Olio d’oliva: Classificazione doganale, origine e tutela

Il primo articolo di approfondimento del 2015 è un interessante lavoro del dott. Luigi Garruto sull’olio d’oliva e le connesse problematiche doganali. In particolare il dott. Garruto prende in dettagliata considerazione gli aspetti relativi alla classificazione e all’origine dell’olio d’oliva ai fini della tutela del prodotto di origine italiano. Buona lettura e ancora una volta auguri di uno splendido anno nuovo!

Davvero cose da Pazzi: ci siamo riusciti!

Come ricorderete in un post precedente, vi avevo parlato dell’iniziativa per raccogliere fondi per ristrutturare la cappella dei Pazzi a Firenze. Non c’è da credere, in poco più di un mese non solo si è raccolta la somma preventivata ma addirittura la si è superata (clicca qui per vedere … e credere). Grazie di cuore a tutti coloro che hanno portato a conoscenza l’iniziativa su altri siti, su Facebook, su Twitter, con altri mezzi di comunicazione, non da ultimo con il passa parola, e ovviamente a coloro che hanno  contribuito direttamente “cacciando fuori i danari”. Grazie ancora, sono sicuro che le feste saranno più liete: nel nostro piccolo abbiamo contribuito a mantenere bella, una delle città tra le più belle al mondo! Auguri a tutti!

Obbligazione doganale e Rappresentanza diretta

Un nostro lettore ha chiesto dei chiarimenti in merito alla rappresentanza diretta in dogana, rappresentando la seguente situazione. “In caso di importazioni, avendo ricevuto regolare mandato e documentazione di rito in originale,nel corso delle operazioni di sdoganamento, la dogana ritiene di rettificare il valore in dogana della merce, prima che la merce lasci gli spazi doganali vengono corrisposti i maggiori diritti. Successivamente la dogana emette verbale per le sanzioni art.303, la ditta non paga.  La dogana può rivelarsi sul doganalista? Il quale non ha nessuna possibilità di sapere se il valore di una merce è congruo, non partecipa agli acquisti delle merci,non è un organo di polizia che può indagare.”. 

Si premette che sulla base degli elementi forniti, la questione non può che essere affrontata in via generale; e vedremo che quand’anche la questione sia chiara da un punto di vista generale, una risposta precisa può essere fornita solo da una conoscenza più approfondita in concreto dei fatti. Continua a leggere

Regime doganale codice 42 e IVA intra-comunitaria

Il signor Umberto Maneo ha proposto il seguente quesito: Una società italiana importa prodotti che poi rivende a vari clienti nella Comunità. Per ridurre i costi decide di creare in un porto di altro Stato comunitario (es. a Rotterdam, Olanda) un polo logistico dal quale poi inviare ai vari clienti nella UE la merce venduta. Quindi, introduce in un deposito doganale la merce extra-UE e provvede successivamente alla sua estrazione vincolandola al c.d. regime 42, frazionandola e inviandola ai vari clienti nella UE.Alla luce anche del nuovo quadro normativo relativo alla Direttiva Iva 2006/112/CE e della relazione n. 13/2011 della Corte dei Conti Europea, chiedo parere relativamente alla procedura da attuare per registrazione fatture acquisti e vendite e alla presentazione dei modelli Intrastat.

E’ anzitutto opportuno chiarire alcuni aspetti relativi al c.d. regime codice 42. La Direttiva 2006/112/CE sull’IVA  stabilisce all’articolo 143, par.1, lett. d), il principio che l’importazione di beni è esente da imposta sul valore aggiunto se ad essa fa seguito una cessione o un trasferimento di tali beni a un soggetto passivo in altro Stato membro. Continua a leggere

Ancora sulle biciclette dalla Cina – Rischio elusione del dazio anti-dumping con trasbordo in Cambogia, Pakistan e Filippine

In un articolo precedente abbiamo fatto il punto sulle misure anti-dumping sulle biciclette (e sue parti) importate dalla Cina. Ora, l’articolo 13 del regolamento 1225/2009 (c.d. regolamento base) dispone che l’applicazione dei dazi anti-dumping “può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili” qualora si ritenga che attraverso determinate pratiche, ad esempio il trasbordo e/o l’assemblaggio in altri paesi, si possano eludere le misure anti-dumping in vigore. Continua a leggere

