In the wake of the ongoing COVID-19 outbreak, characterized by the World Health Organization (WHO) as a pandemic on 11 March 2020, countries around the world have been adopting a series of trade and border protection measures to try to contain the spread of the disease across borders.
Sorgente: WCO partners with stakeholders to launch a COVID-19 Trade Facilitation Repository
Un nostro gentile lettore ci ha scritto proponendo le seguenti questioni relative alle c.d. “provviste di bordo”:
Della questione delle provviste di bordo ci siamo già occupati in passato un paio di volte (si vedano i seguenti: post1 post2). Comunque, alla luce di alcuni recenti sviluppi, si ritiene opportuno ritornare sull’argomento e fornire alcune precisazioni. L’articolo 269 del CDU, a nostro parere, chiarisce in via definitiva i dubbi sul regime IVA da applicarsi alle c.d. “provviste di bordo”. Si legge, infatti, all’articolo 269, p. 2, lettera c), che il regime delle esportazioni di cui al punto 1) non trova applicazione alle “merci fornite, esenti da IVA o da accise, come approvvigionamento di aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione dell’aeromobile o della nave, per cui è necessaria una prova di tale approvvigionamento”. Quindi, a condizione che siano soddisfate due condizioni di cui sopra, e cioè: 1) trattasi di merci esenti da IVA o accise; 2) una prova della loro messa a bordo sia disponibile, tali merci non devono essere vincolate al regime dell’esportazione ed è irrilevante la destinazione della nave. Ne segue che ai fini IVA non può che trovare applicazione l’art. 8-bis del DPR 633/72, come modificato dalla legge n.217/2011.
Euroconference NEWS
Sorgente: Regime Iva dell’importazione di mascherine con svincolo diretto
The volume of world merchandise trade is likely to fall precipitously in the first half of 2020 as the COVID-19 pandemic disrupts the global economy, according to the WTO Goods Trade Barometer released on 20 May. The index currently stands at 87.6, far below the baseline value of 100, suggesting a sharp contraction in world trade extending into the second quarter.
Sorgente: WTO goods barometer flashes red as COVID-19 disrupts world trade
The 21st Meeting of the SAFE Working Group (SWG) was held from 16 to 18 April 2019 at the WCO headquarters in Brussels.
Un nostro lettore ci chiede:
“Ho presentato una dichiarazione di esportazione definitiva, bolletta EX telematizzata con F.E. e ricevuto codice di svincolo; contenitore è pronto per l’imbarco ma il vettore marittimo, sulla base di paventati dubbi sulla natura della merce dichiarata dal caricatore, chiede di aprire il contenitore e di verificare la merce stessa. Mi sembra che la Dogana può rifiutare a norma dell’articolo 272 del CDU di concedere la verifica a richiesta di parte, per le operazioni concluse a canale verde (C.A. – controllo automatizzato). Lo confermate?“
Non riteniamo, nel caso prospettato dal lettore, trovi applicazione l’articolo 272 del CDU. Tale articolo è relativo alla modifica e annullamento (il codice parla di invalidamento) della dichiarazione sommaria d’uscita (che probabilmente nel caso del lettore assume la forma della dichiarazione di esportazione) e stabilisce un principio generale che riguarda tutti i tipi di dichiarazione: una dichiarazione non può essere modificata o annullata, salvo casi specificamente previsti dal legislatore, dopo che le autorità hanno concesso lo svincolo delle merci, o al verificarsi di determinati altri presupposti (si veda anche: l’art. 129 CDU – invalidamento della dichiarazione sommaria di entrata, l’art. 146 CDU – invalidamento della dichiarazione di custodia temporanea, l’art. 174 CDU – invalidamento della dichiarazione in dogana, art. 275 CD – invalidamento notifica di riesportazione).
