Classificazione palette di materie plastiche

Un nostro gentile lettore ci ha scritto:

“Buongiorno, chiedo aiuto nel trovare il codice doganale dei prodotti di seguito descritti:

Bancale o paletta o in inglese Pallet in plastica riciclata al 100%.

Io lavoro per l’azienda che li produce ma non abbiamo mai venduto all’estero. Ora un nostro cliente ci chiede i codici doganali sia dei pallet in plastica riciclata al 100% che dei bancali in legno, di cui ho trovato il codice 45.20.20, chiedo se è corretto. Per capire i pallet in plastica si rinvia al nostro sito: www.logypal.it/. Ringrazio cordialmente”.

Gentile lettore, anzitutto grazie per averci scritto. Le palette di legno vanno classificate alla voce doganale 4415 20 – ” Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico”; quelle di plastiche vanno invece classificate alla voce doganale 3923 90 – ” Articoli per il trasporto o l’imballaggio, di materie plastiche – altri”.

Nella speranza di esserle stati di aiuto, la salutiamo cordialmente e le auguriamo buon lavoro.

Garanzia globale e importo di riferimento

Un nostro lettore ha posto il seguente quesito: “L’articolo 156 RE dispone che la persona che fornisce una garanzia deve assicurarsi che l’importo dei dazi o altro NON superi l’importo di riferimento, in tal caso deve informare l’Ufficio doganale di garanzia (cito testualmente) della insufficienza della garanzia costituita a coprire le sue operazioni.  Bene a questo punto come si procede? Il codice non fa menzione. Si richiede un ulteriore garanzia globale per lo stesso scopo depositando una nuova fideiussione? (possono essere emesse due o più globali per garantire stessi regimi?). Oppure più semplicemente, si presenta un adeguamento (innalzamento) dell’importo alla banca che ha già emesso la fideiussione e si fa una semplice istanza alla Dogana dove è già stata presentata la prima richiesta di globale?”

 

Come giustamente riportato dal nostro lettore l’art. 156 RE stabilisce che:

  1. La persona tenuta a fornire la garanzia assicura che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci, quando esse devono essere coperte dalla garanzia, che è dovuto o che può diventare esigibile, non superi l’importo di riferimento.
  2. Tale persona informa l’ufficio doganale di garanzia quando l’importo di riferimento non è più a un livello sufficiente a coprire le sue operazioni.

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Nuovo Codice e Provviste di Bordo

Un nostro lettore ci ha scritto ponendo il seguente quesito: “Alla luce dell’articolo 269 del nuovo codice la dichiarazione doganale per le provviste di bordo deve continuare a farsi?

Ci siamo già interessati qualche giorno fa all’argomento rispondendo a un lettore che poneva la stessa questione commentando un nostro vecchio articolo (clicca qui). Per rispondere a quest’altro nostro lettore, a causa della scarsa visibilità dei “commenti”  e  per l’interesse che altri potrebbero avere sull’argomento riportiamo di seguito quanto scritto in quell’occasione. Continua a leggere Nuovo Codice e Provviste di Bordo

Annullamento dichiarazione – Nuovo Codice

Un nostro lettore ci ha scritto: “Sono un operatore doganale e volevo chiedere delle informazioni sulla normativa da citare all’interno di una richiesta di annullamento di una bolla export . Abbiamo citato il Reg. ce 2913/92 art 78 ma secondo la dogana il regolamento non va bene e bisogna citare un nuovo regolamento“.

In passato abbiamo già scritto, anche se in un altro contesto, degli istituti relativi alla modifica di una dichiarazione doganale (clicca qui). In quella occasione, facendo riferimento al vecchio Codice Doganale Comunitario (il Reg. 2913/92 CDC– citato dal lettore), si parlava di rettifica (art. 65 CDC), annullamento (art. 66  CDC) e revisione (art. 78 CDC). Continua a leggere Annullamento dichiarazione – Nuovo Codice

L’inizio della fine del FORM-A

Il 1° gennaio 2017 è partito il nuovo sistema di certificazione dell’origine, chiamato REX (Registered Exporter System, art. 80 AE), che sarà, in un primo momento, applicato al sistema delle preferenze generalizzate (SPG). Il principio generale si basa sull’autocertificazione dell’origine, per il tramite della cosiddetta “dichiarazione d’origine”, resa da operatori economici registrati dalle autorità doganali competenti, previa istanza (da farsi conformemente all’allegato 22-6 AE), in una specifica banca dati. Una volta assolte le necessarie formalità, l’operatore economico riceve un numero unico di registrazione, diviene “operatore registrato” e può emettere dichiarazioni di origine. Il sistema REX sostituirà progressivamente sia l’attuale sistema basato su certificati d’origine emessi da Autorità pubbliche (es. FORM-A), sia la cosiddetta dichiarazione su fattura.

