplificazioni legate a valori unitari inferiori a 9.000 euro, anche in questo caso concordo in pieno con la risposta data sul sito, in quanto il limite incide semplicemente sulla classificazione doganale. In altre parole, resta l’obbligo di emissione della bolletta doganale di esportazione.
Cordiali saluti