Un nostro lettore ha proposto la seguente questione: “Spediamo in regime di temporanea, visione e tentata vendita, macchinari (calandre curvatrice idraulica, v.d. 8462 2110) contenenti oli lubrificanti. Gli oli lubrificanti hanno già assolto l’imposta sul consumo ed è stato anche versato il contributo obbligatorio sugli oli usati. Al momento dell’esportazione temporanea nessuno rimborso è richiesto su quanto pagato, sapendo che i macchinari verranno quasi sicuramente reimportati. Al rientro dei macchinari, è dovuta di nuovo l’imposta di consumo e il contributo obbligatorio oli usati?”.
Non essendoci, almeno per quel che ne sappiamo, una normativa specifica che contempli la questione, si ritiene trovino applicazione il principio generale che vieta che uno stesso bene possa essere colpito più volte dalla stessa imposta e le regole generali sull’esportazione temporanea con conseguente re-importazione. Quindi, con riferimento al primo aspetto, si deve ritenere che se l’imposta di consumo sull’olio lubrificante contenuto nei macchinari vincolati all’esportazione temporanea, cosi come il contributo obbligatorio oli usati, sono stati già versati, non dovrebbero essere pagati nuovamente al momento della re-importazione. Con riferimento al secondo aspetto, come si sa, le merci devono essere reimportate “tal quali”: devono cioè essere reimportate nelle stesse condizioni in cui erano state esportate; si pone dunque il problema della loro precisa identificazione. Ne consegue che l’operatore economico, o il suo rappresentante, devono descrivere correttamente e accuratamente le merci al momento dell’accensione della temporanea, indicando le modalità usate per la loro identificazione ed evidenziando, in questo caso, il fatto che i macchinari contengono olio, la quantità contenuta (magari presentando in dogana una loro scheda tecnica) e la relativa posizione fiscale (imposta di consuma già assolta, etc.). Se la modalità operativa da ultimo descritta è correttamente seguita, a nostro parere, niente dovrebbe essere dovuto al momento della re-importazione dei macchinari: diversamente sullo stesso bene verrebbe a gravare due volte lo stesso tributo (lo stesso vale per il contributo obbligatorio oli usati).
Nei seguenti casi, invece, l’operatore potrebbe essere legittimamente chiamato a pagare di nuovo:
- la dogana constati un’eccedenza di olio lubrificante rispetto a quanto dichiarato al momento della presentazione della dichiarazione di temporanea esportazione;
- i macchinari sono temporaneamente esportati senza olio e rientrano con esso;
- l’operatore economico, nel momento dell’accensione della temporanea, ha omesso di dichiarare l’olio contenuto nei macchinari e quindi la dogana, al momento della re-importazione, non possa stabilire quali fossero le condizioni dei macchinari al momento dell’esportazione con riferimento all’olio lubrificante. Non possa, cioè, stabilire che le merci re-importate siano “tal quali” quelle esportate.
Anche in questo caso vale comunque il detto che “prevenire è meglio che curare”, si consiglia pertanto di concordare preventivamente con la dogana competente le modalità operative idonee a evitare problemi al rientro della merce temporaneamente esportata.