Produzione e vendita di vino ad altro Paese dell’UE: i chiarimenti delle Dogane

Fonte: Ipsoa

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Regime doganale codice 42 e IVA intra-comunitaria

Il signor Umberto Maneo ha proposto il seguente quesito: Una società italiana importa prodotti che poi rivende a vari clienti nella Comunità. Per ridurre i costi decide di creare in un porto di altro Stato comunitario (es. a Rotterdam, Olanda) un polo logistico dal quale poi inviare ai vari clienti nella UE la merce venduta. Quindi, introduce in un deposito doganale la merce extra-UE e provvede successivamente alla sua estrazione vincolandola al c.d. regime 42, frazionandola e inviandola ai vari clienti nella UE.Alla luce anche del nuovo quadro normativo relativo alla Direttiva Iva 2006/112/CE e della relazione n. 13/2011 della Corte dei Conti Europea, chiedo parere relativamente alla procedura da attuare per registrazione fatture acquisti e vendite e alla presentazione dei modelli Intrastat.

E’ anzitutto opportuno chiarire alcuni aspetti relativi al c.d. regime codice 42. La Direttiva 2006/112/CE sull’IVA  stabilisce all’articolo 143, par.1, lett. d), il principio che l’importazione di beni è esente da imposta sul valore aggiunto se ad essa fa seguito una cessione o un trasferimento di tali beni a un soggetto passivo in altro Stato membro. Continua a leggere

Cessione di beni a un operatore extra-UE con consegna dei beni in uno Stato membro

Il signor Pranzini ha commentato l’articolo dal titolo “Cessione di beni a un operatore extra-Cee con consegna dei beni in uno Stato membro“, pubblicato il 14 ottobre 2007 su questo sito, con le seguenti parole: “l’operatore che vende in Svizzera con consegna dei beni in Lettonia deve emettere fattura con IVA. Lo svizzero per ovviare al pagamento dell’IVA potrebbe nominare un rappresentante fiscale in un paese comunitario (qualsiasi). Il lettone che riceve la fattura di vendita dallo svizzero deve emettere autofattura. No intrastat per nessuno dei soggetti”.

Ora, non essendo chiaro se tale post fosse una critica a quanto da noi affermato nel commentato articolo o se più semplicemente si trattasse, come pensiamo, di un chiarimento o integrazione e non potendolo più verificare, in quanto il link a cui faceva riferimento l’articolo non è più disponibile, a causa degli interventi che stiamo facendo sul sito per aggiornarlo, e avendo, inoltre, deciso di cancellare tutti i vecchi articoli, in quanto molti di essi datati, abbiamo pensato di prendere spunto dal commento del signor Pranzini, che ringraziamo cordialmente per aver sollevato la questione, e scrivere un nuovo post a chiarimento del problema.

Cessione di beni a soggetto svizzero (CH) con consegna da parte dell’operatore italiano in Lettonia  (LV)

Anzitutto si deve osservare che l’operatore italiano non effettua né una cessione all’esportazione, poiché i beni sono diretti in altro Stato membro (quindi non trova applicazione l’art. 8 del D.P.R. 633/72), né un’operazione intracomunitaria, in quanto il suo cliente non è un soggetto IVA comunitario (quindi non trova applicazione l’art. 41 del D.L. 331/1993). Di conseguenza,  l’operatore italiano deve emette nei confronti dello svizzero fattura con IVA in quanto l’acquirente extracomunitario, nel disporre il trasferimento dei beni al proprio cliente lettone, pone in essere una cessione di beni esistenti nel territorio dello Stato (art. 7-bis D.P.R 633/72), e perciò rilevante ai fini dell’imposta. In questo caso l’operatore italiano (e Lettone) non compila l’intrastat.

