Un nostro lettore ha scritto quanto segue: “Buon giorno, nel fare i complimenti per il vostro sito e le preziose informazioni che fornite, mi permetto di approfittare della vostra cortesia per chiedere un parere in merito alla seguente questione.
Nel mese di Ottobre 2015, su incarico di una società di logistica internazionale, ho sdoganato con documentazione indicante ed intestata al soggetto “ALFA”, in importazione definitiva, una partita di pallet. Tutta la logistica e le relative anticipazioni e costi sono stati sostenuti dalla suddetta società di logistica.
La merce è stata svincolata con canale CA ed uscita dagli spazi doganali. Attualmente è giacente presso un magazzino nazionale privato.
Lo spedizioniere internazionale sostiene di non aver incassato quanto anticipato ( nolo mare-soste terminal e diritti doganali, solo IVA essendo la merce esente da dazio per tariffa); né il venditore estero avrebbe ricevuto il pagamento che gli compete.
Sulla base di tali considerazioni la società di logistica chiede di rettificare la dichiarazione d’import intestata alla società “ALFA” e di intestarla a un nuovo soggetto ”BETA” interessato alla partita di merci e disposto a farsi carico di tutti i costi inerenti.
Tanto premesso si chiede se secondo lei è possibile dare corso alla richiesta avanzata dalla Società di logistica e, nel caso, quale la procedura da seguire?”
La normativa doganale prevede la possibilità di modificare gli elementi della dichiarazione doganale per mezzo di due istituti: la rettifica (articolo 65 CDC) e la revisione della dichiarazione (articolo 78 CDC). L’articolo 65 stabilisce che la rettifica di una o più indicazioni della dichiarazione può essere autorizzata dall’autorità doganale che ha accettato la dichiarazione doganale, a condizione che, articolo 65, comma 2), la merce non sia stata svincolata. Quindi, tale istituto non può trovare applicazione al caso sopra prospettato.
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