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Origine non preferenziale – Capitolo 84

origineUn nostro lettore ci ha inviato il seguente quesito relativo all’origine non preferenziale di alcune merci:

L’art. 32, intitolato “Merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi”, del Regolamento delegato n. 2446/2015 che integra il Codice Doganale Unionale considera che le merci di cui all’allegato 22-01 hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale nel Paese in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali norme. 

L’Allegato 22-01 Capitolo 84 prevede testualmente :
Regola primaria: parti e accessori prodotti da sbozzi:
1) Si considera paese di origine dei prodotti fabbricati a partire da sbozzi che sono classificati nella stessa voce, sottovoce o suddivisione dei prodotti completi o finiti, quello in cui lo sbozzo è stato finito a condizione che la finitura includa la configurazione nella forma definitiva mediante la rimozione del materiale (diversa dalla levigatura o dalla lucidatura o da entrambe) o processi di formazione quali la piegatura, la martellatura, la pressatura o la stampa.
2) Il paragrafo 1 si applica ai prodotti classificabili nelle disposizioni relative alle parti o alle parti e agli accessori, compresi i prodotti specificamente indicati in tali disposizioni.

Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando la regola primaria, si applica la regola residuale secondo la quale il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali in base al loro valore. Continua a leggere Origine non preferenziale – Capitolo 84

Il “Nuovissimo” Codice Doganale

Nuovissimo codice doganaleFinalmente una pubblicazione che raccoglie tutta la nuova normativa necessaria per operare in dogana: il Codice Doganale dell’Unione (CDU – Reg.to (UE) 952/2013), il Regolamento Delegato (Reg.to (UE) 2015/2446 – RD), il Regolamento Delegato Transitorio (Reg.to (UE) 2016/341- RDT) e il Regolamento di Esecuzione (Reg.to (UE) 2015/2446 – RE), nonché i relativi allegati.

Inoltre, al fine di facilitare l’utilizzo e la consultazione dell’opera, la stessa è corredata di indici analitici e sistematici, di tabelle sinottiche e di raffronto delle varie norme.

Per saperne di più  si legga la brochure di presentazione, chi fosse invece interessato all’acquisto può far riferimento ai seguenti siti: Amazon, IBS e Pirola.

 

 

 

Il transito comune si adegua a quello dell’Unione

dogana_regime_t2Con l’entrata in vigore del nuovo codice dell’Unione, Reg. (UE) 952/2013, è stato necessario apportare cambiamenti sia di natura terminologica sia sostanziali alla convenzione del 20 maggio 1987 sul transito comune al fine di allinearlo al nuovo transito dell’Unione. Tale lavoro di  ripulitura e coordinamento ha trovato posto nella nuova Decisione (UE-EFTA) n. 1/2016 sul transito comune del 28 aprile 2016.

Lezioni di legislazione e tecnica doganale all’Università di Perugia

Lezioni Università di Pisa

Nell’ambito del corso di Merceologia della professoressa Antonella Jacoboni della facoltà di Economia dell’Università degli studi di Perugia, ho avuto l’onore di tenere, assieme al mio amico e maestro dott. Aurelio Cianfrone, delle lezioni in materia doganale. Abbiamo parlato agli studenti del corso di laurea breve in Economia aziendale dei seguenti argomenti: missione, compiti e organizzazione dell’Agenzia delle Dogane; novità fondamentali del nuovo codice doganale; frodi e sanzioni doganali. Su questi ultimi aspetti, il dott. Cianfrone ha fatto una vera e propria “lectio magistralis“: attingendo alla sua sconfinata esperienza e conoscenza ha proposto esempi concreti di frodi doganali e fiscali, che hanno affascinato gli studenti.

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