Nel caso in cui l’operatore svizzero nomini un proprio rappresentante fiscale, possono verificarsi le seguenti ipotesi a secondo dello Stato Membro dove il rappresentante fiscale viene nominato. Si possono avere i tre seguenti casi:

  • nomina del rappresentante in Italia RCH(IT): l’operazione viene trasformata in una operazione triangolare interna ai sensi dell’art. 58, comma 1 D.L. 331/1993 (tra IT e RCH(IT)) e si pone in essere un’operazione intracomunitaria tra RCH(IT) e LV (art. 41 D.L. 331/1993). In particolare, IT emette fattura non imponibile ai sensi dell’art. 58  comma 1 D.L. 331/1993 nei confronti di RCH(IT) e non compila l’Intrastat poichè la cessione interessa due soggetti italiani, quand’anche in sospensione d’imposta. RCH(IT) emette fattura per cessione intracomunitaria, ai sensi dell’art. 41 c.1 D.L. 331/1993 e compila l’Intrastat, sia ai fini fiscali sia a quelli statistici;
  • nomina del rappresentante fiscale in Lettonia RCH(LV): IT emette nei confronti di RCH(LV) fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41 c. 1 del D.L. 331/1993 e compila l’intrastat sia ai fini fiscali sia a quelli statistici;
  • rappresentante nominato in qualunque altro Stato membro RCH (altri paesi UE): l’operazione è  simile alla precedente ma la fattura viene emessa nei confronti di RCH(altri UE)

 

Le condizioni per la non imponibilità Iva nelle cessioni Intra-Ue

Un operatore ha chiesto dei chiarimenti in merito alle condizioni che devono verificarsi al fine di poter considerare non imponibile una cessione Intra-Ue (soprattutto con riferimento alla condizione e alla prova che i beni siano stati trasportati in altro Stato membro).

Si configura una cessione intracomunitaria quando sono soddisfatte simultaneamente le seguenti condizioni:

  1. la cessione avviene a titolo oneroso;

  2. l’operazione ha per oggetto il trasferimento della proprietà di beni mobili;

  3. i beni sono traportati o spediti dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, in un’altro Stato membro;

  4. l’acquirente è soggetto passivo d’imposta nello Stato membro dove sono stati trasportati o spedite le merci. 

La circolare del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, n. 13 del 23/02/1994 testualmente afferma: “non verificandosi i suaccenati presupposti, la cessione viene assoggettata all’imposta sul territorio nazionale“. Le parti sono obbligate a conservare, sia il cedente sia il cessionario, qualsiasi documento utile a provare il rispetto delle condizioni elencate nei punti precedenti. In particolare, con riferimento al punto 3), relativo al “trasporto dei beni in altro Stato membro”, è da osservare che gli incoterms, relativi alle condizioni di resa, perdono gran parte della rilevanza che hanno negli scambi extra-CEE (il DDU, poi, non può trovare nessuna applicabilità in quanto una “resa sdoganata” in ambito comunitario non ha semplicemente alcun significato) e, nel caso delle cessioni e acquisti intracomunitari, è più corretto parlare, così come avviene nelle cessioni interne, di trasporto a cura del cedente o dell’acquirente. Inoltre, la succitata circolare n. 13 chiarisce che, ai fini della non imponibilità, quel che conta è “l’effettiva movimentazione del bene da uno Stato membro ad un altro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente o dal cessionario o da terzo per loro conto“. La non imponibilità è, dunque, condizionata al movimento fisico dei beni da uno Stato membro all’altro; ne consegue che è necessario che il cedente conservi l’opportuna documentazione relativa all’operazione. Tale documentazione può essere varia (ad esempio, la lettera d’incarico della consegna, eventuale contratto di trasporto, la fattura del vettore, l’accordo con il cessionario dal quale si evinca che il trasporto sarà effettuato da se medesimo, etc.); ma deve essere ragionevomente sufficiente a dimostrare l’avvenuto trasferimento fisico dei beni. L’apprezzamento di tale sufficienza è demandata ai funzionari dell’Amministrazione fiscale in sede di eventuale controllo, salva, ovviamente, la possibilità del contribuente di far valere le proprie ragioni, avverso la determinazione dell’Amministrazione fiscale competente, nelle opportune sedi e tramite gli strumenti di difesa normativamente previsti.