Registrazione delle importazioni di alcuni tipi di agrumi originari della Repubblica popolare cinese

  Nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea serie L n° 288 del 06/11/2007 è stato pubblicato il Reg. CE 1295/2007 che, a seguito di denuncia della Federazione Nazionale Spagnola delle Conserve vegetali e previa apertura di procedimento antidumping,  prevede la registrazione di taluni agrumi preparati o conservati (quali definiti alla voce 2008 della NC, classificabili ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90,  codici TARIC 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67, 2008 30 90 69) originari della RPC.  La registrazione avrà la durata di nove mesi dall’entrata in vigore del Reg. CE 1295/2007.

Antidumping su Tandem

Con la presente Vi chiedo se il dazio antidumping applicabile per l’acquisto di biciclette in Cina  vale anche per i tandem e precisamente per i tandem a scopo pubblicitario.

Le note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità Europee, G.U. C/50 del 28/02/2006, affermano che tutti i velocipedi, senza motore, devono essere classificati alla voce 8712. In aggiunta, nelle note del Ministero delle Finanze, vol IV, sezione XVII, capitolo 87, pag. 1557, è possibile leggere: “Questa voce comprende i velocipedi le cui ruote sono azionate per mezzo di pedali, come per esempio, le biciclette, i tandem…”. “Indipendentemente dai velocipedi ordinari, questa voce comprende diversi tipi speciali, quali: ….. 2) i tandem e le biciclette a tre posti”. Quindi non vi è dubbio che i tandem, a nulla rilevando la funzione cui gli stessi sono destinati, debbano essere classificati alla voce 8712, più esattamente alla voce 8712 00 80. Il Regolamento n. 1095/2005 istitutivo del dazio antidumping, a pagina 4, punto 19, “prodotto in esame”, afferma testualmente: “I prodotti in esame ….sono le biciclette e gli altri velocipedi ..classificati ai codici di nomenclatura 8712 00 10, 8712 00 30, e 8712 00 80”. Di consequenza, i tandem sono soggetti al dazio antidumping.

Antidumping biciclette cinesi.

POICHE’ VORREI IMPORTARE BICICLETTE DA ADULTO E RAGAZZO DALLA CINA , GRADIREI SAPERE QUANT’E’ IL DAZIO DA PAGARE PERCHE’ NON MI E’ MOLTO CHIARA LA LEGGE IN QUANTO C’E’ CHI DICE CHE SI PAGA UN DAZIO PARI A UN 14 %  , ALTRI UN DAZIO ANTIDUMPING DEL 48,5% .
IN ATTESA DI UNA VS. GENTILE RISPOSTA VI SALUTO CORDIALMENTE.
Le informazioni che le hanno fornito sono entrambe corrette. Sulle biciclette (v.d. 87120030) da qualsiasi paese importate grava un dazio doganale pari al 14%; su quelle importate dalla Cina grava anche un dazio antidumping,  pari al 48.5%, stabilito con Regolamento n. 1095 del 12 luglio 2005 (lo stesso regolamento stabilisce anche un dazio antidumping, con aliquote diverse,  per le biciclette originarie dal Vietnam),   da applicarsi sul prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio doganale non corrisposto. Per esempio, se una bicicletta costa 80 e si sono sostenute spese di trasporto per 20, il prezzo franco frontiera comunitaria è 100; a tale valore si applica il dazio antidumping, che sarà pari a 48.5  e anche il dazio doganale, che sarà pari a 14, quindi, l’importo totale dei dazi sarà pari a 62,5. Alla somma del costo del prodotto, più eventuali spese (100), e dell’importo complessivo dei dazi (62,5) si applica l’aliquota IVA [162,5*20%=32,5]. In conclusione, bisognerà versare in dogana, al momento dello sdoganamento, l’importo di 95 (dazio doganale+dazio antidumping+IVA). >>>

Depositi Iva: la mancata introduzione è contrabbando

L’agenzia delle dogane, con circolare n. 23/D del 27 luglio 2007,  interviene per chiarire il sistema sanzionatorio applicabile al caso in cui i beni immessi in libera pratica senza pagamento dell’IVA, perchè destinati ad essere introdotti in un deposito IVA, ai sensi della lettera b) comma 4 dell’art. 50 bis, non siano effettivamente introdotti, anche nell’ipotesi che siano stati posti in essere gli adempimenti previsti dal comma 6 dell’art. 50-bis del D.L. 331/93, per attestare l’estrazione dei beni dal deposito. La sanzione amministrativa applicabile è quella di cui all’art. 13, comma 2, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 per l’omesso pagamento all’importazione. Verrà data, inoltre, comunicazione all’Autorità giudiziaria, ai sensi degli art. 331 e 347 c.p.p., ipotizzando il reato di contrabbando aggravato ai sensi dell’art. 295, comma 2, lettera c), del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43. >>>

Aggiornato l’elenco degli Uffici doganali per l’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl

Aggiornamento elenco uffici doganali in cui può essere effettuata la dichiarazione di immissione in libera pratica nella Comunità europea per i prodotti indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1635/2006 della Commissione. >>>