Avviso di apertura di un’inchiesta relativa all’assorbimento per quanto riguarda le importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India.
L’articolo 12 del regolamento del Consiglio 1225/2009, regolamento base in materia di antidumping, stabilisce che “se l’industria comunitaria o un’altra parte interessata presenta, normalmente entro due anni dall’entrata in vigore delle misure, informazioni sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell’inchiesta originale e prima o dopo l’istituzione delle misure, i prezzi all’esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto importato nella Comunità, l’inchiesta può essere riaperta, previa consultazione, per esaminare se la misura abbia inciso sui prezzi suddetti”. Insomma, qualora via siano ragionevoli motivi per ritenere che le misure antidumping predisposte non abbiano sortito l’effetto sperato, la Commissione può aprire un’inchiesta allo scopo di appurare la fondatezza dei motivi addotti e di stabilire le eventuali misure da intraprendente al fine rimediare alla situazione. L’iniziativa può essere intrapresa da un rappresentante dell’industria comunitaria, da altra parte interessata, da uno stato membro o dalla stessa Commissione.
Con il presente avviso la Commissione informa, che a seguito di una richiesta presentata dall’Associazione europea della siderurgia («Eurofer»), ha aperto un’inchiesta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 12 del regolamento base relativa alle misure antidumping stabilite con Regolamento 1106/2013 su determinati fili d’acciaio originari dall’India.
In particolare, il prodotto in esame è definito come filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:
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una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %, |
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una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %, |
e attualmente classificato con i codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99.
L’inchiesta si concluderà entro il 3 settembre 2015. Del suo esito e dell’eventuale decisione adottata, vi terremo come sempre informati.