Cose da Pazzi

Oggi voglio parlarvi di una iniziativa che credo vi lascerà un poco perplessi! Di una raccolta fondi per ristrutturare la famosa cappella dei Pazzi a Firenze. Sono sicuro che molti di voi si chiederanno che cosa c’entra tutto ciò con gli argomenti trattati sul sito, all’apparenza lontani dal mondo dell’arte. Potrei iniziare parlando dell’importanza della famiglia dei Pazzi nella nascita della finanza e del commercio internazionale oppure sottolineando l’importanza del “Made in Italy” per l’economia italiana e arrischiare un collegamento tra il gusto, la bellezza e la maestria che gli stranieri vedono nei nostri prodotti, con la nostra storia e cultura e invitarvi a preservare il patrimonio culturale italiano per semplici calcoli di natura economica; o anche alleggerire il tutto raccordandovi, quello che sicuramente, almeno chi vive a Firenze, avrà sentito tante volte, anche se completamente falso, che il termine “pazzo” sia stato proprio coniato a seguito della famosa quanto sciagurata, almeno per i suoi protagonisti, congiura contro Lorenzo il Magnifico, passata per l’appunto alla storia come la “congiura dei Pazzi”.

In realtà, sono profondamente convinto che la sensibilità artistica non conosca frontiere professionali. Inoltre, chi per mestiere deve fare i conti con culture diverse è in qualche modo più sensibile alle esigenze dell’arte,  proprio perché più esposto alle idee nuove che inevitabilmente si sviluppano nei punti di “frontiera”. E chi più di noi opera perennemente in frontiera, attraversa continuamente frontiere, rimanendo perciò inevitabilmente contaminato dal mischiarsi d’idee e culture diverse? 🙂

Io ho dato il mio piccolo contributo, è una piccola goccia, ma se tutti collaboriamo, goccia dopo goccia, la cappella dei Pazzi, sono sicuro, sarà riportata al suo antico splendore e l’ammireremo tutti, orgogliosi di averci contribuito. Per saperne di più cliccate qui.

Dogane e Internazionalizzazione

Martedì 2 dicembre 2014, dalle ore 10.30 alle ore 13.30, si terrà, presso il locali della Confindustria di Firenze,  un seminario dal titolo “Dogane ed Internazionalizzazione: favorire la competitività delle imprese”, teso a illustrare gli strumenti utili alle imprese per facilitare e accelerare l’operatività in dogana.

Per maggiori dettagli vedi il Programma.

UE-CH: casi di esenzione dall’obbligo di trasmissione dei dati sicurezza

L’accordo base, concluso il 25 giugno 2009, tra la Comunità europea e la Svizzera, relativo, tra l’altro, alle misure doganali di sicurezza, stabilisce, quale regola generale, che se una merce lascia il territorio di una delle due parti contraenti (CH) a destinazione di un paese terzo (USA) attraversando il territorio dell’altra parte (UE), i dati di sicurezza indicati nella dichiarazione sommaria di uscita, presentata all’autorità competente della prima parte contraente (CH), sono trasmessi da quest’ultima all’autorità competente della seconda (UE). In altre parole, se una merce esce dal territorio svizzero con destinazione, ad esempio, negli Stati Uniti, ma attraversa il territorio comunitario, venendo ad esempio imbarcata a Rotterdam, la dichiarazione sommaria d’uscita (ENS) presentata in Svizzera, deve esser trasmessa all’Ufficio doganale di Rotterdam al fine un’adeguata analisi dei rischi di sicurezza. L’accordo, però, stabilisce anche che il comitato misto UE-CH, che gestisce l’accordo, può stabilire i casi in cui si può derogare alla regola generale, purché il livello di sicurezza che l’accordo vuole garantire non sia pregiudicato.

Con decisione n. 1/2014 del 10 ottobre 2014, il comitato ha stabilito che non è necessario trasmettere i dati di sicurezza se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

  1. le merci sono prese in carico da una compagnia aerea che ne deve assicurare il trasporto fuori dal territorio sia svizzero che dell’Unione;
  2. le merci lasciano il territorio della seconda parte contraente per via aerea. Le merci dalla Svizzera all’Unione si possono anche muovere con mezzi di trasporto diversi dall’aereo (il caso delle merci che attraversano semplicemente lo spazio aereo di una delle parti contraenti era già stato trattato nell’accordo), ad es. con il c.d. volo gommato, a condizione che le merci lascino l’Unione per via aerea;
  3. una ENS è stata presentata all’ufficio competente per il luogo dove le merci vengono esportate;
  4. il vettore fornisce all’ufficio doganale d’uscita delle merci una copia, se richiesta dall’ufficio stesso, del documento dell’Unione di accompagnamento delle esportazioni (DAE) o altro documento simile, rilasciato dalle autorità doganali svizzere, e contenente i dati di sicurezza relativi alle merci esportate.