Si è, piuttosto, dell’opinione che non essendo ancora le merci, nel caso prospettato, uscite dal territorio doganale dell’Unione, esse si trovino sotto vigilanza doganale, ai sensi degli articoli 158, p. 3) e 267, p. 1) CDU (invero, trattandosi di merci pronte per l’imbarco, esse si trovano ancora negli spazi doganali). Trovandosi sotto vigilanza doganale, le Autorità doganali hanno facoltà di adottare qualsiasi provvedimento atto garantire l’osservanza della normativa doganale (art. 5, p. 27) CDU). Inoltre, devono valutare accuratamente eventuali nuove informazioni fornite dagli operatori economici coinvolti in una specifica operazione al fine di mitigare qualsiasi rischio doganale, inclusi quelli attinenti alla sicurezza.
Nel caso in esame, il vettore sospetta che la merce dichiarata non sia quella effettivamente stivata nel contenitore e chiede alla dogana di verificarla, la dogana non può esimersi dal valutare l’informazione fornita e nel caso la ritenga attendibile non solo ha la facoltà ma l’obbligo di autorizzare l’apertura del contenitore e la verifica del suo contenuto, ed eventualmente adottare tutti i provvedimenti necessari nel caso di discrepanza tra quanto dichiarato e quanto accertato.
Un nostro gentile lettore ha scritto:
“Buongiorno, opero col Giappone, effettuando sia operazioni d’importazione che di esportazione. Tenuto conto che l’accordo di partenariato con il Giappone è entrato in vigore il 19 febbraio 2019, potreste cortesemente darmi una risposa alle seguenti domande:
Gli esportatori dell’Unione europea per beneficiare dell’accordo UE-Giappone devono registrarsi, se non lo sono già, nel sistema REX. Il REX gestirà solo gli esportatori europei, mentre quelli giapponesi dovranno dichiarare un loro numero identificativo, c.d. corporate number, rilasciato dall’Autorità fiscale giapponese, composto di 13 cifre. Chi fosse interessato a conoscere se uno specifico esportatore giapponese sia registrato nel sistema può farlo al seguente link: http://www.houjin-bangou.nta.go.jp
Per quanto riguarda gli esportatori dell’Unione, la base legale non è contenuta nei singoli accordi che l’unione sottoscrive, ma è stabilita in via generale nell’articolo 68 del RE (Regolamento 2015/2447) che prevede che qualora: “l’Unione ha un regime preferenziale con un paese terzo in base al quale l’esportatore può compilare un documento relativo all’origine conformemente alla legislazione pertinente dell’Unione, un esportatore stabilito nel territorio doganale dell’Unione può chiedere di essere registrato a tale fine”.
Con riferimento alla domanda n. 4), la questione è stata già chiarita nella circolare 13/D del 16/11/2017 dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, dove si può leggere: “Una volta assegnato, il numero REX è unico e l’esportatore registrato lo utilizza per tutte le sue esportazioni, sia con riferimento agli Accordi preferenziali che prevedono l’applicazione di questo sistema sia in ambito SPG”. Quindi, chi è registrato non deve provvedere a una nuova registrazione: userà il numero attribuito dal REX ai fini della dichiarazione su fattura anche con riferimento all’accordo UE-Giappone. Ovviamente, l’operatore economico potrà fare la dichiarazione solo nel caso in cui le merci rispettino la pertinente regola d’origine dell’accordo specifico (es. operatore commercializza con Canada e Giappone, pur trattandosi della stessa merce potrebbe darsi che la regola specifica d’origine sia diversa, quindi, prima di dichiarare l’origine, bisogna essere sicuri di aver applicato la regola specifica dell’accordo pertinente).
Produzione e vendita di vino ad altro Paese dell’UE: i chiarimenti delle Dogane – I piccoli produttori di vino sono esentati dall’obbligo della licenza di deposito fiscale e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo,…
Sorgente: Produzione e vendita di vino ad altro Paese dell’Ue: i chiarimenti delle Dogane