Un nostro gentile lettore ci ha scritto proponendo le seguenti questioni relative alle c.d. “provviste di bordo”:
“Buona sera, leggo spesso il vostro blog e mi complimento per le tematiche trattate. Avrei i seguenti casi da proporre. legati all’articolo 8-bis DPR 633/72, con cui spesso mi trovo a districarmi come contabile di un’azienda:
1) Barca bandiera italiana di pesca d’altura (tonni) oltre le dodici miglia, a cui vendiamo ad esempio un ricambio (parte motore, o di un componente del motore, marmitta, ecc.) dotazioni di bordo in sostanza e pezzi di ricambio. La procedura adottata è stata:
A) il cliente barca italiana mi fa una dichiarazione che il materiale acquistato e dotazione di bordo esente art 8-bis.
B) fatturo con stessa esenzione senza IVA
Le domande che mi vengono da fare subito sono:
-Questa merce (ricambi di motore o dotazione di bordo) debbano transitare dalla dogana con pratica doganale?
-Se vi è un limite soglia al di sotto del quale non è necessario la pratica dogana? Ammesso che si debba fare?
-Se per le dotazioni di bordo non fosse necessaria la pratica doganale invece se si riferisse a vendita di MOTORE marino o altra dotazione più consistente cambia qualcosa??
2) stessa fattispecie del caso 1) ma con barca di nazionalità EUROPEA (malta, spagna ecc.) che è in porto italiano per lavori e a cui vendiamo ricambi per motore o per gruppi elettrogeni di bordo, ecc.) a cui fatturo sempre con art. 8-bis, previa dichiarazione di esenzione. Per questa casistica la domanda è se cambi qualcosa rispetto a quello di prima. stessa domanda: va bene art. 8-bis? Si deve fare pratica doganale?
3) Vendita sempre a barca di nazionalità EUROPEA (Malta, Spagna ecc.) NON IN PORTO italiano ma nel suo paese, e che la dotazione di bordo (ricambi motore, alternatore per gruppi elettrogeni ecc.) li compri e li ritiri ex-works presso nostro stabilimento (stessa domanda: va bene art.8 – bis? Si deve fare pratica doganale?
Grazie anticipatamente per il vostro parere”.
Della questione delle provviste di bordo ci siamo già occupati in passato un paio di volte (si vedano i seguenti: post1 post2). Comunque, alla luce di alcuni recenti sviluppi, si ritiene opportuno ritornare sull’argomento e fornire alcune precisazioni. L’articolo 269 del CDU, a nostro parere, chiarisce in via definitiva i dubbi sul regime IVA da applicarsi alle c.d. “provviste di bordo”. Si legge, infatti, all’articolo 269, p. 2, lettera c), che il regime delle esportazioni di cui al punto 1) non trova applicazione alle “merci fornite, esenti da IVA o da accise, come approvvigionamento di aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione dell’aeromobile o della nave, per cui è necessaria una prova di tale approvvigionamento”. Quindi, a condizione che siano soddisfate due condizioni di cui sopra, e cioè: 1) trattasi di merci esenti da IVA o accise; 2) una prova della loro messa a bordo sia disponibile, tali merci non devono essere vincolate al regime dell’esportazione ed è irrilevante la destinazione della nave. Ne segue che ai fini IVA non può che trovare applicazione l’art. 8-bis del DPR 633/72, come modificato dalla legge n.217/2011.
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